Furto militare aggravato in concorso. Militare, sottufficiale di ispezione, accusato di essersi, - durante i turni svolti nell'esercizio delle sue funzioni, con mezzo fraudolento consistito nel procurarsi e utilizzare una copia della chiave dei lucchetti apposti sulle pompe di rifornimento del carburante, ubicate all'interno della stessa base, - impossessato di ingenti e non determinabili quantitativi di gasolio dell'Amministrazione militare.
Cassazione penale sez. I 2/12/2014 ( ud. 02/12/2014 , dep.14/01/2015 ) Numero: 1593
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. DI TOMASSI Maria S - rel. Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore militare della Repubblica di Napoli;
avverso la sentenza dell'8/04/2014 del Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale militare di Napoli;
emessa nel procedimento nei confronti di:
S.O., nato ad (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella
Patrizia;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale militare, Dott. FLAMINI Luigi Maria, che ha concluso
chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione
degli atti al Tribunale militare di Napoli;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli, con sentenza in data 8 aprile 2014, ex art. 425 c.p.p., comma 3, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S. O. in ordine al delitto di furto militare aggravato in concorso.
Secondo la contestazione, S., in concorso con militari non identificati e con i civili, O.T., G.G., D. V.G., all'interno della base della Marina militare di (OMISSIS), durante i turni svolti nell'esercizio delle sue funzioni di sottufficiale d'ispezione, con mezzo fraudolento consistito nel procurarsi e utilizzare una copia della chiave dei lucchetti apposti sulle pompe di rifornimento del carburante, ubicate all'interno della stessa base, si era impossessato di ingenti e non determinabili quantitativi di gasolio dell'Amministrazione militare; in (OMISSIS).
Il Giudice ha ritenuto insufficienti e inidonei gli elementi raccolti a sostenere l'accusa di furto e contrabbando di carburante a carico di S..
Tali elementi sono stati indicati in cinque intercettazioni ambientali del 27 marzo, 26 e 27 aprile, 30 novembre e 8 dicembre, tutte del 2008, effettuate nei confronti di civili, presunti appartenenti al clan mafioso dei N. di L., nelle quali si faceva riferimento a carichi di nafta (ottomila, seimila, quattordicimila litri) effettuati, ogni mese o mese e mezzo, su camion grossi, con testuale riferimento a "quando c'era O." che "faceva filare", e con accenno anche ai proventi di tali traffici (diecimila, quaranta, quarantacinquemila); si parlava delle difficoltà incontrate dopo il trasferimento di " O." che aveva lasciato il proprio posto ad un "uomo sbagliato"; si affermava che " O. la faceva sporca" e, dopo il suo trasferimento, era stato oggetto di pettegolezzi tra i colleghi, riluttanti a prendere servizio al suo posto per timore che la scoperta di ammanchi potesse essere addebitata a loro; si commentava " O., O. si è fatto la pensione", alludendosi anche a traffici diversi ("acqua", "mangiare", "casse").
Nella sentenza il Giudice ha indicato come certa l'identificazione della persona a nome O., di cui parlano gli interlocutori intercettati, nell'imputato S., perchè unico militare a portare quel nome e in servizio presso la base della Marina militare di (OMISSIS) nel periodo antecedente alle conversazioni registrate, essendo stato trasferito a (OMISSIS).
Il Giudice, tuttavia, ha rilevato l'impossibilità di sostenere l'accusa di furto e contrabbando di carburante, a carico di S., per la ritenuta genericità del contenuto delle conversazioni captate e l'assenza di elementi probatori diretti (dichiarazioni di persone informate, sequestri, documenti fotografici o filmati) o indiretti (ad esempio, accertamenti di natura patrimoniale relativi all'imputato); nè la vetustà dell'indagine, iniziata davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria nel 2006 e proseguita, previo stralcio, davanti a quella militare nel 2007, con emersione del nome di S. dalle intercettazioni solo nel marzo 2008, rendeva plausibile, secondo il decidente, in caso di continuazione del processo, la possibilità di approfondimenti sul ruolo dell'imputato.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica di Napoli, il quale, richiamando il contenuto delle conversazioni intercettate e il chiaro riferimento, in esse, all'imputato come persona che sarebbe stata coinvolta nei traffici illeciti di carburante dell'Amministrazione, denuncia come illegittima la sentenza di non luogo a procedere, perchè adottabile solo nel caso di immutabilità del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento; e precisa che il Giudice dell'udienza preliminare non deve valutare l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento in relazione all'acquisizione di nuove prove o al diverso apprezzamento degli elementi acquisiti.
3. Il difensore dell'imputato, avvocato Giordano Alberto del foro di Napoli, ha presentato memoria difensiva, nella quale rileva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero.
Il Giudice avrebbe regolarmente effettuato il giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, avendo rilevato la scarsità e l'imprecisione degli elementi raccolti a carico dell'imputato e l'impossibilità di acquisirne altri o di rivalutare quelli già in atti.
Erroneamente il Pubblico Ministero avrebbe denunciato pretesi vizi della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, che invece adeguatamente esclude il valore delle risultanze probatorie nel senso della loro insuperabile insufficienza e, quindi, dell'inutilità del dibattimento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla possibilità di "completare gli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", e ciò anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Sez. 6^, n. 36210 del 26/06/2014, dep. 27/08/2014, P.C. in proc C, Rv. 260248).
Nella sentenza impugnata non è riconoscibile tale giudizio prognostico di inutilità del prosieguo de. giudizio; al contrario, sono espressamente richiamati elementi di approfondimento istruttorio mancato che sono certamente recuperabili nel corso della fase dibattimentale, anche di ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., come quelli pertinenti alle condizioni patrimoniali dell'imputato, ai tempi e all'entità di eventuali ammanchi di carburante alle dichiarazioni delle altre persone coinvolte, essendo in corso analogo procedimento penale nei confronti dei coimputati non militari.
Ai fini della corretta applicazione dell'art. 425 c.p.p., non è l'omesso completamento o la superficialità delle indagini che giustifica la sentenza di non luogo a procedere secondo un giudizio di tipo retrospettivo, bensì la previsione di impossibile arricchimento istruttorio nella successiva fase dibattimentale secondo un giudizio che, partendo dal già acquisito, si apra alla valutazione dell'acquisibile in un'ottica prospetticamente aperta.
2. Nel caso di specie, dunque, non essendo ravvisabile tale giudizio prognostico in relazione ai plurimi elementi di prova già raccolti e indicati, nella stessa sentenza, come adducenti specificamente alla persona dell'imputato si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Giudice diversamente individuato a norma dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d).
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015
17-05-2015 17:30
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