Redige la domanda per partecipare al concorso per l'arruolamento in Aeronautica dichiarando di avere riportato alle scuole medie il voto di distinto (mentre aveva avuto buono). Sentenza di assoluzione, ma il processo deve essere ricelebrato in appello e non in Cassazione.
Cassazione penale sez. V 15/04/2015 ( ud. 15/04/2015 , dep.14/05/2015 ) Numero: 20089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente -
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giusepp - Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
D.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2428/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Cardino
Alberto, ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Schiuma, il quale si rimette
alla richiesta del Procuratore generale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. D.D., imputato del reato di cui all'art. 483 c.p. perchè, quale partecipante al concorso per l'arruolamento come volontario dell'aeronautica militare, dichiarava contrariamente al vero di aver riportato al termine del corso di studi medi di primo grado la votazione di distinto, laddove aveva riportato valutazione di buono. Il tribunale di Roma assolveva l'imputato del reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato, ritenendo che la versione resa dall'imputato, secondo cui si era trattato di un errore, era stata confermata dal teste D.A., padre dell'imputato.
2. Il pubblico ministero presso il tribunale di Roma propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 483 c.p., osservando che l'imputato aveva l'obbligo di dire il vero e non poteva delegare tale dovere a terzi e cioè fare affidamento sulle dichiarazioni telefoniche fornite dal genitore.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione per omissione con riferimento alla valutazione circa l'efficacia probatoria delle argomentazioni a difesa dell'imputato. Secondo il Pubblico ministero, nulla si dice circa la verifica sulla verità delle affermazioni dell'imputato e sulla credibilità delle stesse.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avendo il pm proposto ricorso anche per vizi della motivazione e trattandosi di ricorso per saltum, il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello (cfr Sez. 6, n. 243 del 26/01/1999, Sabbadin, Rv. 213577: Nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso "per saltum" avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., deducendo a sostegno del gravame oltre che il vizio di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte in ipotesi di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l'ha proposto, sicchè non è applicabile il principio di conservazione dell'imputazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ma piuttosto deve farsi riferimento all'istituto della conversione che, nel caso, deve trovare necessaria operatività ex art. 569 c.p.p., comma 3, di modo che il ricorso per cassazione si converte automaticamente in appello).
PQM
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015
27-05-2015 15:06
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