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Sentenza

E' illegittima la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disc...
E' illegittima la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari se il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio - sanitario
T.A.R. Roma (Lazio) sez. I  24 giugno 2015 n. 8644  
E' illegittima la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 34 n. 6, l. 18 ottobre 1961 n. 1168 comminata nonostante l'illecito disciplinare non discenda da una sentenza penale di condanna, ma da un comportamento privo di rilevanza penale e in ordine al quale l'ordinamento, ben lungi dal riconoscere in conseguenza di ciò automatici effetti espulsivi dai ranghi delle Forze armate, prevede ai sensi dell'art. 89 bis introdotto dall'art. 26, l. 26 giugno 1990 n. 162, che il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente e che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio - sanitario, venga posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore, fermo - altresì - restando che al termine del trattamento il medesimo interessato venga sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
Avv. Antonino Sugamele

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