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Sentenza

Finanzieri fanno istanza per ottenere il pagamento del compenso forfettario di i...
Finanzieri fanno istanza per ottenere il pagamento del compenso forfettario di impiego per i servizi svolti a Lampedusa. Ricorso accolto dal consiglio di giustizia amministrativa.
Cons. giust. amm. Sicilia  sez. giurisd. Data:    27/02/2015 ( ud. 23/10/2014 , dep.27/02/2015 ) 
Numero:    161

                              REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
      Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA  
                           in sede giurisdizionale                       
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2011, proposto da:  
    Ar. Ma., Ca. Gi., Ca. Lu., Ca. Gi., Ci. Na., Da. Vi.,  Gi.  Gi.,  Ip.
    An., La Fa. Gi., Ma. An., Ma. Fr., Mo. Fi., Mu.  An.,  Ra.  Ga.,  Ri.
    Fa., Sa. Fr., Sc. Ra., Sc. Cr., Sc. Na., Su. Ma. Na.,  Va.  Se.,  Vi.
    An.,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Antonino  Sugamele,    con
    domicilio eletto presso Vincenzo Di Lorenzo in Palermo, via  Rodi  n.
    1;                                                                   
                                   contro                                
    Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia  di
    Finanza di Roma, rappresentati e difesi  per  legge  dall'Avvocatura,
    domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81; Centro Navale  Guardia
    di Finanza di Formia;                                                
                               per la riforma                            
    della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n.  01301/2011,
    resa tra le parti, concernente pubblico impiego -  diniego  pagamento
    indennità c.f.i. (g.d.f.)                                            
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre  2014  il  Cons.
    Alessandro Corbino e uditi per le parti l'Avvocato  G.  Immordino  su
    delega di A. Sugamele e l'Avvocato dello Stato Tutino;               
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto

    L'appello è proposto contro la decisione n. 1301/2011 del TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all'annullamento:

    - del provvedimento prot. 95/62 del 28 gennaio 2008, emesso dalla Guardia di Finanza, Centro Navale di Formia, di rigetto dell'istanza avanzata dai ricorrenti tendente ad ottenere il pagamento del compenso forfettario di impiego per i servizi indicati e svolti a Lampedusa, confermando che di conseguenza nessun procedimento amministrativo concernente la liquidazione del predetto compenso era attualmente in essere;

    - della Circolare n. 279000 emessa in data 26 agosto 2004 dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali; della nota del Comando Logistico Aeronavale della Guardia di Finanza n. 80/62 - senza data;

    - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali; all'accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento del compenso forfettario di impiego per i servizi espletati e per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento in favore dei ricorrenti della somma dovuta ed accertata in giudizio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo.

    I ricorrenti, quali appartenenti al tempo alla Guardia di Finanza di Siracusa, Messina e Pozzallo, hanno svolto vari servizi di attività di contrasto all'immigrazione clandestina via mare in Lampedusa.

    Ritenendo che tali servizi rientrassero tra quelli ricompresi nella previsione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86/2001, gli interessati avevano chiesto alle amministrazioni di appartenenza la corresponsione del compenso forfetario d'impiego ritenuto loro spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente percepita e con essa incompatibile.

    L'Amministrazione non aveva però accolto la richiesta, evidenziando che ai richiedenti era stato corrisposto un pagamento solo parziale in ragione del fatto che - pur avendo i militari in questione svolto i servizi indicati nell'istanza - si erano esauriti i fondi stanziati nel Bilancio dello Stato allo scopo e che si era perciò adottata la soluzione alternativa asseritamente consentita, quella di provvedere cioè o con la corresponsione agli interessati dell'indennità per lavoro straordinario o con l'applicazione dell'istituto del riposo compensativo.

    Gli interessati consideravano censurabile tale comportamento ed impugnavano perciò il provvedimento negativo, deducendone la contrarietà a legge, oltreché ulteriori vizi riconducibili all'eccesso di potere.

    Con decisione n. 1301/2011, il TAR ha respinto il ricorso.

    La decisione è ritenuta meritevole di riforma dagli appellanti, che riformulano le censure contro il provvedimento disattese dal primo Giudice.

    Le amministrazioni intimate resistono al gravame.
    Diritto

    Deve preliminarmente rilevarsi - come da richiesta della Difesa erariale - l'intervenuta formazione del giudicato nei confronti di due dei ricorrenti originari, Signori Se. Gi. e Fr. Le., che non hanno proposto appello nei confronti della sentenza loro sfavorevole e contro la quale è stato proposto il presente appello dagli altri litisconsorti soccombenti.

    L'appello è fondato.

    La questione è stata già affrontata in precedenti decisioni di questo Consiglio, dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare, nonostante l'autorevolezza dei contrari pronunciamenti invocati dall'Amministrazione appellata, con riguardo al più recente dei quali (CdS 1015/2014) va osservato in particolare come - a giudizio di questo Collegio - l'esaurimento dei fondi stanziati non può assumere alcuna rilevanza. Non può condividersi infatti la conclusione che una tale evenienza non sarebbe imputabile all'Amministrazione, non potendo addebitarsi ad essa la mancata previsione di limiti e durata di una "emergenza" (si legge nella decisione, che è di riforma di una decisione di primo grado ispirata alla linea di questo Consiglio: "Al contrario, argomentando come fa il T.A.R., che cade in una fallacia di accidente converso, si verrebbe ad imporre all'amministrazione un onere aggiuntivo, ossia quello di individuare limiti e durata di una situazione di emergenza, travalicando le competenze proprie e assumendosi oneri previsionali di spiccato rango governativo"). L'argomento non tiene conto del fatto che la circostanza in questione potrebbe - al più - implicare un dovere dell'Amministrazione (cui spetta di fronteggiare l'emergenza) di richiedere tempestivamente una integrazione finanziaria al Governo, una volta constatata la erronea (o comunque insufficiente alla luce di circostanze sopraggiunte) previsione intervenuta. Dovere dal cui tempestivo adempimento potrebbe derivare, per altro, solo uno spostamento di responsabilità dalla Amministrazione operante alla Presidenza del Consiglio. Consegue che, in mancanza di tale adempimento (pacifico nella fattispecie), la responsabilità dell'Amministrazione intimata resta comunque piena ed indeclinabile, come indicato nelle recenti decisioni n. 45/2014 e n. 1510/2010 di questo Consiglio (alle cui motivazioni si rinvia per ragioni di sinteticità), che hanno chiarito le ragioni in base alle quali la normativa di settore impone all'Amministrazione di corrispondere comunque ai militari impegnati in operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina il c.d compenso forfettario d'impiego previsto dall'art. 3 della legge n. 86/2001, anche in caso di carenza delle risorse assegnate.

    Questo Consiglio si era già pronunciato, per altro, nel senso che l'art. 3 della legge n. 86/2001, a norma del quale al personale militare della Guardia di finanza impegnato in operazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre l'orario normale di lavoro è riconosciuta un'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo, va interpretato nel senso che lo svolgimento del detto servizio è condizione necessaria e sufficiente per la corresponsione dell'indennità, a prescindere dalla concertazione prevista dallo stesso art. 3 (CGA nn. 524/2009 e 734/2008).

    Sulla base di tali precedenti, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata non possono essere condivise e appaiono pertanto meritevoli di riforma, con conseguente accoglimento dell'appello.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

    Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello. Condanna l'Amministrazione soccombente alle spese dei due gradi che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge, da corrispondersi in solido agli appellanti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

    Marco Lipari, Presidente

    Antonino Anastasi, Consigliere

    Gabriele Carlotti, Consigliere

    Giuseppe Barone, Consigliere

    Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 FEB. 2015.
Avv. Antonino Sugamele

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