riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1 comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 al personale ivi contemplato (nel caso di specie a militari e sottufficiali della Guardia di finanza) che, in relazione alla soppressione o dislocamento del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio, abbiano espresso, comunque, una indicazione preferenziale di gradimento relativa a una sede distante oltre dieci chilometri da quella a quo, cui sia stato dato seguito dall'Amministrazione.
Consiglio di Stato sez. IV 01 luglio 2015 n. 3269
Considerato il persistente contrasto giurisprudenziale in materia, è opportuno rimettere all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la definizione della questione relativa al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1 comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 al personale ivi contemplato (nel caso di specie a militari e sottufficiali della Guardia di finanza) che, in relazione alla soppressione o dislocamento del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio, abbiano espresso, comunque, una indicazione preferenziale di gradimento relativa a una sede distante oltre dieci chilometri da quella a quo, cui sia stato dato seguito dall'Amministrazione; in effetti la questione riguarda i soli movimenti disposti in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella di cui art. 1 comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 che, con l'introduzione del comma 1 bis al suddetto art. 1, ha positivamente escluso la corresponsione dell'indennità nei predetti casi al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri.
01-09-2015 21:38
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