Primo maresciallo luogotenente dell'esercito italiano condannato per aver disobbedito, nella sua qualità di gestore della mensa unificata di reparto, all'ordine ripetutamente rivoltogli dal tenente colonnello.
Cassazione penale sez. I 08/07/2015 ( ud. 08/07/2015 , dep.25/09/2015 ) Numero: 39120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/02/2015 della Corte militare di appello;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. Antonella Patrizia
Mazzei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale militare, FLAMINI Luigi Maria, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato DI MASO Emanuele, che ha
concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso e, comunque,
la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del
fatto, secondo la normativa sopravvenuta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. R.S., primo maresciallo luogotenente dell'esercito italiano, in servizio presso il secondo reggimento di sostegno di (OMISSIS), è stato condannato alla pena, ridotta in appello per il riconoscimento dell'attenuante di aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore, ritenuta prevalente sulla contestata aggravante di aver agito in presenza di più militari riuniti, alla pena di un mese di reclusione (in primo grado era stata inflitta quella di mesi quattro), per aver disobbedito, nella sua qualità di gestore della mensa unificata di reparto, all'ordine ripetutamente rivoltogli dal tenente colonnello, L.A., nel corso di un controllo amministrativo a cura di una commissione presieduta dallo stesso L., di recarsi insieme presso il Comandante del reggimento; in (OMISSIS).
Il fatto, come spiegato in sentenza, si innesta su un precedente contrasto tra il L. ed il R. circa le modalità del controllo delle attrezzature e dei locali della mensa, che, ad avviso dell'imputato, avrebbe dovuto essere effettuato dalla commissione di controllo amministrativo alla presenza del legale rappresentante dell'impresa gestrice del servizio privato di cucina e non del solo R., formalmente nominato gestore della mensa il (OMISSIS).
Il L., secondo i giudici di merito, aveva rivolto reiterati ordini e non un semplice invito al R. di seguirlo presso il comandante, in occasione della visita del (OMISSIS), allorchè era emerso il loro contrasto sulla legittimità del controllo, come provato non solo dalle dichiarazioni del L. ma soprattutto dalle testimonianze rese dai marescialli, C.M. e B. C., presenti al fatto perchè membri della commissione presieduta dallo stesso L., dovendo ritenersi solo marginali, ad avviso della Corte di appello, le divergenze testimoniali denunciate - insieme alle pretese domande suggestive attribuite al pubblico ministero - dal R., autore altresì di una denuncia-querela nei confronti del L. e del C. per calunnia e falsa testimonianza.
La Corte territoriale ha anche ritenuto che il rifiuto del R. di recarsi insieme al L. presso il Comandante del reggimento non fosse giustificato dall'allegata imminente distribuzione dei pasti e, neppure, dalla dedotta assenza del Comandante in sede.
La circostanza che entrambi i protagonisti della vicenda, L. e R., fossero stati sanzionati disciplinarmente per il contrasto del (OMISSIS) (il L. perchè non sussisteva alcuna ragione per avviare una verifica; e il R. per inottemperanza alla disposizione ricevuta dal superiore gerarchico), non escludeva, secondo la Corte territoriale, la responsabilità penale dell'imputato per disobbedienza, pur ridimensionandola.
Peraltro, annota ancora la Corte di appello, l'irrigidimento del R. con la dichiarata volontà di non seguire il L. presso il comandante aveva avuto l'effetto di alimentare il dissidio, anzichè porre termine alla controversia tra i due militari.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R. tramite il difensore, avvocato Emanuele Di Maso del foro di Bologna, il quale deduce tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato contestato al R..
L'imputato non percepì la richiesta del L. di seguirlo presso il comandante come un ordine attinente al servizio ma come un semplice invito, con la conseguente carenza dell'elemento psicologico del contestato delitto di disobbedienza militare di cui all'art. 173 c.p.m.p..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la buona condotta processuale, la mancanza di precedenti penali e lo stato di servizio impeccabile del R..
2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio della motivazione per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con il richiesto nuovo esame dei marescialli C. e B. e con l'esame del comandante Be. e del tenente H.E.M.M.I.: i primi due perchè, sentiti nell'immediatezza del fatto, avrebbero riferito di un invito e non di un ordine rivolto dal L. al R. in occasione del fatto;
il comandante Be. quale autore dell'istruzione amministrativa del caso e del provvedimento disciplinare nei confronti dell'imputato; l' H. perchè informato sull'incontro tra il L. e il R. il (OMISSIS), giorno immediatamente precedente il fatto.
Nell'odierna udienza il difensore ha chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis c.p., inserito dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2, in vigore dal 2 aprile del corrente anno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve subito rilevarsi che la questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609 c.p.p., comma 2, se non è stato possibile proporla in appello, come nel caso di specie, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto (Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693).
E, nel caso di specie, tenuto conto del clima di tensione e di conflittualità tra i due militari in cui si innesta il pur modesto episodio contestato, idoneo a screditare entrambi i contendenti al cospetto degli altri militari presenti al fatto, offuscando l'immagine di disciplina ed unità che si addice ai componenti di un corpo militare, non emerge la particolare tenuità del fatto, idonea a giustificare il riconoscimento della specifica causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., inserito dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2, in vigore dal 2 aprile del corrente anno.
Segue il rigetto della relativa richiesta difensiva.
1.1. Venendo all'esame dei motivi del ricorso, la prima censura è inammissibile perchè generica: il ricorrente non si confronta affatto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi all'offerta apodittica di una diversa lettura del fatto nel suo profilo psicologico, neppure consentita nel giudizio di legittimità.
1.2. Il secondo motivo, che lamenta l'illegittima obliterazione in appello del motivo specificamente invocante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per carenza di interesse, giacchè il R. è stato sanzionato col minimo edittale di reclusione militare che, a norma dell'art. 26 c.p.m.p., comma 2, è di un mese e non di quindici giorni come previsto dall'art. 23 c.p., comma 1, sicchè la pena inflitta non è suscettibile dell'ulteriore riduzione richiesta.
1.3. Anche il terzo motivo è generico e quindi inammissibile, poichè lamenta l'illegittima ovvero immotivata negazione della rinnovazione del dibattimento in appello, senza formulare alcuna critica deducibile in questa sede della struttura logico-giuridica dell'impianto motivazionale su cui è fondata, con argomenti adeguati e coerenti, oltre che puntuali, esenti da vizi logici o giuridici, il giudizio di responsabilità alla luce delle prove già acquisite.
2. L'esito complessivo del giudizio, col rigetto della sopravvenuta causa di non punibilità e l'inammissibilità dei motivi tempestivamente proposti, impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2015 08-11-2015 15:48
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