Militare dell'esercito italiano impugna il provvedimento del Questore di Catania che aveva rigettato l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo. Diniego basato sulla circostanza che a carico della madre del richiedente si annoveravano precedenti per reati concernenti gli stupefacenti.
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd.
Data:
17/11/2014 ( ud. 09/07/2014 , dep.17/11/2014 )
Numero:
625
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 538/ 2010 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De
Gasperi, n. 81;
contro
Pa. Da., non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 00009/2010, resa
tra le parti, concernente rilascio licenza di porto fucile per uso
sportivo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons.
Giuseppe Mineo e udito l'Avvocato dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dal sig. Pa. Da., per l'annullamento del decreto cat. 6F/ P.A.S.I./2009 del 7 gennaio 2009, notificato il 31 gennaio 2009, a mezzo del quale era stata respinta l'istanza formulata dall'interessato, intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.
L'amministrazione contesta la pronuncia di primo grado.
La parte appellata non si è costituita nel giudizio.
Nell'udienza del 9 luglio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.
Diritto
Con il ricorso n. 1\090/2009 R.G. il sig. Da. Pa., militare dell'esercito italiano, ha impugnato presso il TAR il provvedimento indicato in narrativa, con il quale il Questore di Catania aveva rigettato la sua istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo. Il diniego era basato sulla circostanza che a carico della madre del richiedente si annoveravano precedenti per reati concernenti gli stupefacenti.
Il ricorso veniva affidato a due motivi di censura, con i quali veniva eccepita: 1°) Violazione dell'art. 10 bis legge n. 241/1990 per illegittima compilazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione e carenza istruttoria; 2°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2° e 11° T.U.L.P.S., per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.
Il TAR adito, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha accolto il ricorso dopo aver ritenuto fondati entrambi i motivi di censura, e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese del giudizio.
L'Amministrazione dell'Interno ha impugnato la decisione resa in prime cure, censurando, in particolare, l'erronea interpretazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. fatta dal primo Giudice in relazione al contesto familiare vissuto dall'appellato.
A dire del Ministero, va affermatala piena ragionevolezza del provvedimento di rigetto adottato da Questore nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica che gli assicura in materia il citato articolo 43.
I motivi d'appello sono infondati.
Anche in questa sede, la difesa erariale ribadisce l'asserita ragionevolezza della decisione adottata dalla Questura, dopo aver marcato il carattere criminogeno del'ambiente familiare nel quale il Sig. Pa. è vissuto: circostanza che, di per sé stessa, rendeva assolutamente inopportuno il rilascio di un porto d'armi, ancorché per uso sportivo. In particolare, l'amministrazione sostiene che, soprattutto in considerazione "dell'incidenza prodotta dalla cultura del 'gruppo' sui comportamenti dei 'singoli' specie nelle aggregazioni di tipo 'familistico' ", come evidenziato da ampia letteratura sociologica in materia, la valutazione negativa operata dalla Questura risultava pienamente ragionevole, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica prevista dall'art. 43 del T.U.L.P.S.
In tal modo, però, l'Amministrazione considera esclusivamente i legami familiari esistenti tra il richiedente il porto d'armi e i suoi parenti e affini, senza tenere conto delle vicende giudiziarie che hanno interessato tali soggetti e omettendo ogni apprezzamento della condotta di vita tenuta dal Pa., quale cittadino e militare.
Come affermato dal TAR, quindi, il diniego non può basarsi su un acritico riferimento ai precedenti penali di un parente dell'interessato, ma deve costituire l'esito di una attenta verifica di tutte le circostanze concretamente rilevanti.
Per questi motivi, a conferma di quanto deciso in prime cure, circa il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l'appello deve essere respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese del grado, considerando la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Respinge l'appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOV. 2014.
13-12-2014 19:41
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