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Sentenza

La Oto Melara fornisce 200 cannoni semimoventi alla Libia e fa causa al Banco Co...
La Oto Melara fornisce 200 cannoni semimoventi alla Libia e fa causa al Banco Commerciale Libico e alla BNL per il pagamento.
Cassazione civile  sez. I    03/07/2015 ( ud. 12/03/2015 , dep.03/07/2015 ) Numero: 13758
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA CIVILE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. FORTE       Fabrizio                        -  Presidente   -  
    Dott. DOGLIOTTI   Massimo                         -  Consigliere  -  
    Dott. SCALDAFERRI Andrea                     -  rel. Consigliere  -  
    Dott. ACIERNO     Maria                           -  Consigliere  -  
    Dott. MERCOLINO   Guido                           -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 27025/2008 proposto da: 
    NATIONAL  COMMERCIAL BANK (BANCO COMMERCIALE LIBICO), in persona  del 
    legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 
    VIA   TOMMASO  SALVINI  55,  presso  l'avvocato  ZAPPACOSTA   Edmondo 
    Giuliano,  che  la  rappresenta e difende,  giusta  procura  speciale 
    autenticata  presso il Consolato Generale d'Italia di  TRIPOLI  -  N. 
    Reg. 461 2.402 del 3.11.2008; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    ARMAMENTI AEROSPAZIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)),  in 
    persona  del  Liquidatore pro tempore, elettivamente  domiciliata  in 
    ROMA,  VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI Marco, che  la 
    rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; 
    FINMECCANICA  S.P.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro 
    tempore,  elettivamente  domiciliata in ROMA,  VIA  XXIV  MAGGIO  43, 
    presso l'avvocato ENNIO CICCONI, che la rappresenta e difende, giusta 
    procura in calce alla copia del ricorso notificato; 
    BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO (c.f. (OMISSIS)),  in  persona  del 
    legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 
    VIA  DI  VAL  GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS,  che  la 
    rappresenta e difende unitamente all'avvocato LODOVICO GIORGI, giusta 
    procura  speciale per Notaio Dott. MARIO LIGUORI di ROMA  -  Rep.  n. 
    157248 del 16.12.2008; 
                                                     - controricorrenti - 
    avverso  la  sentenza n. 1587/2007 della CORTE D'APPELLO di  FIRENZE, 
    depositata il 11/12/2007; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    12/03/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; 
    udito,  per  la ricorrente, l'Avvocato N. CORBO, con delega,  che  ha 
    chiesto l'accoglimento del ricorso; 
    udito,  per  la  controricorrente BNL,  l'Avvocato  A.  TERZINO,  con 
    delega, che si riporta; 
    udito,  per  la controricorrente ARMAMENTI AEROSPAZIO, l'Avvocato  M. 
    PAOLETTI che si riporta; 
    udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    RUSSO  Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto  del  ricorso 
    con condanna alle spese. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Oto Melara s.p.a. nell'ottobre 1993 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lucca la National Commercial Bank (Banco Commerciale Libico) e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. -la prima quale garante degli obblighi assunti dalla società attrice nei confronti delle forze armate libiche con due contratti conclusi nel 1977 per la fornitura di duecento cannoni semoventi e del relativo munizionamento, e la seconda quale controgarante nei confronti della banca libica - per sentir dichiarare estinte entrambe le garanzie, delle quali il Pretore di Lucca aveva, con ordinanza d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inibito il pagamento. Deduceva al riguardo che, eseguita la gran parte delle forniture pattuite nonostante il ritardo nei pagamenti da parte della committenza, era intervenuto, in un primo momento, il D.M. Commercio 18 gennaio 1986 con l'estero che aveva, a seguito delle decisioni adottate da tutti i paesi membri dell'Unione Europea, disposto il blocco delle esportazioni di materiale bellico verso la Libia, poi nel 1992 le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nn. 731, 748 e 883 prevedenti, tra le altre sanzioni, l'embargo di forniture di armamenti nei confronti della Libia; b) che, malgrado ciò, nel 1992 la National Commercial Bank aveva richiesto la escussione della controgaranzia rilasciata dalla B.N.L..

    Si costituirono in giudizio sia la National Commercial Bank - chiedendo la revoca del provvedimento pretorile e in riconvenzionale la condanna della B.N.L. al pagamento della somma richiestale - sia la B.N.L., la quale eccepiva l'impossibilità giuridica di procedere alla escussione della controgaranzia, nonchè l'intervenuta scadenza della stessa. Nel corso del giudizio intervenne la Armamenti ed Aerospazio s.p.a., quale successore a titolo particolare della Oto Melara, aderendo alla domanda attrice.

    Il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda, dichiarò estinte le garanzie afferenti ai contratti di fornitura in questione osservando che, a seguito dei provvedimenti di cui sopra, l'Unione Europea, con i Regolamenti consiliari nn. 3274 e 3275 del 29.11.1993, aveva adottato misure per impedire la fornitura di beni e servizi alla Libia vietando tra l'altro di soddisfare qualunque richiesta, anche anteriore all'entrata in vigore del Regolamento, di pagamento di garanzia o controgaranzia che derivasse o si riferisse ad un contratto la cui esecuzione era stata colpita, direttamente o indirettamente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione 883/93 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; e che tale divieto era stato confermato dal D.L. n. 324 del 1994, convertito nella L. n. 472 del 1994, con il quale erano state dichiarate estinte le garanzie e controgaranzie a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il suddetto Regolamento CE n.3275. Proponeva appello la National Commercial Bank - cui resistevano Finmeccanica s.p.a. quale incorporante di Oto Melara, Armamenti e Aerospazio s.p.a. in liquidazione e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - nel quale lamentava l'erronea interpretazione del D.L. n. 324 del 1994, sostenendo che il termine "estinte", contenuto nell'art. 2, dovesse intendersi, in connessione con il disposto dell'art. 4, come "sospese" sino a che perdurava l'embargo disposto dalla risoluzione n. 883 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; e che le disposizioni di detto decreto legge facessero riferimento ad obbligazioni sorte posteriormente alla risoluzione O.N.U. n. 883 o relative al pagamento di merci esportate dopo l'adozione delle misure restrittive di cui a detta risoluzione.

    La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 14 febbraio 2008, ha rigettato il gravame, osservando in sintesi: a)che l'espressione "estinte", contenuta nel D.L. n. 324 del 1994, art. 2, è chiara ed univoca; b) che l'art. 4, nel prevedere la cessazione di efficacia delle sanzioni e divieti nei confronti della Libia dalla data in cui saranno sospese o revocate le misure stabilite dalle risoluzioni O.N.U. in base alle quali sono state emanate, non fa alcun riferimento alla estinzione delle garanzie, il che trova del resto conferma nel successivo D.L. n. 107 del 1995, che all'art. 4 esclude espressamente da tale cessazione di efficacia le disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo; c) che l'estinzione riguarda anche le garanzie e controgaranzie relative ad obbligazioni sorte prima della risoluzione ONU n. 883/93, alle quali estende l'inesigibilità il Regolamento CE n. 3275/93 specificamente richiamato dal D.L. n. 324 del 1994, art. 2.

    Avverso questa sentenza la National Commercial Bank ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono con controricorso Finmeccanica s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

    e Armamenti ed Aerospazio s.p.a. in liquidazione. La ricorrente e la resistente BNL hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (D.L. n. 324 del 1994, artt. 2 e 4, convertito in L. n. 427 del 1994, D.L. n. 107 del 1995, art. 4, convertito in L. n. 222 del 1995), la interpretazione di dette norme esposta nella sentenza impugnata. Insiste nel sostenere (cfr. quesito di diritto) che, alla luce del complessivo tenore del D.L. n. 324 del 1994, l'estinzione delle garanzie e controgaranzie relative a transazioni con la Libia già soggette ad embargo, di cui all'art. 2 del D.L. stesso, debba essere intesa quale sospensione delle stesse, o comunque quale estinzione sui generis temporanea nei limiti della durata dell'embargo, e non quale effettiva estinzione; e ciò anche in ragione di quanto stabilito dal successivo art. 4 del D.L. stesso, il quale prevede che le disposizioni del D.L. cessano di avere efficacia dalla data in cui saranno sospese o revocate le misure stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in applicazione delle quali sono state emanate.

    Aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento al D.L. n. 107 del 1995, art. 4, essendo tale norma speciale inapplicabile alle transazioni con la Libia.

    Con il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 11 preleggi, D.L. n. 324 del 1994, artt. 2 e 4) la ritenuta valenza retroattiva del D.L. n. 324 del 1994: sostiene che erroneamente, ed in violazione del principio espresso dall'art. 11 preleggi, comma 1, la Corte di merito ha ritenuto che la estinzione delle garanzie sia riferibile anche a richieste di escussione ed obbligazioni risalenti a epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. stesso.

    2. Il primo motivo è privo di fondamento. Rettamente la Corte distrettuale ha applicato il canone interpretativo fondamentale, stabilito dall'art. 12 preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad esso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Il senso delle parole con le quali del D.L. n. 324 del 1994, art. 2, comma 2, ha stabilito che le garanzie e controgaranzie a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili con il decreto stesso e con il regolamento n. 3275/1993 del Consiglio dell'Unione Europea "sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere" si mostra in effetti chiaro ed univoco, laddove priva di sostegno testuale si palesa l'ipotesi che la norma si riferisca ad una "estinzione temporanea", che del resto sarebbe concetto intrinsecamente contraddittorio.

    L'inesigibilità infatti può essere temporanea, l'estinzione non può che essere definitiva; sì che l'aggiunta dell'avverbio "definitivamente" alla estinzione disposta dal medesimo comma 2 in ordine alle garanzie e controgaranzie connesse a transazioni colpite da analogo embargo nei confronti dell'Iraq ("Devono considerarsi anche definitivamente estinte...") non autorizza a ravvisare, sotto tale profilo, una diversità di disciplina (del resto smentita dalla parola "anche") tra queste ultime e quelle delle quali si controverte.

    Nè l'ipotesi della "estinzione temporanea" o della "sospensione" è suffragata dall'interpretazione complessiva del Decreto legge in questione, tenendo presente che l'art. 4, comma 1 dello stesso dispone che solo "i divieti e le sanzioni" nei confronti della Libia (e degli Stati della ex Jugoslavia) cesseranno di avere efficacia dalla data in cui saranno sospese o revocate le misure stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La norma fa cioè chiaro rinvio alle sanzioni (indisponibilità - salve specifiche eccezioni- di fondi e risorse finanziarie posseduti dal Governo libico o da Pubbliche Amministrazioni o imprese libiche) e divieti (di porre a disposizione di detti soggetti fondi o risorse finanziarie) previsti dall'art. 1 del Decreto legge, non alla estinzione, stabilita dall'art. 2, delle garanzie e controgaranzie connesse con le transazioni concluse con detti soggetti. L'estinzione di tali garanzie non è identificabile con quei divieti o quelle sanzioni, costituisce semmai una misura ad essi conseguente. Ed il fatto che il Legislatore, con il Decreto n. 324, art. 2, ha ritenuto di stabilirne, non già l'inesigibilità temporanea cui soggiacciono per l'art. 4 del Decreto stesso i rapporti (sottostanti alle garanzie) derivanti dalle transazioni con i soggetti libici, bensì la estinzione tout court, rende evidente una diversità di ratio tra le une e gli altri, che peraltro non appare priva di logica tenendo presenti le criticità di un perdurare a tempo indeterminato di impegni di garanzia. Solo una conferma (peraltro non decisiva, alla luce di quanto sin qui esposto) di tale interpretazione della voluntas legis può del resto trarsi dalla reiterazione e precisazione della suddetta distinzione di disciplina nel successivo D.L. n. 107 del 1995, art. 4, il cui tenore letterale ancora una volta non conforta le tesi del ricorrente giacchè fa riferimento indistinto alle misure di embargo disposte "nei confronti di stati esteri" da Risoluzioni del Consiglio di sicurezza O.N.U. e da Regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee.

    3. Parimenti infondato è il secondo motivo. La ricorrente omette di considerare che il D.L. n. 324, art. 2, facendo espresso richiamo (comma 1) alla applicazione delle disposizioni del Regolamento n. 3275/1993 del Consiglio dell'Unione Europea, ne ha implicitamente recepito i contenuti, ivi comprese quindi le disposizioni degli artt. 1 e 2 secondo le quali è vietato soddisfare "qualunque richiesta...presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento", ed in particolare "una richiesta derivante dalla esecuzione di una garanzia, o controgaranzia finanziaria ad essa correlata, che deriva o si riferisce ad un contratto o ad una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della Risoluzione n. 883/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni che ad essa si ricollegano".

    Il recepimento di tali ampie previsioni normative nel D.L. n. 324 implica dunque che la disposizione circa la estinzione delle suddette garanzie e controgaranzie, stabilita nell'art. 2, debba trovare applicazione anche in caso di richieste di escussione anteriori alla entrata in vigore del Regolamento consiliare n. 3275/93. Nè, per completezza, possono prospettarsi dubbi sulla costituzionalità della norma dell'art. 2, così interpretata, attesa (cfr. ex multis Cass. Sez. L n. 11133/10) la piena legittimità nella materia civile - alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2006 - di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative (con efficacia retroattiva) ove la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della che si liquidano come in dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese dei resistenti, che si liquidano, quanto a B.N.L. s.p.a. e a Armamenti Aerospazio s.p.a. in liquidazione, in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a Finmeccanica s.p.a. in Euro 7.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per ciascuno dei resistenti, spese generali forfettarie e accessori di legge.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2015.

    Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2015
Avv. Antonino Sugamele

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