Nell'armadietto di un sovrintendente della Polizia di Stato venivano rinvenuti la pistola di ordinanza completa di caricatore con quindici cartucce nonche' trenta cartucce in eccedenza, detenute, in piu' rispetto alla dotazione annotata nell'apposito libretto personale.
Cassazione penale sez. I Data: 11/06/2014 ( ud. 11/06/2014 , dep.01/07/2014 )
Numero:28229
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6411/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar,
che ha concluso per annullamento senza rinvio sul punto, rigetto nel
resto;
udito il difensore avv. Guidi Andrea.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il 13 aprile 2012, confermava quella resa il 15 febbraio 2008 dal tribunale della stessa sede e, con essa, la condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 150,00 di multa a carico di A.A., imputato del reato di cui all'art. 81 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, nella ipotesi attenuata di cui al successivo art. 5, per il porto e la detenzione illegali di n. 30 cartucce parabellum; in Roma, in epoca anteriore e prossima al 19 aprile 2005. A sostegno della condanna i giudici territoriali deducevano che in occasione della esecuzione di una ordinanza cautelare in danno dell'imputato, all'epoca sovrintendente della Polizia di Stato, nel suo armadietto di servizio venivano rinvenuti la pistola di ordinanza completa di caricatore con quindici cartucce nonchè trenta cartucce in eccedenza, detenute cioè, come confermato dal teste R., della Polizia di Stato, in più rispetto alla dotazione annotata nell'apposito libretto personale.
2.1 Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa contestualmente due motivi di impugnazione, denunciando violazione della L. n. 895 del 1967, art. 4 e contraddittorietà della motivazione, in particolare argomentando:
per quanto riguarda l'accusa di porto in luogo pubblico delle munizioni rinvenute come innanzi, l'imputato ha precisato che trattasi di munizioni identiche a quelle in dotazione, accumulate nel corso dei sedici anni di servizio e non utilizzate in occasione delle varie esercitazioni; di qui l'inconsistenza dell'accusa di porto abusivo di munizioni; la corte di secondo grado non ha dato risposta ai rilievi difensivi articolati secondo i riferiti moduli argomentativi; in realtà la corte territoriale ha motivato esclusivamente in relazione alla detenzione e non già anche al porto; di qui il palese vizio motivazionale quanto meno in relazione alla condotta del presunto porto abusivo di munizioni; per altro verso non ricorre la violazione della L. n. 895 del 1967, art. 4 giacchè l'imputato non ha mai portato proiettili in numero superiore a quello consentito dal regolamento.
2.2.1 In data 4 aprile 2014 il ricorrente, a mezzo di un secondo difensore di fiducia, ha depositato motivi aggiunti, con il primo dei quali ha chiesto, ai sensi altresì dell'art. 129 c.p.p., di considerare che l'imputato deteneva le munizioni di cui all'accusa in forza di precise norme regolamentari, l'art. 73 del Regol.
T.U.L.P.S., gli artt. 3 e 10 DPR 359/1992 (Regolamento in materia di armamento in dotazione al personale di P.S), la circolare ministeriale n. 559/1/ MASS. NORGEN. 120/2309 con la quale è stato regolato il porto e la custodia delle armi in dotazione alla p.s., norme, quelle appena citate, dalle quali non è dato evincere il numero minimo di quindici cartucce detenibili, di guisa che, anche sotto tale profilo, deve evincersi l'insussistenza del reato.
2.2.2 Col secondo motivo aggiunto denuncia altresì la difesa ricorrente violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di arma da guerra delle cartucce cal. 9X19. Richiama a tale fine parte istante la L. n. 110 del 1975, art. 2, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23, comma 12 sexiesdecies sulla soppressione del catalogo nazionale delle armi e sulle funzioni del Banco nazionale di prova, che avrebbe, ad avviso della difesa, qualificata arma comune da sparo una lunga serie di armi lunghe camerate per 9x19.
3. Il ricorso è infondato.
Manifestamente infondate sono, in particolare, le doglianze affidate dalla difesa al ricorso principale, con le quali sono state riproposte in sede di legittimità rilievi di merito già confutati dal giudice dell'appello.
Ha infatti questi evidenziato la certa acquisizione processuale in ordine alla detenzione da parte dell'imputato di numero trenta cartucce cal. 9 parabellum in eccedenza rispetto alla dotazione registrata a suo carico e, con essa, la inverosimiglianza della giustificazione addotta dal prevenuto a giustificazione di siffatta circostanza fattuale e cioè che non si era egli accorto delle cartucce che non venivano utilizzate in occasione delle esercitazioni presso il poligono.
Palese la natura alternativa della lettura degli esiti processuali argomentata difensivamente.
Quanto poi al rilievo motivazionale relativo alla mancata trattazione argomentativa circa la condotta del porto abusivo, è appena il caso di osservare che le munizioni di cui alla contestazione sono state ritrovate presso l'armadietto di servizio e che, come annotato dal giudice di prime cure la cui motivazione è stata esplicitamente richiamata dalla corte territoriale, ciò ha di necessità comportato il porto dal poligono all'ufficio di polizia.
Ancora priva di pregio è la tesi difensiva secondo cui il numero minimo di munizioni per la dotazione del personale non è indicata dalla legge, di guisa che non può ritenersi illegittima la detenzione di 30 cartucce da parte di chi, come l'imputato, al momento dei fatti era in forza alla Polizia di Stato.
Proprio in forza delle fonti regolamentari richiamate dalla difesa, il personale di polizia non può detenere armi e munizioni diverse ed in eccesso rispetto alla dotazione fornita dall'amministrazione, la quale infatti registra ogni movimento personale di essa (dotazione).
Consegue che ogni detenzione non legittimata dalle riferite registrazioni personalizzate è illegittima, dappoichè in violazione dell'interesse della P.A. a conoscere in ogni momento l'entità della dotazione in armi del proprio personale.
Nessun dubbio, inoltre, sulla qualificazione di arma da guerra delle munizioni cal. 9 Parabellum, come da costante insegnamento di questo giudice di legittimità (Cass., Sez. 1, 31/05/2011, n. 35106) attesa la loro legittima destinazione alle Forze armate o ai Corpi armati (come la Polizia) dello Stato (Cass., Sez. 1, 20/03/2012, n. 12737).
Nè l'avvenuta abolizione per effetto della L. n. 183 del 2011, art. 14, comma 7, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi, già previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale delle iscrizioni in esso contenute, può comportare come conseguenza quella di escludere la qualità di arma da guerra in esso contemplate, facendole rientrare nella categoria delle armi comuni da sparo (Cass., Sez. 1, 12737/2012, cit).
Non ha pregio, infine, il richiamo difensivo (di cui al secondo motivo aggiunto) al dettato della L. 110 del 1975, art. 2, comma 2, giacchè il comma precedente a quello evocato fa espressamente salve le disposizioni della citata Legge, art. 1, comma 2, disposizioni in forza delle quali è stato affermato e si è consolidato il principio di diritto innanzi richiamato per qualificare da guerra il munizionamento detenuto illegittimamente dall'imputato.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2014
15-08-2014 23:30
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