Impiegati dello Stato - Stipendi - In genere - Passaggio dalla progressione retributiva per classi e scatti alla R.I.A. - Conseguenze.
T.A.R. sez. I Torino , Piemonte 03/04/2015 ( ud. 19/03/2015 , dep.03/04/2015 ) Numero: 579
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2014, proposto da:
Br. Do. con altri 183 litisconsorti, tutti compiutamente identificati
nell'epigrafe del ricorso, da intendersi qui richiamata,
rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Bitti e Giacomo Crovetti,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in
Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento
- del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici
combattentistici e alla conseguente supervalutazione ai fini
pensionistici dei periodi di svolgimento di servizi svolti in
missione per conto dell'ONU ed equiparati, nonché per la
rideterminazione del trattamento di buonuscita, le variazioni
stipendiali e l'applicazione di tutti i benefici combattentistici
così come previsti;
- nonché per l'annullamento di tutti gli atti anche a contenuto
generale ed ancorché qualificati nominalmente come circolari,
direttive e/ pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e
consequenziali all'impugnato atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott.
Ariberto Sabino Limongelli e udito l'avv. Bitti per la parte
ricorrente, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, premesso di aver svolto svariati periodi di servizio per conto O.N.U. in diverse zone di intervento e di essere ufficiali, sottoufficiali e graduati dell'esercito in servizio presso reparti aventi sede entro il territorio di giurisdizione di questo TAR, lamentano che, per siffatti periodi di servizio, non siano stati loro riconosciuti i benefici combattentistici previsti dal combinato disposto delle l. n. 1746 del 1962, l. n. 390 del 1950, d.p.r. n. 1092 e n. 1032 del 1973.
2. Si è costituita l'amministrazione resistente preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda (quali missioni siano state fatte da ciascun ricorrente) nonché, in subordine, l'incompetenza del TAR adito in favore del TAR Lazio-Roma, atteso che la domanda dei ricorrenti è volta anche ad ottenere l'annullamento di circolari e/o direttive; in via ancora più gradata, contestando il merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso, che è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 19 marzo 2015 dopo che i ricorrenti avevano rinunciato alla domanda cautelare in occasione della camera di consiglio dell'8 gennaio 2015, viene definito con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., alla luce delle pronunce rese di recente dalla Sezione su fattispecie analoghe (tra le altre, sentenze nn. 334/15 del 20 febbraio 2015; 32/15 del 9 gennaio 2015; 1889/14 e 1890/14 del 21 novembre 2014), peraltro sulla scorta di recenti decisioni del giudice di appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5172/14 del 21 ottobre 2014 e le ulteriori pronunce in essa richiamate).
3.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla difesa erariale, dal momento che l'azione proposta dai ricorrenti è un'azione di accertamento (del diritto a conseguire i benefici combattentistici), proposta correttamente dinanzi al foro speciale del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.a.
3.2. È parimenti infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dalla stessa difesa erariale per mancata specificazione dei fatti costitutivi della domanda, dal momento che al ricorso sono state allegate le domande presentate dai ricorrenti alle amministrazioni di appartenenza per il riconoscimento dei benefici in questione, nelle quali sono specificamente individuate le missioni militari per conto O.N.U. svolte da ciascuno di essi (docc. 9 ricorrenti).
3.3. Peraltro, la domanda dei ricorrenti è infondata nel merito, sulla scorta di quanto già affermato nella già citata pronuncia del giudice d'appello (Cons. St., sez. IV, n. 5172/2014), pronuncia che il collegio ritiene di condividere.
Come condivisibilmente enunciato dal giudice d'appello l'invocato beneficio economico "veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti). Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa che presuppone ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475). Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell'articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell'inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio" (Cons. St. sez. IV. n. 5172/2014).
La strutturale difformità tra l'attuale modello retributivo di cui godono i ricorrenti e il sistema di operatività del beneficio invocato comportano l'incompatibilità tra le complessive discipline.
3.4. Sotto altro profilo, come pure rilevato dal giudice di appello nella citata sentenza, non appare pertinente neppure il richiamo operato dai ricorrenti al meccanismo della supervalutazione prevista dall'art. 3 della L. 24 aprile 1950 n. 390 per i militari impegnati in "campagne di guerra", trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l'applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.
4. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la natura interpretativa della vertenza.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 APR. 2015.
16-05-2015 23:09
Richiedi una Consulenza