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Sentenza

Riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità già ad esso riconosciuta per cau...
Riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità già ad esso riconosciuta per causa di servizio.
Cons. giust. amm. Sicilia  sez. giurisd.   
Data:
    14/11/2014 ( ud. 17/06/2014 , dep.14/11/2014 ) 
Numero:
    610

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
      Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA  
                           in sede giurisdizionale                       
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso n. 764/ 2001 R.G. proposto da:                           
    MINISTERO  DELLA  DIFESA,  in  persona  del  Ministro  pro   tempore,
    rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello  Stato,  presso  la  cui
    sede  distrettuale  in  Palermo,  via  A.  De  Gasperi,  n.  81,    è
    domiciliato;                                                         
                                   contro                                
    Ca. Pu. Ca., rappresentato e  difeso  dall'avv.  Giuseppe  Losi,  con
    domicilio eletto  presso  Antonino  Arena  in  Palermo,  via  Massimo
    D'Azeglio, n. 8                                                      
                               per la riforma                            
    della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA (Sez. I) n. 1831/2000,  resa
    tra le parti, concernente: Infermità per causa di servizio -  Istanza
    aggravamento - - Diniego                                             
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17  giugno  2014  il  Cons.
    Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato Mango;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto

    Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso del sig. Ca. Pu. Ca., parte resistente nel presente giudizio, e, per l'effetto, ha annullato il D.M. della Difesa, Direzione generale delle pensioni, n. 417, pos. n. 28016 dell'1.06.1994, con cui veniva respinta l'istanza con cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità già ad esso riconosciuta per causa di servizio.

    Si è costituito e resiste con controricorso l'appellato, per il rigetto dell'appello, ad integrale conferma della sentenza impugnata.

    Nell'udienza del 17 giugno 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.
    Diritto

    1) In prime cure, con ricorso n. 649/1988 R.G., il sig. Ca. Pu. Ca., resistente nel presente giudizio, impugnava il provvedimento citato in epigrafe, con il quale l'Amministrazione militare, all'esito della visita collegiale eseguita dalla C. M. O. ha rigettato l'istanza di riconoscimento di una patologia contratta per causa di servizio durante lo svolgimento del Servizio Militare. Nel ricorso avverso il provvedimento così reso, come principale motivo di censura veniva denunciato il vizio procedimentale per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del R.D. 15.04.1928, n. 1024, in ragione del fatto che, contrariamente a quanto disposto nella norma citata, la C. M. O. di Messina non avrebbe trasmesso alla Direzione Sanitaria Militare l'intero incarto riguardante la visita medica collegiale alla quale il ricorrente era stato sottoposto; e, nel merito, l'erroneità della decisione resa dalla C.M.O. di Messina.

    Il TAR, ritenuta fondata la censura di violazione dell'art. 14 del R.D. n. 1024/1928, con la sentenza qui appellata ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, facendo tuttavia "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione".

    Avverso la decisione così resa, l'Amministrazione ha dedotto preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla materia controversa; ovvero, con il secondo motivo, l'infondatezza nel merito della pretesa, con riferimento, in particolare, alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 29/1995 M. , passata in giudicato, che ha rigettato la pretesa del ricorrente, identica a quella oggetto di gravame, anteriormente proposta davanti al citato Giudice speciale.

    Nel controricorso con cui insiste per la conferma della decisione resa in prime cure, la parte appellante ha tuttavia insistito sulla competenza del Giudice amministrativo, atteso che la contestazione oggetto del ricorso principale non riguardava "il mancato riconoscimento, a suo favore, del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, bensì più semplicemente, l'irregolarità del procedimento seguito dall'Amministrazione nell'esaminare e decidere l'istanza volta al riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio".

    2) Ritenuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo, avuto riguardo al fatto che la materia controversa insiste direttamente sulla mancata osservanza delle regole del 'giusto procedimento' richiamate dall'art. 14 del R.D. n. 1024/1928, l'appello appare comunque fondato e merita di essere accolto.

    Osserva, al riguardo, il Collegio come, ai fini del giudizio sollecitato con il presente atto d'appello occorra premettere che, sulla scia di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le forme ed i mezzi di tutela assicurati al 'privato' dalla disciplina del c.d. giusto procedimento appaiono comunque concepiti e rivolti ad assicurare la migliore realizzazione dello scopo pratico che ciascun provvedimento deve soddisfare, in accordo con le finalità "di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" che debbono qualificare le condotte e le prestazioni rese dall'Amministrazione. E che, a tale scopo, le regole che disciplinano il (giusto) procedimento servono per selezionare e valutare sia gli interessi che le condotte degli attori del procedimento non già 'in astratto', bensì per il rilievo 'effettivo' che a ciascuna posizione giuridica coinvolta, immediatamente o mediatamente, è riconosciuta nel corso del procedimento medesimo, secondo la specifica ragione giuridica che la sostiene.

    Manifestazione peculiare dei significati che i principi ispiratori del giusto procedimento hanno inteso imprimere all'azione amministrativa ricorre, ad esempio, nella disciplina della 'convalida' posta dall'art. 21 octies, comma 2°, quando viene escluso l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, "qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". In tali casi- sebbene l'atto sia potenzialmente annullabile- viene data rilevanza al primato assiologico riconosciuto alla ragionevole congruenza del contenuto del provvedimento adottato, ancorché irritualmente, in uno con lo scopo 'voluto' dalla norma, che assume siffatto provvedimento come strumento per la sua soddisfazione; cosi ponendosi in evidenza la funzione tendenzialmente ancillare delle regole formali e procedimentali rispetto alla composizione ottimale degli interessi altrimenti conseguita dall'azione amministrativa, nell'ambito degli scopi perseguiti dalla stessa norma. Sicché, a corollario ulteriore, l'invocazione del principio del giusto procedimento viene in rilievo non soltanto per il rafforzamento, essenzialmente in termini di tutela della partecipazione e dell'affidamento, del 'privato'destinatario, ma per affermare anche ulteriori profili di "efficienza e/o speditezza e/o economicità" dell'azione amministrativa, che a tale stregua sollecitano la sanzione per atti e comportamenti sostanzialmente emulativi da parte dei destinatari della cura amministrativa: e, dunque, non soltanto per i casi disegnati dall'art. 21 octies della legge n. 241/1990, ma anche quando, ad esempio, si usano certe procedure per domande altrimenti prive di fondamento sostanziale che ne supporti ragionevolmente la serietà.

    3) Orbene, nel caso in esame, la decisione dell'Amministrazione di procedere al rigetto dell'istanza con cui il ricorrente chiedeva il riscontro dell'aggravamento dell'infermità già ad esso riconosciuta per causa di servizio, deve essere valutata e giudicata alla stregua dei principi e delle regole che fanno da fondamento e corollario al principio del giusto procedimento come sopra precisati. E, dunque, deve tenere presente: che nell'arco di cinque anni, dal 1981 al 1987, per ben due volte la richiesta dell'odierno appellante era stata già ritualmente rigettata, sia in prima che in seconda istanza, con le medesime motivazioni ripetute in terza istanza dalla C.M.O. di Messina nel verbale n. 761 del 30.03.1987; e che, pertanto, all'esito di quest'ultima, la trasmissione alla commissione di 2° grado risultava nient'altro che un rituale privo di sostanza, non essendo emersi fatti nuovi dai quali potere ragionevolmente aspettarsi un esito diverso da quello già assentito per ben cinque volte, e in un arco di tempo relativamente contenuto.

    D'altra parte, la mancata impugnazione della sentenza resa dalla Corte dei Conti alla stato degli atti non dissimile da quello poi denunciato in prime cure, sta a dimostrare l'intento emulativo che fondamentalmente ha ispirato la condotta procedimentale e processuale adottata della parte appellata.

    In conclusione, nella fattispecie in esame, non appare corretto sostenere, come ex adverso si pretende, la mera violazione di reiterazioni procedurali che appaiono univocamente inutili, perché oggettivamente rivolte a protrarre nel tempo un contenzioso che appare già risolto, in assenza di novità rilevanti, rispetto agli assunti tecnici sui quali dovrebbe giustificarsi.

    Per tali considerazioni, allora, la decisione dell'Amministrazione di non trasmettere ulteriormente la pratica alla commissione di 2^ istanza, decretando senz'altro il rigetto dell'istanza, seppure formalmente in contrasto con la procedura formale disegnata dall'art. 14 del R.D. n. 1024/1928, appare rispettosa, nella sostanza, dei principi del giusto procedimento che escludono la tutela verso comportamenti emulativi del privato, ovvero che non tollerano ai fini dell'efficacia, effettività ed economicità dell'azione amministrativa, il rispetto di regole le quali, per la natura delle circostanze in cui ricorrono, appaiono incapaci di conseguire lo scopo amministrativo al quale debbono strumentalmente servire.

    4) Per questi motivi, in riforma di quanto deciso in prime cure, l'appello dell'Amministrazione appare giustificato e deve essere accolto.

    La natura della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

    definitivamente pronunciando, accoglie l'appello come in epigrafe proposto e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di prime cure.

    Spese del doppio grado compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

    Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

    Gabriele Carlotti, Consigliere

    Vincenzo Neri, Consigliere

    Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

    Alessandro Corbino, Consigliere

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 NOV. 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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