Militare dell'Esercito italiano trovato con un serbatoio per munizioni, costituente parte di arma da fuoco. Sequestro. Riesame. Carenza di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare a prendere cognizione del reato, ascritto all'indagato, di ritenzione di parti di armamento in dotazione all'amministrazione militare non muniti di marchio o palesemente dismesse. Ricorso ammesso.
Cassazione penale sez. I 15/05/2015 ( ud. 15/05/2015 , dep.29/05/2015 ) Numero: 23372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.D. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1/2014 TRIB.LIB.MILITARE di NAPOLI, del
30/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Flamini L.M., che ha chiesto
trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Termini Imerese.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2014 il Tribunale militare di Napoli, pronunciando in funzione di giudice del riesame, rigettava l'istanza di riesame proposta da M.D., militare dell'Esercito Italiano, avverso il decreto di sequestro emesso in data 9 ottobre 2014 dal Procuratore Militare della Repubblica presso lo stesso Tribunale militare, avente ad oggetto un serbatoio per munizioni, costituente parte di arma da fuoco.
1.1 A fondamento della decisione rilevava l'infondatezza della questione di carenza di giurisdizione, sollevata dalla difesa, in quanto il parallelo procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria era ancora nella fase delle indagini preliminari e non vi era stato tempo sufficiente per effettuare qualsiasi verifica sulla fondatezza della notizia di reato, tanto più che l'indagato sosteneva non costituire più reato la detenzione di un caricatore, il che potrebbe indurre la Procura ordinaria a chiedere l'archiviazione, rendendo così inapplicabile la previsione dell'art. 13 c.p.p., comma 2. Aggiungeva poi che, anche a voler ritenere che il reato militare sia attratto nella sfera di cognizione del giudice ordinario, per ciò solo non si è verificata alcuna nullità del decreto di sequestro anche perchè la norma dell'art. 13 citato non introduce un riparto di giurisdizione, ma disciplina un caso di competenza per connessione, sicchè vanno applicati i principi in materia di sequestro probatorio disposto da un ufficio requirente incompetente, mentre non è illogico, nè irrazionale disporre con provvedimenti autonomi il sequestro dello stesso oggetto.
Quanto al merito del provvedimento, rilevava la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 253 c.p.p. ed il fumus del delitto di cui all'art. 166 c.p.m.p. in relazione a parte di arma in dotazione all'Esercito italiano, il cui vincolo era necessario per l'accertamento della predetta fattispecie.
1.2 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 13 c.p.p., comma 2, ed all'art. 166 c.p.m.p. ed alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7. Il Tribunale militare non ha offerto corretta applicazione della norma di cui all'art. 13 c.p.p., posto che nel caso di specie, come già riconosciuto dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 23 ottobre 2014, il reato di detenzione illegale di parti di arma da fuoco presenta maggiore gravità rispetto a quello di ritenzione di oggetti militari e quindi attrae quest'ultimo nella sfera di competenza del giudice ordinario.
Poichè la norma definisce una sfera di giurisdizione esclusiva determinata da connessione tra i reati, il relativo difetto di giurisdizione può essere rilevato ai sensi dell'art. 20 c.p.p. anche d'ufficio in ogni stato e grado; nè il relativo rilievo può dipendere da valutazioni discrezionali o di opportunità.
Inoltre, il Tribunale militare non aveva considerato che nel caso specifico nel parallelo procedimento intentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese non era intervenuta alcuna archiviazione, ma erano ancora in corso le indagini preliminari.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va dunque accolto, 1. L'ordinanza impugnata ha disatteso la questione preliminare e dirimente, relativa alla carenza di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare a prendere cognizione del reato, ascritto all'indagato, di ritenzione di parti di armamento in dotazione all'amministrazione militare non muniti di marchio o palesemente dismesse con decisione che viola la disposizione dell'art. 13 c.p.p. ed al tempo stesso è affetta da palese illogicità della motivazione.
1.1 E' pacifico in punto di fatto che il M. in data 5 ottobre 2014 nel corso di una perquisizione era stato rinvenuto in possesso di tre caricatori, ritenuti componenti di arma da guerra in dotazione alle Forze Armate ed in relazione a tale condotta è sottoposto a due separati procedimenti penali, uno intentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per i reati di cui alla L. n. 695 del 1967, artt. 2 e 7 ed altro dalla Procura militare presso il Tribunale militare di Napoli per il reato di cui all'art. 166 c.p.m.p.. E' altrettanto indiscusso che la descritta condotta, avente ad oggetto gli stessi caricatori, realizza un'ipotesi di concorso formale di reati perchè viola al contempo diverse disposizioni incriminatrici e, che, per tale ragione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), tali illeciti sono avvinti da connessione qualificata.
1.2 Tanto non viene negato dal provvedimento in esame, che però ritiene di non dover fare applicazione dell'art. 13 c.p.p., in quanto il parallelo procedimento in corso davanti al giudice ordinario trovasi ancora in fase d'indagini preliminari senza siano state assunte iniziative sul suo ulteriore corso, previo riscontro della fondatezza della notizia di reato, il che non consente di escludere che il P.M. non ne chieda l'archiviazione; pertanto, seguendo le argomentazioni prospettate col riesame dalla difesa, a breve potrebbe realizzarsi la condizione, ossia l'archiviazione del procedimento ordinario, che renderebbe inapplicabile la regola dettata dall'art. 13.
1.3 Tale assunto non può condividersi. E' noto che, anche per effetto della previsione contenuta nell'art. 103 Cost., comma 3, qualsiasi violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell'amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, appartiene alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria militare. Interpretato il disposto dall'art. 13 c.p.p., comma 2, in relazione alla previsione testuale dell'art. 103 Cost., comma 3, il riparto di potestà decisoria tra giudice ordinario e giudice militare attiene più propriamente alla giurisdizione e non alla competenza, con la conseguenza che, in caso di connessione di reati, la "potestas iudicandi" spetta al giudice ordinario anche per il reato militare, ma soltanto a condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16 c.p.p., comma 3.
In tal senso si è espresso l'orientamento costante di questa sezione (Cass. sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca e altro, rv. 253825;
sez. 1, n. 1110 del 01/12/2009, Turano, rv. 245942; sez. 1 nr. 5680 del 15/10/2014, D'Ambrosio, rv. 262461; sez. 1, n. 36418 del 21/05/2002, Vito, rv. 222526); in particolare, in modo del tutto condivisibile si è affermato che " L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Nella specie, relativa a procedimento per truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso).
(Cass. sez. 1, n. 50012 del 01/12/2009, Confi, comp. in proc. Mollicone, rv. 245981).
1.4 Sotto alcun profilo l'applicazione dell'art. 13 citato è subordinata a valutazioni opinabili di opportunità di uno dei giudici chiamati a conoscere dei procedimenti distinti per i reati connessi; nè è richiesto, per rilevare l'operatività della connessione, che il rapporto processuale abbia raggiunto un determinato grado di sviluppo, oppure una fase specifica; al contrario, la "ratio" sottesa alla connessione, identica in caso essa incida sulla distribuzione della competenza, piuttosto che della giurisdizione, ossia la concentrazione in capo ad un solo giudice della cognizione di più reati tra loro legati da un vincolo qualificante e richiedente il loro accertamento unitario e simultaneo, tale da evitare dispendio inutile di attività processuale e possibili contrasti decisori, opera in modo analogo, sia per la fase delle indagini preliminari, che per il giudizio, senza lasciare spazio all'opinabilità ed a ragioni di convenienza, non previste per legge, nell'individuazione del giudice naturale, secondo la previsione dell'art. 25 Cost.. L'unica condizione richiesta è che, da un lato i reati siano contestati in procedimenti pendenti, quindi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, dall'altro che durante le indagini preliminari non sia sopraggiunto un provvedimento di archiviazione relativamente al reato ordinario, che rende operante la connessione: in tale situazione non può intervenire il principio della "perpetuatio jurisdictionis" per sostenere in relazione a tutti gli illeciti il permanere del potere cognitivo del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (Cass. sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, Confi.comp. in proc.Caligioni ed altri, rv. 208946; sez. 1, n. 1399 del 15/12/1999, P.M. in proc. Moccia, rv. 215228; sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino ed altri, rv. 212879).
1.5 Infine, va rilevato che anche l'inciso col quale il Tribunale militare paventa la possibile archiviazione del procedimento ordinario non ha un solido fondamento fattuale, nè giuridico. Sotto il primo profilo risulta che il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura di Termini Imerese è stato confermato dal Tribunale del riesame di Palermo e non è intervenuto alcun provvedimento di archiviazione, essendo, al contrario, stata ravvisata la sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi di reato di detenzione illegale di arma da fuoco ed il concorso fra le norme incriminatrici di cui all'art. 166 c.p.m.p. e L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2.
Quanto alla configurabilità di tale seconda fattispecie si ricorda che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, anche in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 204 del 2010, il caricatore va considerato parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967 (Cass. sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, rv. 255802; sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, rv.
255877; sez. 1, n. 50912 del 26/11/2013, Zaccaria, rv. 258400; sez. 6, n. 16141 del 02/04/2014, Baglivo e altro, rv. 259765). Inoltre, in punto di diritto deve darsi continuità alla linea interpretativa, già del resto recepita dal Tribunale di Palermo, secondo la quale la norma di cui all'art. 166 C.P.M.P. è diretta a reprimere la distrazione di beni di qualsiasi genere destinati a servizio delle Forze Armate, sanzionando "chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare" non regolarmente dismesse, a tutela dell'efficienza delle Forze Armate e dell'integrità delle loro dotazioni, non già della sicurezza pubblica, dal momento che viene ugualmente sanzionata la ritenzione di materiali privi di qualsiasi potenzialità offensiva, quali il vestiario o le cartucce a salve. Per contro, la L. n. 895 del 1967, art. 2 garantisce l'ordine e la sicurezza della collettività, sanzionando la detenzione illegale di armi e munizioni, onde prevenire delitti contro l'altrui incolumità personale. In forza di tali considerazioni va ribadito che, quando vi sia ritenzione di armi o loro parti, oppure di munizioni destinate ad uso militare, entrambi gli interessi vengono contemporaneamente offesi, sicchè non è ravvisabile alcuna ipotesi di assorbimento dell'una nell'altra (Cass. sez. 1, n. 36418 del 21/05/2002, Vito, rv. 222526).
2. Merita censura anche la statuizione che esclude la nullità, l'inesistenza o l'abnormità del provvedimento di sequestro contestato. L'art. 20 c.p.p. impone al giudice la verifica della giurisdizione quale adempimento necessario e logicamente anticipato rispetto ad ogni altra indagine su questioni ad esso devolute, verifica da condursi in base ai fatti oggetto dell'imputazione e da rinnovarsi in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione qualora i presupposti fattuali e normativi subiscano mutamenti rispetto all'accusa originaria col progredire del corso del processo (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer e altri, rv. 239185).
Nel caso in esame, dalla formulazione dell'imputazione provvisoria è dato comprendere che nella situazione fattuale contestata è ravvisabile il già descritto concorso formale di reati e quindi la carenza della "potestas judicandi" in capo all'autorità giudiziaria militare, alla quale per tale ragione e per effetto del disposto dell'art. 13 c.p.p. era interdetta anche la possibilità di emettere il provvedimento contestato con il riesame, da ritenersi affetto da nullità assoluta o da radicale inesistenza.
Nè è possibile rinvenire una soluzione al tema sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 27 c.p.p., laddove prevede che le misure cautelari emesse da giudice dichiaratosi incompetente conservino validità ed efficacia in via provvisoria per il limite di venti giorni, oltre il quale cessano di avere effetto se il giudice competente non provveda ad emettere un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente. La norma è chiaramente dettata per il difetto di competenza e prevede una successione in sequenza ed entro specifici limiti temporali di due provvedimenti cautelari, quello emesso dal giudice incompetente, provvisoriamente produttivo di effetti, e quello successivo del giudice competente; non si presta, invece, a regolare la presente fattispecie in cui le due decisioni cautelari sono coesistenti e pressocchè contestuali ed una è stata assunta da autorità priva di potestà giurisdizionale.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, vanno annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro emesso in data 9 ottobre 2014 con la conseguente trasmissione degli atti per le iniziative che vorrà assumere anche in merito all'ipotizzato reato militare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso il 9/10/14 dal Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015 11-07-2015 16:25
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