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Sentenza

Legge di stabilità: Nuove disposizioni sui tribunali militari e procure militari...
Legge di stabilità: Nuove disposizioni sui tribunali militari e procure militari. Tutto accentrato a Roma. Soppressi i Tribunali militari di Verona e Napoli.
Art. 31
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il comma 4 è abrogato.
2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni. 3. L'articolo 565-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è abrogato. 4. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo le parole “della medaglia” sono inserite le seguenti: “, che comunque non è coniata in oro”. 5. Il Ministero della difesa alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 6. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015, le seguenti modifiche: a ) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario generale della difesa.»; b) le lettere b) e c) sono soppresse. 7. In relazione a quanto statuito al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari. 8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1° luglio 2015, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 2, sono soppresse, alla lettera a), le parole «e presso l'Ufficio militare di sorveglianza» e la lettera f); b) all'articolo 53, comma 4 le parole «lettere d) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;
c) l'articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55. Circoscrizioni territoriali - 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno tutti sede in Roma. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all'estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in sorvolo su acque internazionali o altri spazi internazionali.»; d) l'articolo 56 è abrogato; e) all'articolo 57: 1) al comma 1, dopo le parole «dai Tribunali militari» sono inserite le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.»; 3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma 1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.»; f) all'articolo 59, comma 1, la parola «cinquantotto» è sostituita dalla seguente: «quarantasette»; g) dopo l'articolo 2191, è inserito il seguente: «Art. 2191-bis. Disposizioni per l'attuazione della revisione degli organi giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari - 1. A far data dal 1° luglio 2015: a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l'Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l'estero e la Procura militare per l'estero, con sede in Roma, di cui all'articolo 55, comma 3;
b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all'estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1, senza avviso alle parti. L'udienza già fissata in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d'appello, senza nuovo avviso alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. In caso diverso si applica l'articolo 525 c.p.p. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione; c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell'articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera d) del presente comma, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; d) i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all'articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità: a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo l'ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono eccedenze, d'ufficio, partendo dall'ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubicato nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito nella magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo; e) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione dell'organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono disposti a domanda, in esito all'esperimento di procedure di mobilità volontaria, e, per l'eventuale restante parte, d'ufficio». 9. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole «Tribunale militare di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale militare per l'estero»; b) al secondo comma le parole «del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «di Roma». 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici. 11. All'articolo 906, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il seguente periodo ”salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e” è soppresso. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le Rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro 6 mesi il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore il periodo di 4 anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015. 13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento, si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
14. All'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è inserito il seguente comma:
“4. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 ed agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016”. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.
15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonchè alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo. 16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. 17. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al comma 8-quater del predetto articolo 33. 18. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestititi dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato. 19. L'articolo 1095, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato. 20. All'articolo 2190, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “con il bilancio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “con il bilancio 2016”; b) il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare solo 11 dei 34 contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, non oltre 31 dicembre 2015, con una corrispondente riduzione degli oneri di spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”; c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014 sono rideterminati in 12 unità, di cui 4 dirigenti II fascia amministrativo e 8 dirigenti II fascia tecnico.”.
Avv. Antonino Sugamele

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