Ordinamento giudiziario - Incarichi speciali - Disimpegno delle funzioni di Presidente supplente del collegio giudicante del Tribunale militare di Roma - Svolto in dipendenza della qualifica di magistrato di appello - Non può essere ritenuto determinante al fine dell'insorgenza di uno 'stato ansioso depressivo' - Ragioni.
T.A.R. Roma (Lazio) sez. I Data: 07/02/2014 Numero: 1505
Il disimpegno delle funzioni di Presidente supplente del collegio giudicante del Tribunale militare di Roma svolto in dipendenza della qualifica di magistrato di appello all'epoca conseguita dal magistrato a seguito di giudizio di idoneità, non può essere ritenuto determinante al fine dell'insorgenza di uno 'stato ansioso depressivo', in quanto attività disimpegnata da un magistrato di adeguata anzianità, e pertanto non idonea a produrre stress o tensioni superiori a quelle che normalmente caratterizzano il lavoro.
08-06-2014 08:50
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