Militari: diritto alla mobilità.
Consiglio di Stato sez. III 14 luglio 2015 n. 3512
Nell'impiego pubblico la controversia in tema di diritto alla mobilità, come quella relativa al diritto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, non attiene alla fase della procedura di concorso ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'Amministrazione, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., ma alla connessa fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; peraltro, ove l'eventuale riconoscimento del suddetto diritto sia invece conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (quale il concorso) per la copertura dei posti resisi vacanti, la controversia ha in realtà ad oggetto diretto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'Amministrazione, a fronte della quale la situazione giuridica privata dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165. Annulla TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 810 del 2009.
01-09-2015 21:24
Richiedi una Consulenza