Forze armate - Militari - In genere - Concorsi - Posti rimasti scoperti per dimissioni, rinuncia e decadenza - Conseguenza.
Ai sensi dell'art. 635, d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del d.lg. n. 66 del 2010, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti; inoltre, se nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria; se la durata del corso e' inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso."
Annulla TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 5418 del 2015
21-11-2015 09:46
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