La contiguità di un militare con un individuo che vende o spaccia stupefacenti nonché la detenzione di tali sostanze da parte dello stesso graduato costituisce condotta riprovevole che giustifica la perdita del grado.
Consiglio di Stato sez. IV Data: 27/01/2014 Numero: 357
Nei procedimenti disciplinari assunti nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare) la valutazione della gravità degli illeciti commessi e la conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità sindacabile solo per illogicità e incoerenza della motivazione; nella specie la contiguità di un militare con un individuo che vende o spaccia stupefacenti nonché la detenzione di tali sostanze da parte dello stesso graduato costituisce condotta quanto mai riprovevole e ictu oculi incompatibile con le funzioni di polizia giudiziaria pure rivestite dal militare in questione, il che giustifica e rende congruo il provvedimento espulsivo adottato a suo carico.
23-03-2014 18:52
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