Un soggetto viene accusato di detenzione di munizioni da guerra per aver illegalmente detenuto un proiettile SMI 76 NATO, quattro proiettili GFL 9 x 19 NATO e un proiettile GFL 765 parabellum tracciante. 5 mesi di reclusione e 10 giorni.
Cassazione penale sez. I Data:14/02/2014 ( ud. 14/02/2014 , dep.28/02/2014 )
Numero: 9785
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2999/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. SPINACI Sante,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali;
- il difensore del ricorrente, avvocata Stefania Silvestri Corvino,
la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVA
1. - Con sentenza deliberata il 14 febbraio 2013 e depositata il 21 febbraio 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 14 luglio 2008, di condanna (nel concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito) alla pena della reclusione in cinque mesi e dieci giorni e della multa in euro centoventi, a carico di P.F., imputato del delitto di detenzione di munizioni da guerra, ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 (e successive modificazioni), per aver illegalmente detenuto un proiettile SMI 76 NATO, quattro proiettili GFL 9 x 19 NATO e un proiettile GFL 765 parabellum tracciante, in (OMISSIS).
1.1 - Sulla base del processo verbale del sequestro del corpo del reato, eseguito dai carabinieri di Corsico, in seguito alla spontanea consegna da parte del giudicabile, i giudici di merito hanno accertato che il P. deteneva illegalmente nella propria abitazione, sita alla via (OMISSIS), le munizioni militari testè indicate.
1.2 - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto segue.
1.3 - In ordine alla sussistenza del delitto, contestata dall'appellante sotto il profilo della carenza di specifici accertamenti circa natura bellica delle munizioni e la originalità dei proiettili sequestrati, l'esame visivo dei verbalizzati ha consentito di verificare che si trattava di "munizioni originali e non modificate", in quanto "eventuali anomalie" sarebbero state segnalate.
Peraltro, il giudicabile, se avesse avuto effettivo interesse alla esecuzione di un esame ancor "più accurato", avrebbe dovuto astenersi dall'instare per il rito abbreviato.
1.4 - Il calibro e il marchio NATO rendono certa la natura da guerra delle munizioni.
1.5 - In numero delle munizioni detenute osta al riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità prevista dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Stefania Silvestri Corvino, mediante atto recante la data del 28 marzo 2013, col quale ha sviluppato quattro motivi, dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonchè mancanza e illogicità della motivazione.
2.1 - Col primo motivo il difensore, censurando il mancato espletamento di perizia, reitera l'insinuazione del dubbio che le munizioni sequestrate potessero essere state modificate "perdendo così le caratteristiche .. da guerra".
Stigmatizza, ancora, il riferimento della Corte territoriale alla scelta del rito abbreviato, opponendo che il giudice può sempre assumere, anche, di ufficio gli elementi necessari per la decisione.
2.2 - Col secondo motivo il difensore postula la abolitio criminis, argomentando che (per effetto della disposizione novellatrice del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204) l'inserimento del divieto di fabbricazione, importazione e vendita delle armi da fuoco corte, semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabellum, nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 2, relativo alle armi comuni da sparo, comporta la qualificazione come munizioni per armi comuni da sparo "dei quattro proiettili 9 x 19 parabellum in sequestro".
2.3 - In relazione al proiettile tracciante il difensore, assume che, dovendo risalire la fabbricazione "ad almeno cinquanta anni fa", derivano "perplessità" in ordine alla natura di munizione da guerra.
2.4 - Il difensore, infine, si duole, in via gradata, del diniego della attenuante del fatto di lieve entità, in considerazione dell'esiguo numero dei proiettili e del comportamento del ricorrente, il quale consegnò spontaneamente le munizioni ai verbalizzanti.
3. - Il ricorso merita accoglimento, limitatamente al diniego della attenuante del fatto di lieve entità.
Per il resto la impugnazione è infondata.
4. - Privi di giuridico pregio sono sia la mera congettura di modificazioni delle munizioni che abbiano escluso la loro natura di armamento bellico, sia il richiamo ai poteri officiosi di accertamento del giudice del rito abbreviato.
Per vero non risultano - nè sono stati prospettati - concreti e apprezzabili elementi idonei a infirmare la evidenza constatata dai verbalizzanti o da ingenerare la esigenza di ulteriore accertamento.
5. - L'assunto del ricorrente circa la esclusione del delitto per effetto della richiamata novella della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, è infondato.
Proprio in termini questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale "in materia di reati concernenti le armi, anche a seguito della modifica della L. n. 110 del 1975, art. 2 per effetto del D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. a) (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 20081511CE), le cartucce calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato" (Sez. 1, n. 12737 del 20/03/2012 - dep. 04/04/2012, Tomasello e altro, Rv. 252560).
6. - Quanto, poi, al proiettile tracciante è palese la irrilevanza della supposta epoca di fabbricazione ai fini della postulata esclusione della natura di munizione da guerra.
7. - L'esiguità del quantitativo delle munizioni illegalmente detenute rende palesemente illogico il diniego della attenuante speciale fondato esclusivamente - per quanto esplicitato dalla Corte territoriale - sulla considerazione del numero dei proiettili.
Il rilievo del vizio di motivazione sul punto lascia beninteso affatto impregiudicato l'apprezzamento che questa Corte commette al giudice del rinvio il quale, in piena autonomia, valuterà se il fatto possa reputarsi, ovvero no, "di lieve entità" ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, restando soltanto escluso che la considerazione del numero dei proiettili possa, di per se sola, giustificare il diniego della attenuante.
8. - Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante del fatto di lieve entità; il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano; e il rigetto del ricorso nel resto.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante del fatto di lieve entità; rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano; rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014
23-03-2014 19:13
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