Forze armate - Sottufficiali - Stato - Perdita del grado - Conseguenza - Cessazione dal servizio permanente effettivo.
T.A.R. Perugia (Umbria) sez. I Data: 07/10/2015 Numero: 450
Dal combinato disposto degli artt. 29 e 33, c.p.m.p. si evince che la perdita del grado da parte del militare, quale che ne sia la ragione, e quindi anche a titolo di sanzione penale accessoria, comporta sempre la cessazione del servizio permanente effettivo, sussistendo un'ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo
21-11-2015 10:40
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