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Sentenza

REATI MILITARI - Reati contro la disciplina militare - Insubordinazione - Cause ...
REATI MILITARI - Reati contro la disciplina militare - Insubordinazione - Cause estranee al servizio e alla disciplina militare - Appartenente alle forze armate - Condotta posta in essere al di fuori dell'attività di servizio e non correlata agli interessi connessi alla tutela della disciplina - Applicabilità della causa - Sussistenza.
La minaccia o l'offesa all'onore di un superiore (art. 189 c.p.m.p.), rivolta dal militare appartenente alle Forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione, prevista dall'art. 199 c.p.m.p. ("cause estranee al servizio e alla disciplina militare"). (Fattispecie relativa ad un carabiniere fuori servizio ed in abiti civili che, senza qualificarsi, aveva inveito all'indirizzo di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, intervenuti per ragioni rapportabili al servizio di viabilità e di circolazione stradale).
 Conformi e difformi

    Vedi anche: Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2008 n. 14351

    In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 2008 n. 1429, Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2008 n. 19425, Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2005 n. 16413



    Vedi anche:

    Cassazione penale 16 dicembre 2013 n. 22361 sez. I

    Cassazione penale 23 ottobre 2013 n. 48159 sez. I



    Note giurisprudenziali

    Cassazione Penale, 2013, 11, 00, 4158C

    La massima è in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza della suprema Corte, secondo cui la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore (art. 189 c.p. mil.p.), rivolta dal militare appartenente alle forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione, prevista dall'art. 199 c.p. mil. p. In senso conforme, v. Sez. I, 3 marzo 2005, n. 16413, inC.E.D. Cass., n. 231573; Sez. I, 17 dicembre 2008, n. 1429,ivi, n. 242481 (che ha precisato che, qualora l'offesa avvenga in una situazione del tutto avulsa dal contesto militare, è irrilevante sia il rapporto gerarchico intercorrente tra offeso ed offensore sia l'assistenza al fatto di altri militari, presenti per motivi diversi da quelli connessi all'espletamento della funzione istituzionale delle forze armate); Sez. I, 5 maggio 2008, n. 19425, inquesta rivista, 2009, p. 3462.

    Nella motivazione della decisione che si annota, la Corte ha osservato che il suddetto indirizzo interpretativo è confortato dagli artt. 5 della legge n. 382 del 1982 e 8 del d.P.R. n. 545 del 1986, che trovano il loro presupposto di operatività in presenza di una delle seguenti condizioni: svolgimento da parte del militare di un'attività di servizio, presenza in luoghi militari, uniforme indossata dal militare ed esplicita indicazione della propria qualità di militare in relazione a compiti di servizio ovvero nei rapporti con altri militari in divisa o che si qualifichino come tali.

    In senso difforme, v. Sez. I, 12 luglio 1989, n. 13214, inC.E.D. Cass., n. 182202, secondo cui, nell'ipotesi di insubordinazione di un militare nei confronti di sottufficiali dei carabinieri in borghese intervenuti per essere egli in stato di ubriachezza, non è configurabile l'esistenza di una "causa estranea al servizio o alla disciplina militare" (art. 199 c.p. mil. p.), poiché ogni militare, sottufficiale ed ufficiale appartenente a tale arma, è sempre in servizio, anche al di fuori dei turni predisposti dall'amministrazione o dal comando ed ha, quale agente di polizia giudiziaria, l'obbligo di intervenire anche in base all'art. 24 del regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).
Avv. Antonino Sugamele

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