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Sentenza

Redige la domanda per partecipare al concorso per l'arruolamento in Aeronautica...
Redige la domanda per partecipare al concorso per l'arruolamento in Aeronautica dichiarando di avere riportato alle scuole medie il voto di distinto (mentre aveva avuto buono). Sentenza di assoluzione, ma il processo deve essere ricelebrato in appello e non in Cassazione.
Cassazione penale  sez. V   15/04/2015 ( ud. 15/04/2015 , dep.14/05/2015 ) Numero:    20089
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE QUINTA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. LOMBARDI         Alfredo -  Presidente   -                     
    Dott. DE BERARDINIS    Silvana -  Consigliere  -                     
    Dott. ZAZA             Carlo   -  Consigliere  -                     
    Dott. DE MARZO         Giusepp -  Consigliere  -                     
    Dott. DEMARCHI ALBENGO P. -  rel. Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA; 
    nei confronti di: 
                  D.D. N. IL (OMISSIS); 
    avverso la sentenza n. 2428/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 25/10/2013; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 15/04/2015 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO; 
    Il  Procuratore  generale  della Corte  di  cassazione,  Dr.  Cardino 
    Alberto, ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello. 
    Per il ricorrente è presente l'Avvocato Schiuma, il quale si rimette 
    alla richiesta del Procuratore generale. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. D.D., imputato del reato di cui all'art. 483 c.p. perchè, quale partecipante al concorso per l'arruolamento come volontario dell'aeronautica militare, dichiarava contrariamente al vero di aver riportato al termine del corso di studi medi di primo grado la votazione di distinto, laddove aveva riportato valutazione di buono. Il tribunale di Roma assolveva l'imputato del reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato, ritenendo che la versione resa dall'imputato, secondo cui si era trattato di un errore, era stata confermata dal teste D.A., padre dell'imputato.

    2. Il pubblico ministero presso il tribunale di Roma propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 483 c.p., osservando che l'imputato aveva l'obbligo di dire il vero e non poteva delegare tale dovere a terzi e cioè fare affidamento sulle dichiarazioni telefoniche fornite dal genitore.

    3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione per omissione con riferimento alla valutazione circa l'efficacia probatoria delle argomentazioni a difesa dell'imputato. Secondo il Pubblico ministero, nulla si dice circa la verifica sulla verità delle affermazioni dell'imputato e sulla credibilità delle stesse.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Avendo il pm proposto ricorso anche per vizi della motivazione e trattandosi di ricorso per saltum, il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello (cfr Sez. 6, n. 243 del 26/01/1999, Sabbadin, Rv. 213577: Nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso "per saltum" avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., deducendo a sostegno del gravame oltre che il vizio di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte in ipotesi di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l'ha proposto, sicchè non è applicabile il principio di conservazione dell'imputazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ma piuttosto deve farsi riferimento all'istituto della conversione che, nel caso, deve trovare necessaria operatività ex art. 569 c.p.p., comma 3, di modo che il ricorso per cassazione si converte automaticamente in appello).
    PQM
    P.Q.M.

    Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso.

    Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.

    Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015
Avv. Antonino Sugamele

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