Luogotenente della G.d.Finanza di Marsala condannato per collusione, con estranei per frodare la finanza.
Cassazione penale sez. I
Data:
24/04/2014 ( ud. 24/04/2014 , dep.16/05/2014 )
Numero:
20455
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 118/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
06/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M. che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Slameri Antonio il quale insiste per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 13 marzo 2012 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva assolto P.G., per quanto qui rileva, dal reato di collusione con estranei per frodare la finanza, L. n. 1383 del 1941, art. 3, contestatogli per avere nella qualità di luogotenente della G.d.F. in servizio presso la Compagnia di Marsala, durante periodi di assenza dal servizio per malattia, svolto l'attività di conducente di autovetture a noleggio per conto della ditta A. S. soc. coop. di Mazara del Vallo, consentendole di evadere le contribuzioni previste dalla legislazione vigente in materia assistenziale e previdenziale, nonchè gli adempimenti fiscali quale sostituto d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, in (OMISSIS).
2. Proposto avverso detta sentenza appello da parte del Procuratore militare presso il Tribunale militare di Napoli, la Corte di Appello militare di Roma con sentenza del 13 marzo 2012 riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, commesso dal gennaio 2010 al giugno 2010 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, condannava l'imputato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione con la conseguente pena accessoria della rimozione ed al pagamento delle spese processuali, con la concessione dei doppi benefici della sospensione dell'esecuzione delle pene inflitte e della non menzione.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto della L. n. 1383 del 1941, art. 3 e la manifesta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di Appello era pervenuta alla decisione di colpevolezza sulla scorta di un'interpretazione errata della norma incriminatrice ed aveva trascurato elementi di pacifica rilevanza a discarico, in quanto aveva ritenuto che il ricorrente avesse intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società A. S., consistito in una collaborazione prestata quale conducente di veicoli per il trasporto di persone in modo non occasionale e connotata da requisiti di professionalità, dimostrati dal conseguimento della patente della categoria KB, dal numero di viaggi effettuati e dal pagamento di un corrispettivo in suo favore, condotta che avrebbe integrato la violazione da parte del militare dell'obbligo di fedeltà verso lo Stato.
In realtà, secondo il ricorrente, la finalità perseguita dalla norma di cui alla L. n. 1383 del 1941, art. 3 non è quello di incriminare l'atteggiamento interiore del militare e la possibile violazione di principi etici, quanto la collusione quale accordo segreto con l'"extraneus" finalizzato al perseguimento di scopi illeciti ed alla frode in danno della Guardia di Finanza, che nel caso specifico doveva escludersi a fronte dello scambio reciproco di favori tra amici e della futura opportunità occupazionale per il ricorrente una volta posto in quiescenza. L'imputato si era, infatti, limitato a richiedere di poter utilizzare i mezzi dell'Autoservizi Siberiana per trasportare beni ai figli, impegnati negli studi a (OMISSIS) ed a (OMISSIS), come riferito dai testi Pi. e S., mentre la valutazione della deposizione del teste I. L. era giuridicamente errata, dal momento che egli, ex collega del P., era animato da sentimenti di risentimento verso gli amministratori dell'Autoserivizi Siberiana, che avevano sporto una denuncia a suo carico per l'esercizio abusivo dell'attività di noleggiatore. Inoltre, dalle deposizioni dei testi Pa. e A. era emerso la prestazione di attività continuativa da parte del ricorrente soltanto quando già era in quiescenza, ovvero fra il giugno e il settembre del 2010 e la motivazione era contraddittoria, laddove aveva dapprima ritenuto un dato neutro il conseguimento da parte del ricorrente della patente KB, quindi l'aveva considerato elemento determinante ai fini della condanna per collusione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. La sentenza impugnata con motivazione chiara, compiuta ed immune da vizi logici e giuridici ha ravvisato la fattispecie di collusione con estranei in frode alla finanza sulla scorta di plurimi dati indiziari, esposti in modo analitico e valutati correttamente, dai quali ha tratto la dimostrazione dell'effettiva instaurazione tra il ricorrente e la soc. coop. A. S. di un rapporto di lavoro subordinato, non formalizzato, nè formalizzabile per la perdurante vigenza del rapporto di servizio quale militare della G.d.F., per lo svolgimento da parte del primo delle mansioni di conducente di autovetture a noleggio alle dipendenze della predetta società con una frequenza dalle cinque alle sei volte al mese nel periodo in cui risultava aver fruito di licenze dal servizio per convalescenza. Dall'irregolarità del rapporto contrattuale era derivata l'elusione degli obblighi fiscali e contributivi. In tal senso ha valorizzato le dichiarazioni rese dai testi Q., Pa., A., Si., i quali avevano riferito concordemente di avere incontrato con frequenza regolare anche nel periodo dal gennaio al giugno 2010 l'imputato alla guida dei mezzi dell'Autoservizi Siberiana o in sosta agli aeroporti di (OMISSIS) in attesa di clienti da condurre con mezzi a noleggio della predetta società, circostanze che non aveva potuto negare nemmeno il Pi., gestore dell'impresa datrice di lavoro, anche se aveva cercato di attenuarne il valore indiziante col riferire della sporadicità dell'impegno del P..
1.1 La Corte distrettuale non ha mancato di prendere in considerazione le contestazioni difensive in ordine all'inattendibilità del teste I., ma le ha di fatto svalutate e ritenute superate dal rilievo circa la sostanziale convergenza delle altre fonti dichiarative, sulla cui credibilità alcuna obiezione era stata mossa. Ha parimenti già esaminato e respinto anche la prospettazione alternativa, operata dalla difesa, che ha tentato di spiegare l'utilizzo dei veicoli della A. S.a titolo di amicizia e per effettuare il trasporto di suppellettili in favore dei figli dell'imputato: al riguardo ha considerato che l'attività del P. era stata descritta dai testi come professionale, svolta a cadenze frequenti e diretta a curare il trasporto di passeggeri, anche più volte al giorno e dalle aree aeroportuali, il che non poteva conciliarsi con il preteso impegno sporadico, saltuario ed effettuato per ragioni d'interesse personale e familiare. Ha quindi evidenziato che la deposizione del teste E., presente a bordo di una vettura dell'A. S. condotta dal P. allorchè era stata sottoposta a controllo da parte di una pattuglia dei Carabinieri in data 27 aprile 2010, confermava lo svolgimento in quella occasione ad parte dell'imputato di un servizio di trasporto, commissionato da società di navigazione, alle cui dipendenze aveva operato l' E., per condurre questi all'imbarco su una nave al porto di (OMISSIS).
1.2 La Corte distrettuale non ha mancato di approfondire anche il profilo retributivo delle prestazioni lavorative, svolte dal P., in ragione, sia dell'entità dei compensi che il teste I. aveva riferito essere usualmente corrisposti ai conducenti per quel tipo di servizi, sia delle informazioni del Pi.
sull'abitudine di compensare l'imputato con pranzi oppure "una pizza", sia per l'illogicità della tesi difensiva di un'attività svolta per mera amicizia, o quale praticantato in vista di una futura assunzione, tesi contraddetta dalla gravosità del servizio stesso per i viaggi effettuati nelle prime ore del mattino, con frequenza ravvicinata, alla guida di veicoli da otto o nove posti e per la sua autonoma disponibilità delle fatture della ditta datrice di lavoro, onde consentire la riscossione del prezzo delle corse da parte dei clienti trasportati, come avrebbe fatto un qualunque effettivo dipendente. Del resto il P. si era anche munito della patente speciale della categoria KB, a dimostrazione della non occasionalità di tali trasferte.
1.3 Sulla scorta di tali emergenze probatorie, puntualmente esposte nella sentenza in verifica, la Corte militare ha ritenuto integrato il reato contestato di collusione con estraneo in frode alla finanza per l'accordo tra l'imputato, finanziere in servizio, e l'amministrazione della società datrice di lavoro, col quale era stato instaurato e poi si era svolto un rapporto lavorativo senza che le parti contraenti avessero ottemperato agli obblighi contributivi e fiscali, cosa impedita dalla perdurante condizione del P. di militare in servizio presso la Guardia di Finanza, quindi perfettamente edotto per preparazione e mansioni ufficiali degli adempimenti pretesi dall'ordinamento giuridico.
1.4 Per contro, il ricorso, sotto la parvenza di censure dirette ad evidenziare profili di illogicità o carenza della motivazione, in realtà pretende da questa Corte una differente valutazione del materiale probatorio, operazione interdetta nel giudizio di legittimità e riservata a quello di merito, destinato alla ricostruzione del fatto materiale attraverso i dati offerti dalle prove assunte.
2. Merita piena condivisione anche l'interpretazione della fattispecie sotto il profilo giuridico: i giudici di appello hanno rilevato come il reato così accertato costituisca un illecito di pericolo, che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra le parti coinvolte, avente ad oggetto la frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, essendo soltanto richiesta l'indicazione o l'adozione di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, in grado di ledere l'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, per cui tale interesse viene esposto a pericolo, tanto da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta, quanto da quelle finalizzate ad impedirne l'accertamento (Cass. sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, Moscuzza, rv.
234010; sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, rv. 236894; sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca e altro, rv. 253826).
Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata supera indenne il vaglio conducibile nella fase di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014
31-05-2014 12:51
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