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Sentenza

Rapporto tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale. Due militari, un uo...
Rapporto tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale. Due militari, un uomo e una donna, dopo un acceso diverbio, giungevano ad uno scontro fisico, a seguito del quale la volontaria riportava lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.
T.A.R.  sez. I  Torino , Piemonte  09/01/2015 ( ud. 09/10/2014 , dep.09/01/2015 ) Numero:    24


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte        
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 53  del  2008,  integrato  da
motivi aggiunti, proposto da:                                        
Sa. Ia., rappresentato e difeso dall'avv.  Luigi  Bernabò  Brea,  con
domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Sacchi, 44;    
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici,
in Torino, corso Stati Uniti, 45;                                    
                         per l'annullamento                          
con il ricorso principale                                            
- del provvedimento disciplinare  inflitto  al  ricorrente  con  nota
prot. 329125, PERS. 5.8.2. del 19.7.2007, comunicato in pari data;   
del provvedimento  4-12-2007  di  decisione  del  ricorso  gerarchico
presentato  dal  ricorrente  avverso  il    predetto    provvedimento
disciplinare, comunicato il 6-12-2007;                               
-    della    nota    del    Ministero    della    Difesa       prot.
M_D/GMIL_03/II/5/1/2007/79383 del 27-9-2007, comunicata al ricorrente
il 22-10-2007, con cui la commissione di avanzamento ha  ritenuto  di
attribuire al medesimo un punteggio finale pari a  27,69  trentesimi,
così non iscrivendolo nel quadro di avanzamento per il 2007;         
con motivi aggiunti depositati il 15.4.2008                          
- della scheda valutativa 11-1-2008,  conosciuta  dal  ricorrente  in
data  30-1-2008,  con  cui  il  Ministero  esprimeva   il    giudizio
complessivo finale relativo al ricorrente  stesso  attribuendogli  la
qualifica di "superiore alla media";                                 
con motivi aggiunti depositati il 30.4.2008                          
- del decreto n. 25 del 27-2-2008, comunicato al ricorrente  in  data
17-3-2008, con cui il Ministero della Difesa ha accolto parzialmente,
seppur tardivamente, il ricorso gerarchico presentato dal  ricorrente
avverso la scheda valutativa relativa al medesimo per i  periodo  che
va dal 27-10-2005  al  26-10-2006,  nonché  del  precedente  silenzio
serbato dalla p.a. sul punto;                                        
- della scheda valutativa n. 53 del 5-10-2007 relativa al ricorrente,
che si riferisce al periodo che dal 27-10-2005 al 26-10-2006;        
- del verbale n. 2 del 17-4-2007, delle schede motivazionali e  della
successiva graduatoria redatti dalla p.a, conosciuti  dal  ricorrente
in data 19-3-2008;                                                   
- della Circolare 3-8-2001 prot. DPGM/III/7/4/9278/80000, deposita in
giudizio dall'Avvocatura Distrettuale in data 2-4-2008;              
- di tutti gli atti  a  questi  pesupposti,  conseguenti  o  comunque
connessi.                                                            
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;           
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la  dott.ssa
Silvana Bini e uditi per le parti i difensori  come  specificato  nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto

Il ricorrente è Tenente Colonnello dell'Esercito ed è stato comandante dal 27.9.2005 al 25.10.2007 del reparto Comando Supporti Generale del Comando reclutamento interregionale nord di Torino.

Nella sua qualità di autorità disciplinare e ufficiale di polizia giudiziaria militare rispetto ai subordinati del reparto, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di due volontari del reparto, per un fatto avvenuto in data 31.7.2006: i due militari, un uomo e una donna, dopo un acceso diverbio, giungevano ad uno scontro fisico, a seguito del quale la volontaria riportava lesioni giudicate guaribili in 15 giorni..

Il ricorrente per questo episodio ha inflitto al volontario la sanzione del richiamo, trasmettendo alla Procura della Repubblica Militare la denuncia del fatto, ricorrendo a carico del volontario l'ipotesi di reato di lesione personale.

Il procedimento penale si chiudeva con l'emissione del decreto penale di condanna.

Emergeva però nel corso delle indagini che la volontaria al medico del pronto soccorso dichiarava di essersi procurata le ferite a causa di una caduta.

Rispetto alla volontaria il ricorrente ha ritenuto di non dare avvio all'azione penale ai sensi dell'art. 260 cpmp e valutare l'irrogazione della sola sanzione disciplinare; tuttavia, su parere unanime della commissione consultiva, alla volontaria veniva riconosciuta la causa di legittima difesa ed era solo richiamata con provvedimento formale, per l'obbligo di rispetto del contegno che deve tenere un militare.

Con nota del 17.10.2006 l'Ufficio di coordinamento del comando cui appartiene il ricorrente ha chiesto delucidazioni sull'operato relativo al procedimento disciplinare, ritenendo che la sanzione inflitta del solo richiamo fosse inadeguata, e chiedendo per quale motivo non fosse stato rilevato che la volontaria aveva dato una inesatta versione dei fatti al medico del pronto soccorso. La mancata irrogazione della sanzione più grave aveva consentito il richiamo in servizio della volontaria, altrimenti precluso.

Dopo le delucidazioni, l'ufficio coordinamento, ritenendo che il ricorrente non si fosse attenuto alle norme che regolano i doveri dei superiori e quelle ai criteri di irrogazione della sanzione, infliggeva la sanzione del rimprovero, avverso cui il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, in data 30.11.2006.

Dopo il preavviso di rigetto, il ricorso gerarchico presentato veniva respinto.

Prima della decisione finale del ricorso gerarchico, L'Amministrazione ha redatto la scheda informativa (in cui si ritiene che il ricorrente non sia ancora idoneo agli incarichi superiori), nonché la scheda valutativa all'interno del giudizio complessivo finale, atti in cui si richiama il provvedimento disciplinare.

Il ricorso proposto avverso la sanzione (ricorso n. 564/2007) è stato accolto in parte (sentenza di questa Sezione n. 2251 del 24 maggio 2007), con conseguente annullamento della sanzione disciplinare per difetto di preventiva idonea contestazione di addebito.

A seguito della sentenza l'Amministrazione riavviava il procedimento disciplinare, che si concludeva con la sanzione del rimprovero, stante "la violazione delle norme che regolano i doveri dei superiori e (omissis) relative ai criteri di irrogazione delle sanzioni disciplinari (art. 21 comma 1 e 2; art22 comma 2 e 60 del RDM)": viene in particolare stigmatizzata la mancata valutazione del comportamento tenuto dalla volontaria, che aveva reso una dichiarazione mendace e il mancato avvio del procedimento disciplinare, che ha permesso il richiamo in servizio della volontaria.

Il Tenente Colonnello Ia. presentava ricorso gerarchico avverso la sanzione, per elusione del giudicato.

In data 19 ottobre 2007, al ricorrente veniva comunicata la nuova scheda valutativa per il periodo 2005-2006 avverso la quale veniva proposto ricorso gerarchico (la cui decisione sarà poi impugnata con i secondi motivi aggiunti).

In data 22.10.2007 il ricorrente riceveva la nota del 27.9.2007 prot. MD/GMIL 03/II/5/1/2007/79383, con cui la commissione di avanzamento assegnava un punteggio di 27,69/30, punteggio non sufficiente per l'inclusione nel quadro di avanzamento.

In data 6 dicembre 2007 veniva comunicata la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione.

Avverso il provvedimento sanzionatorio, la decisione sul ricorso gerarchico e il provvedimento del 27.9.2007 prot. MD/GMIL 03/II/5/1/2007/79383, parte ricorrente ha articolato, con il presente ricorso, le seguenti censure:

1) incompetenza (art. 22 e 58 DPR n. 545/1986), violazione dell'art. 305 cod. pen. Mil., eccesso di potere per sviamento: la sanzione irrogata aveva lo scopo di punire i volontari, superando la competenza propria del comandante di corpo quale autorità disciplinare; manca ogni riferimento alla richiesta del procuratore generale militare della repubblica, richiesto dall'art. 305 cpmp;

2) violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 5 DPR n. 1199/1971, 15 e 16 DPR 382/1978, 545/1986, L. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà nella motivazione: il provvedimento di contestazione degli addebiti non indica la ragione del rimprovero, impedendo così la possibilità di una tutela dell'interessato; emerge una contraddittorietà tra gli atti del procedimento e non risulta quale sia la contestazione mossa al ricorrente,

3) violazione di legge: artt. 38,42,222,223,260 cod. pen. Mil., art. 117 DPR 3/57, 3 e 23 DPR 327/78, 1 e segg. DPR 545/86, eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, contrasto con le circolari ministeriali: la sanzione è stata irrogata per violazione dei doveri connessi allo stato di superiore gerarchico e comandante di corpo, consistenti nel non aver applicato una sanzione adeguata ai militari subordinati e nel non aver valutato le dichiarazioni false rese dalla volontaria; la motivazione della sanzione è illogica e non sussistono i presupposti, in quanto, esaminando le posizioni dei due volontari e i fatti si evince che il ricorrente ha applicato le disposizioni dettate in materia;

4) invalidità derivata: il giudizio di attribuzione del punteggio per l'avanzamento è una conseguenza della sanzione disciplinare, per cui è affetto dai medesimi profili di illegittimità della sanzione.

Il ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni economici nonché per perdita di chances.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 444 del 23 maggio 2008 la domanda cautelare veniva respinta, con articolata motivazione.

Parallelamente al procedimento sanzionatorio e al relativo ricorso, si sono svolti i procedimenti valutativi, i cui atti sono stati impugnati con motivi aggiunti.

In data 30.1.2008 il ricorrente ha preso visione della propria scheda valutativa dell'11.1.2008, relativa al periodo dal giorno 1.11.2006 al 25.10.2007, in cui il Ministero ha espresso il giudizio complessivo finale relativo al ricorrente attribuendogli la qualifica di "superiore alla media".

Il provvedimento è stato impugnato con i primi motivi aggiunti, depositati in data 15.4.2008, per i seguenti profili di illegittimità:

1) violazione di legge, artt. 4 e 35 Cost., art. 2 L. 1695/62, artt. 1,2 e 7 DPR 213/2002, eccesso di potere per sviamento: il giudizio è stato reso da medesimi superiori che hanno irrogato la sanzione disciplinare;

2) violazione di legge, art. 97 Cost., artt. 2 L. 1695/1962, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento: al ricorrente sono stati assegnati gli stessi giudizi analitici della valutazione "eccellente" del 2006, con la sola differenza del giudizio relativo alla "preparazione tecnico-professionale" abbassato da pregevole a ottima: questo differente giudizio non è sufficiente a giustificare una differente valutazione; lamenta inoltre parte ricorrente la mancata valutazione della disponibilità a rinunciare alla fruizione di 300 ore di recupero compensativo, nonché la disparità di trattamento, chiedendo in via istruttoria la produzione di schede valutative di colleghi oggetto di scrutinio.

In via derivata sono articolate le medesime censure introdotte nel ricorso principale.

In data 17 marzo 2008 veniva comunicato il decreto n. 25 del 27.2.2008, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso gerarchico presentato avverso la scheda valutativa relativa al periodo dal 27.10.2005 al 26.10.2006, impugnato con motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2008 (secondi motivi aggiunti), unitamente agli atti indicati in epigrafe, conosciuti dal ricorrente in data 19 marzo 2008, all'esito della richiesta di accesso.

Il decreto n. 25/2008 ha accolto in parte il ricorso gerarchico, ritenendo che nella valutazione "non sussistesse il necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra le aggettivazioni, non certo ottimali utilizzate in ordine a diverse qualità (omissis) e la qualifica "eccellente, atteso che nel giudizio il 2° revisore, pur modificando la qualifica finale, non motiva adeguatamente la discordanza con le precedenti Autorità in ordine alle voci interne".

Per tale ragione la scheda valutativa 27 ottobre-26 ottobre 2006 veniva annullata.

Questi i profili di illegittimità proposti nei secondi motivi aggiunti in esame:

1) violazione di legge (artt. 5 e 6 DPR 1199/1971, artt. 3, 21 septies e octoes L. 241/90; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà: la scheda valutativa è stata annullata solo per difetto di motivazione, ma permane l'interesse anche all'accoglimento degli altri motivi proposti nel ricorso gerarchico e in particolare la censura in cui si lamenta che la valutazione ha fatto riferimento ad una sanzione che è stata poi annullata in sede giurisdizionale;

2) violazione di legge: art. 97 Cost. art. 2 L. 1695/62, artt. 1,2 e 7 DPR 213/2002, eccesso di potere per sviamento: la scheda di valutazione impugnata è illogica perché l'Amministrazione ha dato i medesimi giudizi analitici della scheda di valutazione annullata;

3) violazione di legge: art. 4 e 35 Cost. art. 2 L. 1695/62, artt. 1,2 e 7 DPR 213/2002, eccesso di potere per sviamento:il giudizio è stato reso da medesimi superiori che hanno irrogato la sanzione disciplinare.

In via derivata sono articolate le medesime censure introdotte nel ricorso principale.

Anche rispetto ai motivi aggiunti si è costituito il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 9 ottobre 2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
Diritto

1) Il presente ricorso e i motivi aggiunti sono proposti da un ufficiale dell'esercito avverso la sanzione disciplinare, la decisione sul ricorso gerarchico proposto e le schede di valutazione.

Rispetto all'impugnazione delle decisioni sui ricorsi gerarchici, si ritiene opportuno richiamare i principi in tema di rapporto tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale, di seguito sintetizzabili:

a) non è possibile dedurre nel ricorso giurisdizionale, diretto contro il provvedimento di decisione sul ricorso gerarchico, motivi non prospettati in quella sede, poiché in caso contrario si avrebbe una palese elusione del termine decadenziale sancito dall'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

b) contro la decisione del ricorso gerarchico possono farsi comunque valere anche le argomentazioni relative al cattivo esercizio della funzione giustiziale, come ad esempio il difetto di motivazione, onde far emergere, per altra via, l'illegittimità del provvedimento di base.

2) Il ricorso principale contiene i primi tre motivi avverso il decreto di decisione del ricorso gerarchico sulla sanzione.

L'esame della documentazione depositata agli atti di causa consente di affermare che le contestazioni mosse dal ricorrente al provvedimento sono, nella sostanza, riproduttive di quelle già contenute nel ricorso gerarchico rigettato con il decreto del 4.12.2007

Ne consegue l'ammissibilità del ricorso in quanto non si rinvengono, nella sostanza, motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso gerarchico, che sarebbero, come sopra esposto, inammissibili.

2.1 Nel primo motivo si lamenta l'incompetenza (art. 22 e 58 DPR n. 545/1986) e la violazione dell'art. 305 cod. pen. Mil., perché la sanzione irrogata avrebbe avuto lo scopo di punire i volontari, superando la competenza propria del comandante di corpo quale autorità disciplinare; mancherebbe inoltre ogni riferimento alla richiesta del procuratore generale Militare della repubblica, richiesto dall'art. 305 cpmp.

Il motivo non è fondato, perché articolato sull'errato presupposto che con il procedimento de quo si volessero sanzionare i volontari.

È sufficiente osservare che nella contestazione è stata indicata con precisione la condotta tenuta dal ricorrente, rilevante ai fini disciplinari: l'aver sottovalutato i fatti e le responsabilità di due sottoposti, in violazione alle norme che regolano i poteri dei superiori ed in particolare ai poteri di natura disciplinare.

2.2 Nella seconda censura si contesta la carenza di motivazione della contestazione, nonché la sua illogicità e contraddittorietà: il provvedimento di contestazione degli addebiti non indica la ragione del rimprovero, impedendo così la possibilità di una tutela dell'interessato.

L'infondatezza del motivo emerge dalla semplice lettura della contestazione degli addebiti, che riporta i fatti ritenuti rilevanti sul piano disciplinare; si aggiunga che, in considerazione dell'iter procedimentale e soprattutto del fatto che il procedimento sanzionatorio è stato ripetuto dopo l'annullamento giurisdizionale, l'interessato ha avuto la possibilità di rappresentare la sua posizione, per cui non può certamente essere lamentata alcuna violazione del diritto di difesa, né la lesione delle garanzie partecipative.

2.3 Le argomentazioni sopra riportate sono sufficienti per respingere il terzo motivo, in cui si sostiene che la motivazione della sanzione sarebbe illogica, in quanto, esaminando le posizioni dei due volontari e i fatti si evince che il ricorrente ha applicato le disposizioni dettate in materia.

L'Amministrazione ha ben individuato come il comportamento del ricorrente presenti profili di responsabilità disciplinare, nell'aver omesso di adottare i provvedimenti conseguenti (avvio del procedimento disciplinare e trasmissione degli atti alla Procura), rispetto alle false dichiarazioni di una sottoposta.

2.4 A fronte del rigetto dei primi tre motivi va respinta anche la quarta censura, articolata avverso il giudizio di attribuzione del punteggio per avanzamento del 27.9.2007, rispetto al quale non viene proposto alcun motivo di illegittimità autonomo, ma solo l'invalidità derivata.

3) I primi motivi aggiunti sono proposti avverso la scheda di valutazione dell'11.1.2008, relativa al periodo che decorre dal giorno 1.11.2006 al 25.10.2007, in cui il Ministero ha espresso il giudizio complessivo finale relativo al ricorrente attribuendogli la qualifica di "superiore alla media".

3.1 Nella prima censura si lamenta la violazione di legge, artt. 4 e 35 Cost., art. 2 L. 1695/62, artt. 1, 2 e 7 DPR 213/2002, eccesso di potere per sviamento, perché il giudizio è stato reso dai medesimi superiori che hanno irrogato la sanzione disciplinare.

Il motivo non è fondato.

Il principio di imparzialità che governa tutti i procedimenti di valutazione impone l'obbligo di astensione di un componente solo nell'ipotesi in cui questi sia direttamente e personalmente interessato, per la presunzione che il soggetto coinvolto nella situazione oggetto del provvedimento non possa determinarsi con la dovuta serenità.

Aver partecipato al procedimento disciplinare che coinvolge il soggetto valutato, non costituisce causa di incompatibilità, né obbligo di astensione dalla valutazione del sottoposto, trattandosi anche di attività ordinaria dei superiori gerarchici.

3.2 Il secondo motivo è relativo all'incongruenza tra i giudizi analitici, uguali a quelli della valutazione "eccellente" del 2006, con la sola differenza del giudizio relativo alla "preparazione tecnico-professionale" abbassato da pregevole a ottima: secondo il ricorrente questo differente giudizio non sarebbe sufficiente a giustificare una valutazione inferiore rispetto a quella precedente; lamenta inoltre parte ricorrente la mancata valutazione della disponibilità a rinunciare alla fruizione di 300 ore di recupero compensativo, nonché la disparità di trattamento, chiedendo in via istruttoria la produzione di schede valutative di colleghi oggetto di scrutinio.

Anche questo motivo non è fondato.

Va ricordato che i giudizi formulati con le schede valutative dai superiori gerarchici sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, dato che comportano un analitico apprezzamento delle attitudini e delle capacità proprie della vita militare, dimostrate in concreto dal valutando, onde - concernendo direttamente il merito dell'azione amministrativa - detti giudizi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto (ex multis T.A.R. sez. I Latina, Lazio, n. 484 del 25/06/2014).

Quanto alla motivazione, il giudizio complessivo formulato dal compilatore e dal revisore ben può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche, mentre il giudizio finale esprime un autonomo apprezzamento di valore, riassuntivo di tutti i giudizi parziali: trattandosi di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti, circa la violazione di doveri d'ufficio, non si richiede l'indicazione di particolari fatti commissivi del dipendente per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui siano state esercitate le funzioni, bastando che tale documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del soggetto valutando.

Sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale non è possibile porre a raffronto le varie valutazioni, in ragione della reciproca indipendenza delle stesse, relativamente sia al tempo preso in esame, sia alle diverse Autorità che intervengono nella compilazione della documentazione caratteristica, non potendo né la coscienza, né la facoltà di giudizio del superiore/esaminatore subire vincoli o condizionamenti: i riconoscimenti conseguiti (riferiti a periodi precedenti) rappresentano un unicum che non può condizionare l'Autorità giudicatrice, la quale deve poter valutare la figura e l'operato del dipendente per il periodo di riferimento.

C'è da aggiungere che un discorso analogo va fatto, altresì, per l'analisi del giudice, che non può essere condizionata neppure dalle valutazioni del militare attinenti a periodi antecedenti né successivi a quello in esame.

Venendo, pertanto, ad analizzare le valutazioni della P.A. in ordine al periodo di riferimento, deve osservarsi come le stesse risultino adeguate, ragionevoli ed immuni dalla censura in esame, in quanto il giudizio finale è il risultato coerente dei singoli giudizi: il motivo del ricorrente si fonda su un confronto con le valutazioni precedenti, che, come sopra detto, non è ammissibile, per la reciproca indipendenza dei giudizi riferiti a periodi differenti.

4) I secondi motivi aggiunti sono stati proposti avverso il decreto n. 25 del 27-2-2008, con cui il Ministero della Difesa ha accolto parzialmente il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la scheda valutativa n. 53 relativa al medesimo per il periodo che va dal 27-10-2005 al 26-10-2006, la stessa scheda valutativa n. 53, il verbale n. 2 del 17-4-2007, le schede motivazionali e la successiva graduatoria redatta dalla p.a, conosciuti dal ricorrente in data 19-3-2008, nonché la Circolare 3-8-2001 prot. DPGM/III/7/4/9278/80000, depositata in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale in data 2-4-2008.

4.1 Il primo motivo è articolato avverso il decreto di accoglimento del ricorso gerarchico: lamenta parte ricorrente che l'accoglimento del ricorso sarebbe solo "in apparenza a lui favorevole", in quanto, non essendo stato accolto il primo motivo, in cui si lamenta che la valutazione ha fatto riferimento ad una sanzione che è stata poi annullata in sede giurisdizionale, nella scheda permane il riferimento alla sanzione.

Il motivo ad avviso del Collegio è inammissibile, per carenza di interesse.

È pur vero che in sede gerarchica è stato accolto un solo motivo, ma in ogni caso la valutazione è stata annullata, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi.

In ogni caso, si osserva come nella valutazione non si facesse alcun richiamo alla sanzione disciplinare, e pertanto il fatto che la sanzione abbia inciso sulla valutazione, è pura supposizione che non trova riscontro negli atti.

4.2 Il secondo motivo verte sull'illogicità della scheda di valutazione, in quanto alcuni giudizi non sarebbero congruenti con la qualifica massima riconosciuta.

Al di là della circostanza che l'Amministrazione dovrà rideterminarsi e quindi non si ravvisa un interesse a fare valere il vizio in esame, si osserva che il motivo contiene argomentazioni che attengono all'ampia discrezionalità dell'amministrazione, non sindacabile in questa sede.

Anche la richiesta di acquisizione ex officio di mezzi di prova, volti a dimostrare una presunta disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri suoi colleghi, non può essere accolta attesa la formulazione, generica e priva di precisi riferimenti, idonei a supportarne l'ammissibilità; essa non può comportare un'istruttoria generalizzata delle singole posizioni di soggetti peraltro estranei al giudizio.

4.3 La terza censura ripropone la questione della illegittimità della valutazione resa dai medesimi superiori che hanno irrogato la sanzione disciplinare.

Si rinvia a quanto dedotto nel punto 3.1.

4.4 L'infondatezza dei motivi precedentemente proposti comporta il rigetto dei motivi riproposti per invalidità derivata.

5) Per le ragioni sopra riportate il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità dei fatti.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 GEN. 2015.
Avv. Antonino Sugamele

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