Morte presunta di un militare italiano durante la campagna di Russia.
Tribunale Ascoli Piceno Data: 02/12/2010 ud. 02/12/2010 Numero:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEDE CENTRALE
Il Tribunale, composto dai signori magistrati:
Dott. Carlo Tatozzi Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Magistrato
Dott. Bruno Fedeli Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di morte
presunta di V. G., nato a Comunanza (AP) il omissis, introdotto con
ricorso presentato da V. F., personalmente, iscritto al n. 1343/2010
RG. VG. e trattenuto in decisione all'udienza del 30/11/2010.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso (RG. VG. n. 1727/2009) depositato in data 23/10/2009, V. G. chiedeva al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale di dichiarare la morte presunta del fratello V. G., nato a Comunanza il omissis, disperso in guerra come soldato dell'esercito italiano durante un combattimento avvenuto in Russia in data 18/1/1943 e non più tornato a casa dove aveva la propria dimora prima di partire per la guerra.
La richiesta veniva dichiarata necessaria dal ricorrente "per le pratiche di successione legittima in quanto assieme a mio fratello ed una sorella possediamo degli immobili indivisi in Comune di Comunanza".
In data 28/10/2009, il Procuratore della Repubblica aderiva alla domanda del ricorrente, sicché, con provvedimento del 4/11/2009, il Presidente del Tribunale ordinava al ricorrente di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 727 cpc.
Con ricorso depositato in data 12/8/2010, V. G. - premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione - chiedeva che venisse fissata l'udienza di comparizione del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'art. 726 cpc.
Con provvedimento del 6/9/2010, veniva fissata l'udienza del 12/10/2010 nel corso della quale compariva il signor V. F., figlio di V. G., producendo certificato di morte dell'originario ricorrente (avvenuta in data 9/10/2010) e riportandosi al ricorso.
Con provvedimento del 13/10/2010, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso rilevato che lo stesso non conteneva le indicazioni prescritte dall'art. 726 cpc a norma del quale "la domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso".
Osservava il Tribunale che il ricorso presentato da V. G. non conteneva il nominativo della sorella con la quale - insieme al fratello di cui si chiedeva che venisse dichiarata la morte presunta - lo stesso era comproprietario di immobili indivisi, né un certificato dello stato di famiglia, sicché il novero dei possibili successori legittimi della persona di cui si chiedeva la dichiarazione di morte presunta risultava incerto (oltre ad essere medio tempore mutato per effetto della morte dell'originario ricorrente nelle more della procedura).
Con ricorso depositato in data 29/10/2010, V. F. - indicati i potenziali successori legittimi dello zio V. G. nelle persone, oltre a sé medesimo, di V. F. (sorella), V. G., V. F. (nipoti, tutti figli di V. G., deceduto) - chiedeva fissarsi udienza per la comparizione del ricorrente e delle persone indicate dal ricorso.
Con provvedimento del 6/11/2010, veniva fissata l'udienza del 30/11/2010 alla quale sono comparsi il ricorrente V. F. (producendo relata di notifica del ricorso nei confronti degli altri successori legittimi) e V. F., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Nel corso dell'udienza, venivano assunte informazioni dalle persone comparse le quali confermavano che V. G. (rispettivamente, fratello e zio degli eredi legittimi ancora in vita) non aveva più fatto ritorno a casa dopo essere partito per la campagna di Russia del 1943.
A sostegno di tale affermazione, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
a) foglio di famiglia rilasciato dal Comune di Comunanza dal quale si evince che i successori legittimi di V. G., tuttora viventi, sono V. F. (sorella), V. F., V. F. e V. G. (nipoti, figli del fratello V. G., deceduto);
b) verbale di irreperibilità di V. G. rilasciato dal Ministero della Difesa in data 16/8/1948 in cui si certifica che lo stesso rimase disperso a seguito del combattimento avvenuto in località Rossosch (Russia) in data 18/1/1943 e che in seguito non fu riconosciuto tra i militari di cui fu accertata la morte;
c) attestazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Comunanza (AP) da cui risulta l'avvenuta cancellazione di V. G. dal registro dell'anagrafe cittadina in data 1/11/1952 con la dicitura "disperso in guerra";
d) foglio matricola di V. G. rilasciato dal Distretto Militare di Ascoli Piceno dal quale risulta che lo stesso era rimasto disperso in guerra in occasione del combattimento tenutosi in Rossosch (Russia) in data 18/1/1943.
Tanto premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di V. G., nato a Comunanza il 7/5/omissis, e disperso in guerra il 18/1/1943 in località Rossosch (Russia).
Infatti, a norma dell'art. 60 cc, oltre che nel caso indicato nell'art. 58 cc che presuppone la già avvenuta dichiarazione di assenza di chi sia scomparso da almeno due anni (art. 49 cc), la morte presunta può essere dichiarata, tra l'altro, quando qualcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte senza che si abbiano più notizie di lui e siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace ovvero tre anni dalla cessazione delle ostilità.
Nel caso di specie, i fatti risalgono al 1943 sicché sono sicuramente decorsi i termini alternativamente indicati dalla norma citata (due o tre anni) per la dichiarazione di morte presunta.
Inoltre, a norma dell'art. 61 cc, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica, ovvero - qualora non possa determinarsi l'ora - la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Nella specie, la data della scomparsa è nota, mentre non è dato sapere l'orario esatto, sicché la morte presunta si considererà avvenuta alla fine del 18 gennaio del 1943.
Visto l'art. 729, comma 1, cpc, la presente sentenza andrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sui giornali nazionali "Il Messaggero" ed "Il Corriere della Sera", a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 729, comma 2, cpc), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione di cui sopra (art. 730 cpc).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cpc all'Ufficiale dello Stato Civile competente (art. 731 cpc).
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese.
PQM
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la morte presunta di V. G., nato a Comunanza (AP) il omissi, avvenuta a Rossosch (Russia) alla fine del giorno 18 gennaio del 1943;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sui quotidiani nazionali "Il Messaggero" ed "Il Corriere della Sera";
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui è stato pubblicato l'estratto vengano depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- dispone che la presente sentenza venga comunicata dalla Cancelleria al competente Ufficiale di Stato Civile.
Ascoli Piceno, 2/12/2010
Il Presidente
dott. Carlo Tatozzi
L'estensore
dott. Bruno Fedeli
05-01-2015 18:56
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