Forze armate - In genere - Militari - Giudizi valutativi - Altissima discrezionalità.
T.A.R. sez. I Torino , Piemonte 03/04/2015 ( ud. 19/03/2015 , dep.03/04/2015 ) Numero: 576
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Donato Santoro e Saverio
Muccio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte
in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Donato Santoro e Saverio
Muccio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte
in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Donato Santoro e Saverio
Muccio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte
in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso r.g. n. 857 del 2011:
- del rapporto informativo per il personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria (Mod. 7 DAP) relativo alla valutazione del ricorrente
relativa all'anno 2009 emesso in data 20 marzo 2010 e notificato in
data 3 maggio 2011;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e
consequenziale;
b) quanto al ricorso r.g. n. 1064 del 2012:
- del rapporto informativo per il personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria (Mod. 7 DAP) relativo alla valutazione del ricorrente
relativa all'anno 2010 emesso in data 23.07.2012;
- del rapporto informativo per il personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria (Mod. 7 DAP) relativo alla valutazione del ricorrente
relativa all'anno 2011 emesso in data 23.07.2012;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e
consequenziale.
c) quanto al ricorso r.g. n. 671 del 2013:
- del rapporto informativo per il personale del corpo di Polizia
Penitenziaria (Mod. 7 DAP) relativo alla valutazione del ricorrente
relativa all'anno 2012 emesso in data 18/06/2013 e notificato in data
25/06/2013 a mezzo raccomandata a.r.;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e
consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della
Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott.
Ariberto Sabino Limongelli e udito l'avv. Santoro per la parte
ricorrente, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi indicati in epigrafe, ritualmente proposti, il ricorrente, Ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS-, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe contenenti le proprie schede valutative relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Attraverso un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione, sul rilievo che, mentre per le annualità immediatamente precedenti del 2006, 2007 e 2008 le proprie schede valutative recavano la valutazione di "ottimo", quelle delle annualità successive, contestate nel presente giudizio, recano valutazioni deteriori ("buono" nel 2009, 2010 e 2011; "insufficiente" nel 2012) senza alcuna motivazione; ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali nei quali si afferma il principio secondo cui i giudizi valutativi del personale militare, pur essendo connotati da ampia discrezionalità, richiedono tuttavia un'adeguata motivazione ove si verifichi, come nel caso di specie, una notevole caduta di punteggio; ha dedotto il proprio interesse all'annullamento degli atti impugnati sia sotto il profilo morale sia sotto quello professionale e patrimoniale, in vista di futuri concorsi per l'accesso alle qualifiche superiori.
2. Si è costituito il Ministero della Giustizia depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria.
3. In prossimità dell'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.
4. All'udienza pubblica del 19 marzo 2015 i tre ricorsi in esame sono stati chiamati e discussi congiuntamente, e quindi trattenuti dal collegio per la decisione.
5. Il collegio osserva quanto segue. Preliminarmente va disposta la riunione dei tre i ricorsi in esame, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
5.1. Secondo noti principi, condivisi da questo Tribunale, i giudizi formulati con le schede valutative dai superiori gerarchici sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, dato che comportano un analitico apprezzamento delle attitudini e delle capacità proprie della vita militare, dimostrate in concreto dal valutando, onde - concernendo direttamente il merito dell'azione amministrativa - detti giudizi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto; quanto alla motivazione, il giudizio complessivo formulato dal compilatore e dal revisore ben può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche, mentre il giudizio finale esprime un autonomo apprezzamento di valore, riassuntivo di tutti i giudizi parziali: trattandosi di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti, circa la violazione di doveri d'ufficio, non si richiede l'indicazione di particolari fatti commissivi del dipendente per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui siano state esercitate le funzioni, bastando che tale documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del soggetto valutando (TAR Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 24; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2012 n. 1938; Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2011 n. 3439).
5.2. Nel caso di specie, la prima scheda valutativa del ricorrente che riporta giudizi meno favorevoli rispetto alle annualità precedenti è quella relativa all'anno 2009. In tale scheda, peraltro, il giudizio conclusivo di "buono" (deteriore rispetto a quello di "ottimo" formulato nei tre anni precedenti) è stato congruamente motivato dall'amministrazione. Nel campo della scheda riservato alle "note su eventuali variazioni rispetto al rapporto informativo precedente" si riportano testualmente i seguenti giudizi: "Ha dimostrato una flessione nelle capacità di giudizio. Peggiorata la capacità di intervento. Flessione nelle capacità di utilizzazione del personale. Peggiorata la capacità di direzione. Diminuito il rendimento complessivo. Peggioramento nell'attitudine a svolgere mansioni superiori. Diminuite qualità morali e di carattere. Peggioramento nelle qualità culturali ed espressive". Alla luce di tali valutazioni, è stato formulato il seguente giudizio conclusivo: "La somma degli elementi di giudizio valutati numericamente, hanno permesso al dipendente di raggiungere il giudizio di Buono".
Tali giudizi, osserva il collegio, evidenziano in modo adeguato e congruo le ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di formulare una valutazione conclusiva deteriore rispetto agli anni precedenti, tenendo conto che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, la motivazione delle schede valutative del personale militare ed equiparato può anche essere estremamente sintetica, senza la necessità di indicare particolari fatti commissivi del dipendente per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui siano state esercitate le funzioni.
5.3. Nelle schede valutative del 2010 e 2011 è stata confermata la medesima valutazione di "buono" non essendo intervenute ulteriori variazioni rispetto ai rapporti informativi precedenti. Peraltro, nella relazione sui fatti di causa elaborata dal Ministero della Giustizia e richiamata dalla difesa erariale nella propria memoria conclusiva si richiamano i comportamenti gravemente illeciti posti in essere dal ricorrente nell'espletamento del servizio, alcuni già accertati definitivamente dall'Autorità Giudiziaria e altri tuttora sub iudice. In particolare, risultano:
- un provvedimento del Tribunale di Cuneo del 4 febbraio 2010 di custodia cautelare in carcere del ricorrente perché indagato per i reati di cui agli artt. 368, 110 e 378 c.p. (calunnia e favoreggiamento personale), a seguito del quale il medesimo è stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 1 D. Lgs. 449/1992;
- una sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), a seguito della quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione;
- la pendenza di due procedimenti penali, il primo avviato a seguito di segnalazione anonima secondo la quale il ricorrente commetterebbe continui atti di intimidazione verso i cittadini del suo comune di residenza e maturerebbe ingiustificati periodi di assenze dal servizio; l'altro per il reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata).
- da ultimo, l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, adottata con riferimento ad ulteriori gravi condotte di rilievo penale dal medesimo tenute durante il servizio (addebito di violenza sessuale commessa ai danni della moglie di un detenuto nell'esercizio delle funzioni; nell'ambito del relativo procedimento penale il ricorrente è stato assolto per mancanza di imputabilità per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto); la sanzione è stata irrogata dapprima con provvedimento del 6 dicembre 2012 sospeso da questo TAR in sede cautelare per difetto di istruttoria e di motivazione, poi confermato con nuovo provvedimento del 6 agosto 2013, divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 376/2015 della quarta sezione del Consiglio di Stato, confermativa della sentenza di questo Tribunale n. 1149/2013;
- l'irrogazione di quest'ultima sanzione disciplinare ha indotto l'amministrazione a formulare in termini ulteriormente peggiorativi la scheda valutativa del ricorrente riferita all'anno 2012, la quale riporta il giudizio conclusivo di "insufficiente" sul rilievo che "La destituzione comminata in data 6/12/2012 denota un peggioramento in tutti gli elementi di giudizio".
5.4. Alla luce di tali elementi, ritiene il collegio che la motivazione degli atti impugnati, pur senza contenere l'analitico riferimento ai gravi comportamenti illeciti tenuti dal ricorrente nei periodi oggetto di valutazione nel presente giudizio, sia di per sé congrua, adeguata ed esente da vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto. Peraltro, le deduzioni contenute nella relazione del Ministero prodotta in atti rafforzano ulteriormente la motivazione degli atti impugnati, anche alla luce dell'art. 21 octies comma 2 L. n. 241/90, avendo l'amministrazione provato in giudizio che il contenuto degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6. In definitiva, alla stregua di quanto esposto, i ricorsi vanno conclusivamente respinti.
7. Peraltro, la peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, previa riunione dei medesimi, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 APR. 2015.
07-09-2015 15:28
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