Maresciallo della Guardia di Finanza ritenuto non idoneo all'avanzamento al grado superiore. Note caratteristiche "nella media".-
N. 06673/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2010 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2010, proposto da:
F. D.V., rappresentato e difeso dagli avv. ti Maria Grazia Carcione e Massimiliano D. Parla, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via C. Fracassini, 25;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, Commissione Permanente di Avanzamento, notificato il 02.12.2009 presso il Nucleo Di Polizia Tributaria Lecco.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata:
Vista la memoria difensiva della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 1 aprile 2015 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Guardia di Finanza, di essere stato ritenuto non idoneo all'avanzamento al grado superiore, con riferimento all'aliquota determinata al 31.12.2008, in quanto:
- ha riportato un rimprovero per fatti commessi il 15 giugno 2008;
- ha riportato giudizi nelle valutazioni caratteristiche attestati sulla qualifica minimale di “nella media”.
Parte ricorrente rappresenta che la punizione, per il fatto avvenuto il 13 luglio 2008 (e non già il 15 giugno), riguarda il comportamento tenuto alla guida nel corso di una operazione di servizio (“effettuava una manovra di retromarcia sulla corsi di emergenza, perdendo il controllo del mezzo, il quale veniva urtato da un autoarticolato e da diverse vetture che precedevano su quel tratto di strado”), in violazione dell'art. 20 del Regolamento di disciplina militare.
Sottolinea, al riguardo, che, in relazione allo stesso servizio, in data 19 giugno 2009, ha poi ricevuto un encomio semplice.
Deduce:
A) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N. 545 DEL 1986.
Parte ricorrente ritiene che la sanzione del rimprovero non avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione, in quanto l'addebito gli è stato contestato in data successiva al 31.12.2008.
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 57 DEL D.LGS. N. 57/99. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E S.M.I. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 571 DEL 1993. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI.
Il rimprovero ricevuto è, comunque, una sanzione molto lieve e si tratta dell'unico precedente di servizio negativo.
La Commissione avrebbe dovuto spiegare perché un solo elemento negativo abbia inficiato il giudizio complessivo.
C) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA TRA PROVVEDIMENTI.
L'amministrazione non avrebbe dovuto valutare l'episodio avendo riguardo soltanto al fatto oggettivo della distruzione della macchina, in quanto, in relazione alla stessa operazione, egli ha poi ricevuto un encomio.
Si è costituita, per resistere, l'amministrazione intimata, depositando documenti e una memoria.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 1° aprile 2015.
2. Giova riassumere il quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 199 cosi come modificato dal d.lgs. n. 67/2001 prevede, all'art. 57, che 1'avanzamento ad "anzianità" del personale non direttivo e non dirigente della Guardia di Finanza, “avviene secondo le modalità di cui all' articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali requisiti di cui al comma 1 facciano difetto [...]”.
I parametri di valutazione si desumono dalla lettura sistematica della legge 212/83 ed in particolare dell'art. 33 comma 1 (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1995 dell'8.4.2011).
Da tale disposto si evince che la commissione di avanzamento esprime i giudizi di avanzamento relativi ai sottufficiali delle forze armate sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ogni singolo sottufficiale (Consiglio Stato , sez. IV, 07 luglio 1994 , n. 551), “per cui la Commissione medesima non può esprimere un giudizio arbitrario, dovendo la valutazione, come detto soggetta all'obbligo di motivazione, sia pure espressa in forma sintetica nel senso innanzi precisato, essere coerente con le valutazioni espresse nelle schede di valutazione e con gli ulteriori atti concernenti la carriera del militare, quali ad esempio le sanzioni disciplinari irrogate” (TAR Napoli, sentenza ultima cit.).
In materia, la giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che “il giudizio di inidoneità all'avanzamento per anzianità di sottufficiale non richiede una motivazione particolarmente analitica ed approfondita, trattandosi di una valutazione tipicamente discrezionale che assume a suo fondamento i giudizi espressi da superiori gerarchici in occasione della periodica formazione delle schede valutative (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12 ottobre 1989, n. 683).
Il giudizio, inoltre, non deve arrestarsi ad una mera stima del numero e della qualità dei titoli conseguiti né è condizionato da una meccanica valutazione delle risultanze documentali, ma esprime una valutazione complessiva di cui è impossibile scindere i singoli elementi costitutivi ed in cui assumono particolare pregnanza i giudizi finali riportati nel libretto personale (Consiglio di Stato sez. III, 28 gennaio 2003, n. 2916/2002).
Una più incisiva motivazione si richiede solo quando la commissione si trovi a pronunciare in presenza di una documentazione personale contenente elementi positivi e negativi di pari rilevanza o quasi e non allorché la documentazione sia sostanzialmente univoca nel senso della mediocrità e sufficienza del rendimento professionale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12 dicembre 1989, n. 683).
Per l'avanzamento dei sottufficiali, il valutando non solo deve aver bene assolto le funzioni del grado rivestito, ma deve possedere anche i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura per bene esercitare le funzioni del grado cui aspira (Consiglio di Stato sez. III, 9 gennaio 2003, n. 2852/2002).
Nel caso di specie, la Commissione ha basato la propria valutazione sulla presenza di un rimprovero, per fatti commessi dopo il 15 giugno 2008, e di giudizi nelle valutazioni caratteristiche, attestati sulla qualifica minimale di “nella media”.
Ciò posto, deve anzitutto convenirsi con la difesa erariale che la sanzione disciplinare riportata dal ricorrente:
- è inoppugnabile;
- è stata comminata in relazione ad un fatto verificatosi nel periodo oggetto di valutazione;
- la violazione riguarda l'art. 20 del Regolamento Militare, relativo alla “tenuta e sicurezza dei mezzi militari” ed è quindi pertinente al giudizio rimesso alla competente Commissione di avanzamento.
Quanto, poi, all'operazione di “bilanciamento” degli elementi positivi e negativi presenti nel fascicolo dello scrutinando, va detto che il ricorrente – mentre ha valorizzato l'encomio semplice conseguito nel 2009 - ha trascurato del tutto la seconda parte del giudizio della Commissione, in cui si mette in luce che, nel periodo oggetto di esame, le valutazioni caratteristiche si sono attestate sul livello minimale di “nella media”.
Pertanto, anche a voler considerare, per così dire, sterilizzata la sanzione del rimprovero, per effetto di un encomio (ancorché riconosciuto in epoca successiva a quella oggetto di valutazione), rimarrebbe comunque insindacabile il giudizio della Commissione circa il carattere complessivamente modesto delle prestazioni rese, tale da non da non giustificare una valutazione prognostica positiva circa la sussistenza dei requisiti necessari “per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.
3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sembra tuttavia equo, in relazione alla peculiarità della materia, compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez.II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
08-06-2015 17:52
Richiedi una Consulenza