La possibilità per il pubblico dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione.
Consiglio di Stato sez. III 03 agosto 2015 n. 3805
Il beneficio di cui all'art. 42 bis, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, consistente nella possibilità per il pubblico dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, in quanto la norma lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; detta duplice condizione è tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso, con la conseguenza che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione. Annulla TAR Veneto, sez. I, n. 634 del 2014.
01-09-2015 22:10
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