Carabiniere del NORM durante un controllo si fa consegnare 300 Euro in contanti in relazione ad una serie di infrazioni di cui una delle quali comportava il ritiro della patente. Condannato.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2015) 19-11-2015, n. 45931
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza/ordinanza n. 1028/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità.
udito il difensore avv. Mandrella F. per l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 10.3.2014 ha confermato la condanna di B.D., in servizio presso il NORM Carabinieri di Pomezia, riqualificando ai sensi dell'art. 319 quater c.p. il reato di concussione ex art. 317 c.p. ritenuto dal Tribunale di Velletri il 16.5.2012 e rideterminando coerentemente la pena.
Il fatto è del (OMISSIS): secondo la ricostruzione conforme dei Giudici del merito, B. si era fatto consegnare e aveva trattenuto (non redigendo alcuna ricevuta) la somma di 300 Euro in contanti in relazione ad una serie di infrazioni (accertate la mattina, p. 1 sent. GUP), una delle quali comportava il ritiro della patente. Tale patente, che al momento del controllo non era in possesso del conducente, era stata ritirata personalmente il pomeriggio dal militare presso l'esercizio commerciale gestito dal conducente e poi restituita l'indomani presso la caserma in esito alla corresponsione della somma, di cui non era stata rilasciata alcuna documentazione.
2. Il ricorso è proposto con atto formalmente personale ed enuncia unico motivo di mancanza di motivazione in ordine al reato ex art. 319 quater c.p.: svolge confuse e generiche deduzioni in diritto sui rapporti tra artt. 317 e 319 quater (dovendosi fin d'ora osservare che la soluzione adottata dalla Corte d'appello è quella in diritto per il ricorrente più favorevole) e alfine lamenta la mancata indicazione di concreti comportamenti riconducibili ai concetti di pressione, persuasione, suggestione, inganno, riconducibili all'imputato nel caso concreto.
Motivi della decisione
3. A giudizio del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Quanto al rapporto tra i due protagonisti della vicenda, sia il GUP che la Corte d'appello hanno espressamente spiegato perchè le modalità della condotta di B. (che, per procedere al ritiro del documento, si era pure recato personalmente presso l'esercizio commerciale del conducente; quest'ultimo aveva in precedenza chiesto se sarebbe stato possibile soprassedere al ritiro della patente a fronte comunque del pagamento della sanzione: p. 2 sent. app.) andavano ricondotte alla nozione normativa di induzione. La dinamica del rapporto tra i due veniva valorizzata in tal senso anche alla luce deferimento del conducente, che aveva consegnato in caserma la somma di 300 Euro dopo aver annotato i numeri di serie delle banconote (p. 1 motivazione sent. GUP).
I Giudici del merito hanno altresì spiegato che la restituzione della patente fu operata esclusivamente in relazione alla somma indebitamente incassata e che le risultanze probatorie indicate dalla difesa a fondamento della dedotta buona fede dell'imputato (in particolare la deposizione dell'app. S.) riferivano solo quello che andava apprezzato come tardivo tentativo di coprire, anche sul piano documentale contabile, il già avvenuto informale introito personale del denaro in contesto che comunque non avrebbe potuto mai giustificare la restituzione del documento (sent. Corte d'app. p. 3).
Si tratta di duplice apprezzamento di merito conforme nelle argomentazioni e nelle conclusioni, sorretto da motivazione non apparente e immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, del resto neppure puntualmente dedotti con una costruzione in fatto cui non incongruamente vengono applicati gli insegnamenti in diritto di questa Corte.
Per contro, le censure del ricorso risultano del tutto assertive e generiche laddove non si confrontano specificamente con le argomentazioni dei due Giudici del merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2015
15-12-2015 15:38
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