Militare detiene un proiettile in dotazione delle forze armate e quindi proiettile da guerra. Assolto in primo grado per avere sostenuto che era un ricordo del servizio militare, la Cassazione annulla con rinvio.
Cassazione penale sez. I
Data:
15/06/2012 ( ud. 15/06/2012 , dep.22/08/2012 )
Numero:
33074
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) M.G. N. IL (OMISSIS) C/;
avverso la sentenza n. 5545/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ANCONA, del 21/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA
CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha
chiesto annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. D'ADDERIO, anzi in sua sost. l'avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile).
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.1.2011 il gip del Tribunale di Ancona, dichiarava non luogo a procedere, al sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di M.G., imputato del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, sul presupposto che il proiettile da lui detenuto, in dotazione alle forze armate e quindi proiettile da guerra, - tra l'altro con residui di uranio impoverito -, era stato acquisito dal prevenuto come ricordo del servizio militare e non rispondeva a propositi offensivi.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ed in particolare della L. n. 895 del 1967, art. 2, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Vien fatto di rilevare che il proiettile detenuto, in dotazione all'aeronautica Militare ed utilizzato per gli spari da aviogetti, era integro ed inesploso, con il che la sua detenzione configurava idoneità all'offensività penale. Non solo, ma anche dal punto di vista soggettivo, essendo richiesto solo il dolo generico, non è pretesa la coscienza dell'antigiuridicità e della antisocialità della condotta, tanto meno la volontà di violare una norma di legge, poichè diversamente opinando, sarebbe svuotato il contenuto del precetto di cui all'art. 5 cod. pen..
3. In data 12.6.2012 è stata depositata memoria con cui viene ribadito che il proiettile era detenuto dall'imputato in bella vista, sul comodino da notte, quale ricordo del servizio militare e viene insistito sulla mancanza di profili di pericolosità nella condotta tenuta.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'imputato è stato trovato nella detenzione di munizione da guerra, dunque dal punto di vista oggettivo la condotta di reato è pienamente integrata. Quanto al profilo soggettivo, va detto che la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale, sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale, sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, è stato affermato che per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente, quale conseguenza della sua azione od omissione e non si richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacchè altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen.. (Sez. 1, 1.3.2007, n. 15885).
Tale orientamento è in linea con un arresto non molto recente, secondo cui nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni a nulla rileva l'eventuale buona fede dell'agente ovvero l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall'art. 5 cod. pen. (Sez. 1, 19.12.2000, n. 12911).
La sentenza impugnata va annullata per evidente violazione di legge e gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio al gup del Tribunale di Ancona.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al gup del tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012
19-01-2014 15:03
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