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Sentenza

Caporalmaggiore del 5° Regg. Alpini di Vipiteno offendeva l'onore, il prestigio ...
Caporalmaggiore del 5° Regg. Alpini di Vipiteno offendeva l'onore, il prestigio e la dignità di un Maresciallo in servizio per l'assistenza alla aule giudiziarie, rivolgendo al superiore che lo aveva richiamato a tenere un atteggiamento più consono e a non rimanere sdradiato e senza berretto, le seguenti frasi profferite con tono di voce alterato ed elevato "chi cazzo sei tu che mi dai ordini".
Cassazione penale  sez. I  15/10/2014 ( ud. 15/10/2014 , dep.05/11/2014 ) Numero:    45865

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. CORTESE   Arturo          -  Presidente   -                    
    Dott. LOCATELLI Giuseppe   -  rel. Consigliere  -                    
    Dott. SANDRINI  Enrico Giuseppe -  Consigliere  -                    
    Dott. BONI      Monica          -  Consigliere  -                    
    Dott. MAGI      Raffaello       -  Consigliere  -                    
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA; 
    nei confronti di: 
               P.G. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la sentenza n. 106/2013 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA,  del 
    04/12/2013; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 15/10/2014 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI; 
    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi  che 
    ha concluso per il rigetto del ricorso. 
    Udito  il  difensore Avv. Greco Luigi, che ha chiesto il rigetto  del 
    ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza de 5.2.2013 il Tribunale militare di Napoli dichiarava P.G. colpevole del reato di insubordinazione con ingiuria continuata previsto dall'art. 189 c.p. mil. Pace, comma 2, perchè, in qualità di caporalmaggiore in servizio al quinto Reggimento Alpini di Vipiteno, distaccato in (OMISSIS) e comandato del servizio di vigilanza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, offendeva l'onore, il prestigio e la dignità del superiore in grado Maresciallo Capo F.B., Comandante del Nucleo Carabinieri del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in servizio per l'assistenza alla aule giudiziarie, rivolgendo al superiore che lo aveva richiamato a tenere un atteggiamento più consono e a non rimanere sdradiato e senza berretto, le seguenti frasi profferite con tono di voce alterato ed elevato "chi cazzo sei tu che mi dai ordini"; quindi alla richiesta del superiore di fornire le proprie generalità e le consegne relative al servizio rispondeva con tono di voce ugualmente alterato ed elevato "chi cazzo sei tu per dare ordini, io non ti do proprio niente, eseguo gli ordini dei miei superiori". Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p., lo condannava alla pena di mesi 2 di reclusione militare.

    Con sentenza del 4.12.2013 la Corte militare di appello confermava la decisione del Tribunale appellata dall'imputato e dal Procuratore generale militare.

    Avverso la sentenza della Corte di appello il Procuratore generale militare ricorre per erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.:

    l'art. 48 c.p. mil. Pace, u.c., prevede che per i reati militari la pena può essere diminuita qualora l'imputato sia di ottima condotta militare e di provato valore; pertanto, in mancanza di una condotta di grado ottimo non appare consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p., per una condotta di servizio semplicemente buona; sussistenza di un rapporto di specialità tra l'art. 62 bis c.p., e l'art. 48 c.p. mil. Pace, con conseguente applicabilità di quest'ultima disposizione quale norma speciale ai sensi dell'art. 15 c.p..
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è infondato.

    La Corte militare di appello ha rigettato la censura di erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., osservando che la mancanza della condotta ottima, necessaria per la concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 48 c.p. mil. pace, non esclude la possibilità di applicare la diversa circostanza prevista dall'art. 62 bis c.p., in presenza di una condotta soltanto "buona".

    La motivazione è giuridicamente corretta. L'art. 48 c.p. mil. Pace, prevede, quale circostanza attenuante comune, applicabile ai reati militari, il fatto che il colpevole sia militare di ottima condotta ovvero di provato valore. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della attenuante di cui all'art. 48 c.p. mil. pace, non è sufficiente che il militare abbia semplicemente adempiuto ai propri doveri ponendo in essere comportamenti che rientrano nell'ambito della buona condotta, ma è necessario che l'imputato abbia tenuto una condotta militare esemplare che supera notevolmente i requisiti richiesti per una condotta militare semplicemente positiva (Sez. U, n. 7523 del 21/05/1983, Andreis, Rv. 160242; Sez. 1^, n. 2066 del 01/03/1989 - dep. 15/02/1990, Prevosto, Rv. 183333).

    Invece la natura atipica delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p., consente al giudice la valutazione di qualunque elemento oggettivo o soggettivo ritenuto particolarmente significativo, legittimandolo a prendere in considerazione anche circostanze più generali rispetto al ristretto parametro della condotta militare esemplare o del provato valore militare, le quali siano afferenti al carattere anche solo positivo della condotta di servizio prestata ed alla assenza di rilievi negativi, in conformità al criterio di valutazione riferito alla "condotta e alla vita del reo antecedente al reato" previsto dall'art. 133 c.p., i cui parametri di valutazione sono ugualmente utilizzabili ai fini dell' applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 bis c.p., (Sez. 1^, n. 707 del 13/11/1997 - dep. 21/02/1998, Ingardia, Rv. 209443, Sez. 1^, n. 33506 del 07/07/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959).

    Ne consegue che l'insussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della circostanza attenuante tipica della "condotta militare di ottimo valore" prevista dall'art. 48 c.p. mil. Pace, non esclude l'applicabilità della circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p., in riferimento alla valutazione positiva della condotta di servizio ed in genere alla condotta di vita del militare antecedente al reato.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.

    Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014
Avv. Antonino Sugamele

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