Forze armate - Ordinamento - Personale con figli di età inferiore a tre anni - Assegnazione temporaneo ad altra sede - Art. 42 bis, d.lg. n. 151 del 2001 - Applicabilità - Discrezionalità della p.a. - Limiti.
Consiglio di Stato sez. III 03/08/2015 Numero: 3805
Forze armate - In genere - Ordinamento - Personale con figli di età inferiore a tre anni - Assegnazione temporaneo ad altra sede - Art. 42 bis, d.lg. n. 151 del 2001 - Applicabilità - Discrezionalità della p.a. - Limiti.
Il beneficio di cui all'art. 42 bis, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, consistente nella possibilità per il pubblico dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, in quanto la norma lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; detta duplice condizione è tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso, con la conseguenza che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione.
Annulla TAR Veneto, sez. I, n. 634 del 2014.
01-09-2015 21:21
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