Sulla connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e di competenza del giudice militare.
Cassazione penale sez. I
Data:
05/04/2011 ( ud. 05/04/2011 , dep.26/05/2011 )
Numero:
21244
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere -
Dott. CARTA Adriana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE ISERNIA - CONFLITTO;
1) GIP TRIBUNALE NAPOLI;
avverso l'ordinanza n. 738/2010 GIP TRIBUNALE di ISERNIA, del
19/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto che
sia dichiarata la competenza del gip del Tribunale di Napoli.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il 24 settembre 2009 il gip del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine all'opposizione proposta dalla parte offesa, P.A., avverso la richiesta di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di N. M., indagato in ordine al delitto di furto aggravato e di abuso innominato di atti d'ufficio, reato quest'ultimo contestato in concorso con B.A., a sua volta sottoposto ad indagini in ordine ai delitti di ricettazione e di calunnia, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica il 24 marzo 2009. Contestualmente disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Il gip fondava la sua decisione sulle seguenti considerazioni.
In base ai capi di incolpazione, il reato di furto aggravato contestato a N.M. doveva ritenersi commesso in (OMISSIS), quello di abuso innominato d'ufficio, contestato a N. in concorso con B.A., risultava consumato tra il (OMISSIS).
B., a sua volta, era chiamato a rispondere anche del delitto di ricettazione, posto in essere in (OMISSIS), nonchè di quello di calunnia, realizzato in (OMISSIS).
In relazione ai reati ascritti a B., tra i quali sussisteva connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c), la competenza apparteneva, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, al Tribunale di Isernia, luogo in cui risultava commesso il più grave delitto di ricettazione. Tale reato esercitava la vis actractiva su tutti gli altri, un dei quali (il delitto di abuso innominato di atti di ufficio) risultava commesso da B. in concorso con N. (art. 12 c.p.p., lett. a).
Il provvedimento declinatorio della competenza era inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 c.p.p..
2. Il 19 novembre 2010 il gip del Tribunale di Isernia dichiarava, a sua volta, la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Osservava, in proposito, che i reati di furto e di ricettazione avrebbero dovuto più correttamente essere qualificati come reati militari ai sensi, rispettivamente, degli artt. 230 e 237 c.p.m.p.; comportando gli stessi pene meno gravi rispetto agli omologhi reati ordinari, non operava la giurisdizione del giudice militare; di conseguenza la competenza apparteneva all'A.G. di Napoli, ove era stato commesso il più grave delitto di calunnia.
3. Il 4 aprile 2011 perveniva a questa Corte una memoria difensiva con la quale il legale di B. e N. illustrava le motivazioni poste a base della domanda di declaratoria di competenza del Tribunale di Isernia. In particolare sottolineava che il delitto di calunnia, cui erano connessi i meno gravi reati di cui agli artt. 230 e 237 c.p.m.p., artt. 110 e 323 c.p., risultava commesso in territorio di (OMISSIS), ricadente nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Isernia.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di una causa, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Il conflitto deve essere risolto mediante la declaratoria di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia per i reati ascritti a N.M. e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i reati ascritti ad B.A..
3. A tale conclusione si perviene sulla base di una duplice premessa metodologica.
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e di competenza del giudice militare determina, ex art. 13 c.p.p., comma 2, l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei confronti dei concorrenti civili (Sez. Un. 25 ottobre 2005, n. 5135;
Sez. 1^, 8 novembre 2007, n. 4060).
Inoltre, la connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare, che ai sensi dell'art. 13 c.p.p., comma 2, determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo sia meno grave di quello comune, opera soltanto nei casi stabiliti dall'art. 12 c.p.p. (Sez. 1^, 1 dicembre 2009, n. 1110).
Il criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione di procedimenti, è regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlato al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, onde le stesse non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 c.p.p..
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.p., comma 2, fra distinte fattispecie di reato, è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi; diversamente esso produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena ex art. 671 c.p.p., perchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 1, 10 gennaio 1996, n. 84, Amonti, rv. 205124; Sez. 1^, 12 luglio 1996, Bragagnolo, rv. 205313; Sez. 1^, 17 aprile 1998, Apreda, rv. 210417;
Sez. 1^, 26 giugno 1998, Sama, rv. 210881; Sez. 6^, 2 ottobre 2003, P.M. in proc. Granandola, rv. 226940; Sez. 1^, 10 giugno 2004, L.P. rv. 229533).
3. Alla luce di questi principi assume rilievo la circostanza che il più grave delitto di calunnia, commesso in (OMISSIS), risulta contestato al solo B., chiamato a rispondere anche di altri reati meno gravi, quello di ricettazione militare (art. 237 c.p.m.p.), tenuto conto della qualità dell'indagato, militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, e quello di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 c.p.p., comma 1 e art. 12 c.p.p., lett. b), la competenza a conoscere dei reati ascritti a B. appartiene al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Relativamente alla posizione di N., chiamato a rispondere di reati tutti commessi nel circondario del Tribunale di Isernia e, precisamente del reato di furto militare (avuto riguardo alla sua qualità personale di appartenente all'Arma dei Carabinieri) e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la Corte osserva che la contestazione di quest'ultimo reato in forma concorsuale con B., cui è contestato il più grave delitto di calunnia, non può assumere rilevo nella prospettiva di cui all'art. 16 c.p.p., comma 1, in quanto l'identità del disegno criminoso non è comune a tutti i compartecipi e sussiste la prevalente esigenza di non sottrarre N. al suo giudice naturale, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia.
PQM
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia per i reati ascritti a N.M. e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i reati ascritti ad B.A. e dispone la trasmissione a ciascuno di copia degli atti relativi.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011
09-02-2014 11:36
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