E' legittimo il provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione esclude da una procedura selettiva un partecipante che aveva dichiarato di essere in possesso di un requisito (nella specie, il brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla F.I.S.E.) ritenuto essenziale dalla “lex specialis”, che invece non possedeva affatto.
Consiglio di Stato sez. IV Data: 13/01/2015 Numero: 51
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro della Difesa pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
St. Ca. Re., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cocilovo, con
domicilio eletto presso Giulio Cimaglia in Roma, via G. Marconi n.
57;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03346/2014,
resa tra le parti, concernente decadenza dalla ferma prefissata di un
anno nell'esercito
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di St. Ca. Re.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 il
Cons.Andrea Migliozzi e uditi per la parte appellante l'avv. dello
Stato Varrone e per la parte resistente l'avv. Viglione
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il sig. St. Ca. Re. partecipava alla procedura selettiva per il reclutamento, per l'anno 2013, di 6.300 VFP1 e nella domanda di partecipazione dichiarava, tra l'altro, di essere in possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
Successivamente, a seguito dell'accertamento eseguito dal Ministero in ordine al possesso dei requisiti previsti dal bando di reclutamento, l'Amministrazione rilevava come non veritiera la dichiarazione resa in ordine al possesso del brevetto in questione e dopo aver comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dalla ferma, con decreto n. 180 del 5/8/2013 dichiarava il sig. Ca. Re. decaduto dalla ferma prefissata di un anno contratta il 3 aprile 2013.
L'interessato impugnava detto provvedimento e gli atti ad esso connessi e presupposti innanzi al Tar del Lazio che con sentenza n. 3346/2014 resa in forma semplificata accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato e tanto con riferimento ad altro caso, ritenuto analogo a quello qui all'esame e definito dallo stesso Tar con sentenza n. 2555/2014, resa in senso favorevole ad altro partecipante a detto reclutamento.
Avverso tale decisum è insorta l'Amministrazione della Difesa che con l'appello all'esame ha dedotto la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice posto che nella specie si sarebbe inverata pienamente la condizione della mendace dichiarazione in ordine al possesso del brevetto de quo, non essendo l'appellato nemmeno tesserato alla FISE.
Si è costituito per resistere all'appello il sig. Ca. Re..
Tanto premesso, l'appello è fondato, meritando l'impugnata sentenza le critiche che le sono state appuntate contro.
Invero, dalla semplice lettura della decisione qui gravata si rileva che l'accoglimento è avvenuto sull'unico rilievo che la questione giuridica sollevata con il relativo ricorso sarebbe stata già definita dallo stesso TAR del Lazio in occasione di analoga controversia definita con la sentenza n. 2255/014 sopra citata.
Così non è.
Nella precedente circostanza infatti si controverteva del caso di un candidato alla medesima procedura selettiva, che, pur tesserato alla FISE, aveva dichiarato di essere in possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici in questione, mentre in realtà era in possesso di una patente ludica e tale fatto era stato qualificato dal giudice di prime cure come un errore e non come una dichiarazione mendace.
Qui però i fatti stanno in maniera diversa
Invero, il sig. Ca. Re. è tesserato alla FITETRAC- ANTE, cioè la Federazione Italiana per il Turismo Equestre - Associazione Nazionale Turismo Equestre, che è federazione e/o associazione volta alla pratica dell'equitazione finalizzata all'attività turistica, senza che le persone tesserate con tale Ente possano essere autorizzate a praticare discipline sportive olimpiche, rimesse, queste ultime, ai titolari di tessera FISE, ente riconosciuto quale unico rappresentante della F.E.I.(Federazione Equestre Internazionale).
Ed è la FISE che rilascia, secondo l'ordinamento sportivo di cui allo Statuto approvato dal CONI, le abilitazioni a svolgere attività sportive equestri non olimpiche ed olimpiche; e se così è, ne deriva che, non essendo tesserato FISE, l'appellato non poteva essere in possesso del brevetto di equitazione sport olimpici che è rilasciato solo da FISE, né poteva dichiarare di esserne titolare.
Da qui la mendacità della dichiarazione resa dal sig. Ca. Re. in ordine al possesso di detto titolo abilitativo, sicché giustificativamente l'Amministrazione ha rilevato e sanzionato la mancanza in capo al concorrente di un requisito che, pur insussistente, è stato invece dichiarato dal medesimo come sussistente.
Quanto sopra vale altresì ad evidenziare come del tutto erroneamente il TAR ha equiparato il caso qui in rassegna ad altra vicenda, quella definita con la sentenza 2555/2014, che si fonda su presupposti diversi da quelli qui in rilievo, sia in punto di fatto che di diritto.
In forza delle suestese considerazioni l'appello, in quanto fondato, va accolto.
Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della controversia all'esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GEN. 2015.
11-06-2015 14:48
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