Forze armate - Alloggi militari - Disciplina della rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati sine titulo - Tenendo conto della funzione istituzionale cui questi sono destinati ed operando un contemperamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti - Non contrasta con i principi sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost. - Criterio del prezzo di mercato dell'immobile - Costituisce solo uno dei parametri di riferimento per la determinazione del canone di occupazione abusiva di alloggi di servizio.
T.A.R. Roma (Lazio) sez. I Data: 30/12/2014 Numero: 13313
Non contrasta con i principi sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., anzi costituisce attuazione degli stessi, la legislazione che disciplina la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati sine titulo tenendo conto della funzione istituzionale cui questi sono destinati ed operando un contemperamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, compresi i legittimi assegnatari in attesa di poter utilizzare gli alloggi ad essi altrimenti destinati. In tale prospettiva, il prezzo di mercato dell'immobile costituisce solo uno dei parametri di riferimento per la determinazione del canone di occupazione abusiva di alloggi di servizio. Questi, infatti, hanno destinazione diversa rispetto agli alloggi locati sul libero mercato, in quanto sono finalizzati a soddisfare le esigenze sia dell'Amministrazione sia del personale in servizio che avrebbe diritto ad utilizzarli, per cui il canone che deve essere corrisposto per l'occupazione sine titulo può essere legittimamente commisurato alla funzione di compensazione per la sottrazione di tali beni alla loro funzione istituzionale (e ciò anche per operare in funzione dissuasiva). In tali casi, pertanto, il canone deve essere ulteriormente aggiustato sulla base degli elementi caratterizzanti il rapporto occupativo, quali la durata dell'occupazione illecita e la capacità degli occupanti di reperire un alloggio sul libero mercato, elementi che possono determinare anche un aumento rilevante rispetto al prezzo di mercato. In ciò tuttavia non può essere ravvisato alcuno sviamento, in quanto tale meccanismo di calcolo risulta conforme alla natura indennitaria dell'illecita occupazione e alla funzione compensativa e dissuasiva sopra richiamata; il prezzo di mercato pertanto non opera come limite 'esterno' - come tetto massimo - ma appunto costituisce solo il punto di partenza per la rideterminazione dell'importo finale del canone (1).
08-02-2015 17:56
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