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Sentenza

Forze armate - Sottufficiali - Congedo assoluto - Riammissione in servizio - Esc...
Forze armate - Sottufficiali - Congedo assoluto - Riammissione in servizio - Esclusione - Art. 132, d.P.R. n. 3 del 1957 - Eccezioni.
Consiglio di Stato    sez. IV 04/05/2015 numero:    2225

Il principio di carattere generale della riammissione in servizio a domanda, affermato per il rapporto di pubblico impiego civile di cui all'art. 132, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 non è applicabile al rapporto d'impiego dei sottufficiali delle Forze Armate atteso che il loro stato giuridico è regolato dalla normativa recata dalla l. 31 luglio 1954 n. 599, che costituisce una disciplina speciale in ragione della indubbia peculiarità del rapporto d'impiego dei militari; più specificatamente detta legge prevede due ipotesi di riammissione del tutto particolari, quelle recate dall'art.31 comma 3 e quella di cui all'art.47 : a) la prima attiene alla riacquistata idoneità fisica a seguito di lesioni riportate per causa di servizio, di guerra o attinenti alla guerra; b) la seconda riguarda il richiamo in servizio con il consenso dell'interessato, avente carattere temporaneo.
Avv. Antonino Sugamele

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