Un Maresciallo ed un Brigadiere della Guardia di Finanzia accusati di avere chiesto ad un gestore di slot slot machines la somma di euro 3.080 nonchè di aver prelevato 600 euro dalle slot senza provvedere alla loro confisca come invece disposto dall’A.G..
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 2015/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Composta dai Magistrati:
Luisa Motolese Presidente f.f.
Eugenio Madeo Referendario relatore
Giuseppina Veccia Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G. 28286 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri:
- G. M., nato a .... (..) il ......, residente in ..... (....), via A. D. n. C.F.: ............, rappresentato e difeso dall'Avv. Asa Peronace, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Corridoni, n. 11;
- G. R., nato a...... il ......., residente in ..............., C.F.: ....., non rappresentato e difeso nel presente giudizio.
VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.
VISTO l'atto introduttivo.
LETTI gli atti e i documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del 18 novembre 2015, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Antonino Grasso e l'Avv. Asa Peronace per il M..
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 25 maggio 2015, la Procura regionale ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento, a favore del Corpo della Guardia di Finanza, della somma complessiva pari ad euro 7.360,00 (tale importo comprende sia il danno diretto, sia il danno d'immagine) per ciascuno di essi, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Dall'atto di citazione emerge quanto segue: la Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, con nota del 26 novembre 2014 comunicava al Requirente una notizia di danno erariale relativa ad una vicenda penale nel cui ambito erano risultati coinvolti G. M. e G. R., all'epoca dei fatti rispettivamente Maresciallo Ordinario e Brigadiere della Guardia di Finanza, attualmente il primo in congedo ed il secondo sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo discrezionale (all. n. 1 del fascicolo della Procura).
Alla predetta comunicazione venivano allegate tra le altre cose:
- relazione del Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza
di Seregno con allegati gli articoli di stampa di testate giornalistiche locali;
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 442/14 dell'8 aprile 2014 munita degli estremi di irrevocabilità in data 8 luglio 2014.
Successivamente, la Tenenza della Guardia di Finanza di Seregno comunicava in data 9 febbraio 2015 al Requirente l'esito degli accertamenti richiesti (all. n. 2 del fascicolo della Procura), allegando anche il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli odierni convenuti emesso in data 14 ottobre 2013 dal G.I.P. presso il Tribunale di Monza.
Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, notificava agli odierni convenuti specifico invito a dedurre (all. n. 3 del fascicolo della Procura).
Sempre la Procura riferisce poi che entrambi i convenuti hanno presentato deduzioni difensive (all.ti nn. 4 e 5 del fascicolo della Procura), senza tuttavia chiedere di essere sentiti personalmente.
Tali deduzioni non sono comunque apparse idonee a superare l'imputazione di responsabilità contestata.
In sintesi, secondo la tesi accusatoria, gli atti e le risultanze del parallelo procedimento penale formano un ampio quadro probatorio univoco e concordante in ordine alla responsabilità amministrativa a titolo di dolo degli odierni convenuti.
In particolare viene precisato che i due convenuti inducevano il
gestore di una società che noleggiava slot machines a consegnare la somma di euro 3.080,00 “… in modo da indicare tale cifra nel verbale di confisca per renderlo più attendibile”, atteso che “… effettivamente le slot machine non erano state rinvenute né presso il Bar Zac né presso il deposito di Marzolo a Meda …” e che “il peculato si riferisce all'attività eseguita dai due militari presso l'esercizio Caffè Pigalle di Seregno, ove, come dichiarato a s.i.t. dal titolare, i predetti hanno prelevato le monete contenute nelle slot machines, pari a circa 600 euro, senza provvedere alla loro confisca come invece disposto dall'A.G.”.
Tanto evidenziato, per quanto riguarda il danno diretto il Requirente afferma che esso è conseguenza del fatto che “… i due militari … avendo per ragione del loro ufficio il possesso di somme di denaro (pari a circa 600 euro) provenienti dalle slot machines in sequestro … denaro che avrebbe dovuto essere confiscato, se ne appropriavano non procedendo alla doverosa confisca”.
Relativamente invece al danno d'immagine l'Organo requirente sottolinea la particolare valenza probatoria della sentenza penale c.d. di patteggiamento, riportando a tal fine diffusa giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Corte.
Con riferimento poi al quantum del danno contestato, la Procura ha inteso sottolineare per prima cosa la gravità del comportamento tenuto nel caso di specie dagli odierni convenuti.
Ancora, il Requirente con riferimento poi alla posizione dei convenuti nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata, sottolinea il
“naturale contatto” con i cittadini da parte del personale del Corpo della Guardia di Finanza e, dunque, la particolare esposizione “sociale” di quest'ultimi, di cui hanno approfittato per porre in essere le condotte illecite a loro ascritte.
Infine, viene precisato che “il danno all'immagine complessivamente arrecato all'amministrazione di appartenenza per le fattispecie illecite individuate in sede penale può essere quantificato ai sensi di legge 190/2012, trattandosi di fatti commessi nel settembre 2013”.
Di conseguenza, per il Requirente “assumendo come parametro l'entità delle utilità illecite percepite dai due militari, il danno in questione deve essere determinato nella somma di euro 7.360,00 … per ciascuno dei citati …”.
Con memoria depositata il 29 ottobre 2015 la difesa del convenuto ha eccepito per prima cosa l'incompletezza della ricostruzione dei fatti cosi come delineati dalla Procura in quanto “… la somma indebitamente trattenuta da ciascuno dei due indagati all'esito dei reati commessi in data 25 Settembre 2013 è pari ad € 1.840 (vale a dire 1.540 + 300)”.
In sintesi dunque per la difesa del M. “il danno diretto cagionato dal M. al Corpo di appartenenza è pari ad € 300 (ossia la metà di € 600) quale somma spettante al Corpo di appartenenza e indebitamente trattenuta all'esito della condotta di peculato; il danno all'immagine cagionato dal M. al Corpo Guardia di Finanza in conseguenza del reato di “induzione indebita a dare o promettere
utilità” di cui all'art. 319 quater c.p., è pari ad € 1.540, e ad avviso di questa difesa è già stato spontaneamente risarcito dal M. nei giorni immediatamente successivi ai fatti, allorquando lo stesso depositava presso la Tenenza di Seregno un assegno di pari importo (All.2). Ciò posto il danno che residua è quello diretto, pari ad € 300”.
Nel caso in cui, prosegue la difesa, il danno all'immagine “… non venisse ritenuto da codesta Corte già risarcito … dovrebbe essere applicato il disposto dell'art. 1 comma 62 legge 190/2012 … pertanto in applicazione della predetta norma, il danno all'immagine cagionato dal M. al Corpo della Guardia di Finanza dovrebbe essere quantificato in una somma non superiore ad € 3.080 (ossia 1.540 x 2)”.
Da ultimo la difesa ha inteso sottolineare sia la condotta processuale del M. in sede penale ovvero che è stata “… da subito caratterizzata da una effettiva assunzione di responsabilità relativamente ai reati compiuti e dalla conseguente volontà di sottoporsi a tutte le conseguenze di legge da ciò derivanti, in un'ottica di pieno ed effettivo riscatto sociale”, sia la condotta tenuta in sede disciplinare da quest'ultimo ed in particolare il fatto che “il sig. M. rassegnava le proprie dimissioni volontarie dal Corpo della Guardia di Finanza, con decorrenza dal 22.04.2014 …” rinunciando così “… a ricevere la metà del proprio stipendio che pure gli spettava di diritto in attesa dell'esito del procedimento militare a suo carico, intervenuto nel Marzo 2015, vale a dire ben 11 mesi dopo; così facendo lo stesso ha volontariamente rinunciato a percepire la somma totale di circa 8.096
€ (736 € x 11 mesi = 8.096 €) che pure gli sarebbero spettati di diritto”.
Infine la difesa si è soffermata sulla criticità delle condizioni economiche del M. precisando in particolare che “… oltre alle spese necessarie al proprio sostentamento quotidiano …, lo stesso è anche gravato dal pagamento del Mutuo relativo alla propria casa di residenza …”.
In sintesi la difesa del M. chiede:
- in via principale di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di risarcimento danni in quanto da ritenersi già risarciti tramite la rinuncia a percepire, nelle more del giudizio militare , la quota di stipendio prevista per legge in caso di sospensione dal servizio effettuata in sede di congedo volontario;
- in via subordinata accertare e dichiarare l'incongruità della pretesa attorea per l'ammontare quantificato e per l'effetto rideterminare il quantum dovuto a titolo di risarcimento danni in € 300;
- in estremo subordine accertare e dichiarare l'incongruità della pretesa attorea e per l'effetto rideterminare il quantum dovuto a titolo di risarcimento danni in una somma non superiore ad € 3.380, in base a quanto disposto dall'art 1 comma 62 legge 190/2012 e/o nella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia.
Nell'udienza le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate. In particolare, il Requirente si è soffermato sulla circostanza che il richiamato importo di € 30.000,00 corrispondesse,
come precisato nella memoria difensiva, in realtà agli emolumenti che sarebbero spettati al M. ove fosse proseguita la sospensione cautelare fino alla definizione del giudizio.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
Nella fattispecie in esame sono contestate al M. ed al R. in concorso fra loro le condotte illecite di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), peculato (art. 314 c.p.) che – secondo la domanda attrice – hanno arrecato un danno diretto e un danno all'immagine della Guardia di Finanza, di cui questi ultimi erano, all'epoca dei fatti contestati, appartenenti con la qualifica rispettivamente di Maresciallo Ordinario e Brigadiere.
Tanto chiarito, nel merito il Collegio rileva che tali condotte illecite poste in essere dai convenuti risultano provate dalle risultanze del processo penale, definito ai sensi degli art. 444 e segg. c.p.p. con la sentenza del Tribunale di Monza n. 442/14, depositata in cancelleria il 15 aprile 2014 (cit. all. n. 2 del fascicolo della Procura), divenuta poi irrevocabile in data 8 luglio 2014. Con tale sentenza sono state attribuite ai convenuti le plurime condotte illecite sopra riportate, con la conseguente applicazione della pena patteggiata per il M. di anni due e mesi sette di reclusione e per il R. di anni due e mesi cinque di reclusione.
In particolare, relativamente alla sussistenza dei fatti contestati,
questo Collegio condivide la prospettazione del Requirente ed il richiamo alla recente giurisprudenza sul valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento. Infatti, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – costituisce, unitamente a tutti gli altri atti del procedimento penale, elemento di prova per il giudice di merito. Pertanto, le prove formatesi nel giudizio penale, possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativa per essere oggetto di autonoma valutazione del giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (Sez. I° n. 209 del 9 maggio 2008; Sez. III° n. 122 del 10 aprile 2008). Sul punto, il Collegio precisa che la sentenza ex art. 444 e ss c.p.p., conserva la sua valenza probatoria, anche dopo la riforma introdotta dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 del 2010 (Sez. II° n. 387 del 12 ottobre 2010; Sez. II° n. 206 del 9 maggio 2011; Sez. Lombardia n. 109 del 17 febbraio 2011).
Di conseguenza, il Collegio rileva la sussistenza dei fatti illeciti attribuiti agli odierni convenuti, così come giuridicamente qualificati in sede penale, nella sua storicità e definitività, anche in questa sede.
Alla luce di quanto esposto emerge quindi, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo a questi ultimi e, nello specifico: il danno; il rapporto di servizio dei convenuti in
ragione del quale si sono verificate le condotte dannose; il nesso di causalità tra il comportamento doloso posto in essere dai convenuti e l'evento lesivo subito dall'Ente di appartenenza; l'elemento soggettivo del dolo.
Per quanto attiene la prima ipotesi di danno contestata dalla Procura ai due convenuti, ovvero il danno diretto alla Guardia di Finanza per essersi appropriati di denaro (euro 600,00) di cui gli stessi avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, il Collegio rileva che il M. ed il R. hanno effettivamente posto in essere la descritta attività illecita (si appropriavano di denaro che avrebbero invece dovuto confiscare). Di conseguenza, il dedotto danno diretto all'Amministrazione di appartenenza sussiste concretamente e deve essere quantificato nella somma oggetto di indebita appropriazione da parte degli odierni convenuti, ovvero euro 600,00.
In sintesi, per il danno diretto devono essere condannati in solido, il M. ed il R. al pagamento di euro 600,00, importo da rivalutare a decorrere dal 14 ottobre 2014 (momento in cui è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo.
Passando ora alla seconda ipotesi di danno deve evidenziarsi che secondo la Procura agente i convenuti con il proprio illecito comportamento avrebbero arrecato una grave lesione all'immagine dell'Amministrazione pubblica di appartenenza.
Sul punto, il Collegio precisa che, come è noto, il danno
all'immagine consiste nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (Sez. Lombardia n. 989 del 29 dicembre 2008). Si verifica pertanto una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (Sez. Lombardia n. 433 del 2 luglio 2008; Sez. II° n. 106 del 31 marzo 2008; SS.RR. n. 10 del 23 aprile 2003).
Sulla configurazione giuridica del danno all'immagine si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali condivisa da questo Collegio (SS.RR., n. 10/SR/QM del 23 aprile 2003; Sez. III° n. 392/A del 10 settembre 2003; Sez. I° n. 49/A del10 febbraio 2004; Sez. II° n. 27/A del 26 gennaio 2004; Sez I° n. 173/A del 21 giugno 2007; Sez. I° n. 66/A del 21 marzo 2007; Sez. II° n. 231 del 10 luglio 2007; Sez. I° n. 97 del 24 febbraio 2009; Sez. I° n. 202 del 7 maggio 2008).
Tanto precisato, si deve altresì rilevare che tutte le condotte illecite contestate agli odierni convenuti, per i quali gli stessi sono stati condannati in via definitiva, rientrano tra i reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I°, titolo II° del libro II° del codice penale.
Tanto premesso, questa Sezione ritiene che le condotte illecite, poste in essere dai convenuti, hanno certamente leso l'immagine della Guardia di Finanza in considerazione dell'indubbia ed intrinseca gravità dei fatti contestati.
In sostanza, gli odierni convenuti hanno piegato e mortificato l'appartenenza ad uno dei Corpi di Polizia militare più antichi e
qualificati, ai propri spregevoli interessi, utilizzando le funzioni del proprio grado per finalità delittuose. Pur considerando che i reati sono stati commessi da soggetti che non rivestivano un ruolo apicale all'interno del Corpo militare di appartenenza (il M. era Maresciallo Ordinario ed il R. è Brigadiere), l'immagine del Corpo ha subito, tuttavia, per l'inevitabile risonanza delle condotte delittuose dei responsabili, una effettiva, concreta e significativa lesione, la cui dimensione appare certamente significativa, tenuto anche conto del contesto in cui i fatti corruttivi si sono verificati.
In ordine alla sua quantificazione la Procura invoca la valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c. in relazione alla natura del comportamento posto in essere dal convenuto, al ruolo rivestito da questi presso l'Amministrazione di appartenenza, alla risonanza che i fatti hanno avuto in ambito giudiziario e sulla stampa. Pertanto, il Requirente ha inteso quantificare il danno in complessivi euro 7.360,00 ciascuno, pari al doppio dell'importo complessivo ricavabile dalla sommatoria delle singole utilità illecite percepite dai due convenuti, così come individuate nel procedimento penale.
A tal proposito, il Collegio ritiene più opportuno, nel caso di specie,
ai fini della quantificazione del danno all'immagine, prendere come riferimento solo la somma di euro 600,00 (oggetto del reato di peculato commesso dai due militari), in quanto risulta per tabulas dal rapporto fornito dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Seregno ed allegato alla segnalazione di danno erariale inviata alla Procura (cit. all. n. 1 del fascicolo della Procura) che “… il Mo M. ed il Br R., rispettivamente in data 8.10.2013 e 10.10.2013 spontaneamente restituivano la somma di € 1.540,00 cadauno che veniva sottoposta a sequestro, poi convalidato dall'AG, mediante la creazione di due libretti nominativi giudiziali a favore del Fondo Unico Giustizia”.
Ancora, questo Collegio deve rilevare che, differentemente da quanto argomentato dalla difesa del convenuto, le notizie stampa sono solo uno dei tanti elementi di valutazione del danno all'immagine e che pertanto non è possibile effettuare una quantificazione dello stesso limitandola alle sole notizie che coincidano con la verità processuale. Infatti, non può farsi a meno di considerare anche la stessa proiezione dell'immagine lesa all'interno dell'Amministrazione. Non si vede, quindi, quale differenza sostanziale ricorra, ai fini considerati, tra la vastità dell'eco dell'intera vicenda che ha visto coinvolto il convenuto, vicenda notevolmente veicolata dai mass media, e quella più ristretta che, comunque, colpisce il senso dell'onore e l'orgoglio di appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza dei tanti militari che esercitano con dignità e senso del dovere le funzioni demandate. Esiste, cioè, anche una proiezione interna della personalità giuridica dell'Ente-organo che, non di meno, viene ad essere incisa dagli
episodi penalmente rilevanti.
Inoltre, l'istanza di collocamento in congedo “a domanda” avanzata
dal M. in data 18 aprile 2014, avente decorrenza 22 aprile 2014 (all. n. 4 fascicolo della difesa) non può certo essere considerata come integralmente riparatoria del danno all'immagine recato, ma come elemento positivamente valutabile nell'ambito della complessiva valutazione equitativa di cui si è detto. Ciò perché, anche se il congedo
del M., su base volontaria, ha generato un effetto positivo sull'erario lo stesso non può essere utilizzato come strumento da parte del convenuto di mera compensazione del danno all'immagine arrecato in quanto basato su ragioni di natura personale che non coincidono certo con quelle tese alla rifusione del danno erariale contestato.
Ora nel caso di specie tale elemento valutabile favorevolmente, come detto, nei confronti del solo M. viene “neutralizzato” dalla circostanza avente invece effetto negativo sempre sulla posizione solo di quest'ultimo che questi risultava essere più alto in grado (Maresciallo Ordinario) rispetto al R. (Brigadiere) e dunque indubbiamente con compiti di maggiore responsabilità.
Infine non rileva l'eccezione difensiva circa la paventata indigenza economica del M. perché allo stato non sufficientemente documentata.
Pertanto, il Collegio tenendo conto, da una parte, della oggettiva gravità della vicenda, del comportamento socialmente riprovevole dei convenuti, della ripetitività degli episodi corruttivi, del notevole impatto sullo stato d'animo e sui sentimenti dell'opinione pubblica, della
risonanza sugli organi di stampa e, dall'altra, delle sole somme di denaro, al netto di quelle restituite, che risultano allo stato indebitamente percepite da entrambi i convenuti pari complessivamente ad euro 600,00, stabilisce la misura del danno all'immagine cagionato alla Guardia di Finanza in complessivi euro 1.200,00 (ovvero il doppio di euro 600,00) importo da rivalutare a decorrere dall'8 luglio 2014 (momento in cui è divenuta irrevocabile, nei confronti sia del M. che del R., la sentenza di applicazione della pena “patteggiata”, ex art. 444 e ss. del c.p.p.) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.
La natura dolosa dell'illecito, posto in essere in ossequio ad un preciso e reiterato disegno criminoso, giustifica la condanna in solido dei convenuti, che hanno tutti contribuito – ciascuno con riferimento ai compiti ed alle funzioni connesse ai rispettivi gradi gerarchici – alla realizzazione delle menzionate condotte illecite.
La condanna alle spese segue la soccombenza anche per il R. non costituito nel presente giudizio, sulla base del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000 e
recentemente Cass. Civ. Sez. VI° Ordinanza n. 373 del 13 gennaio
2015).
P. Q. M.
La Corte dei conti definitivamente pronunciando condanna i convenuti G. M. e G. R., in favore della Guardia di Finanza, al pagamento in solido:
- per il danno diretto di euro 600,00 (seicento//00), importo da rivalutare a decorrere dal 14 ottobre 2014 (momento in cui è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo;
- per il danno all'immagine di euro 1.200,00 (milleduecento//00), importo da rivalutare a decorrere dall'8 luglio 2014 (momento in cui è divenuta irrevocabile, nei confronti sia del M. che del R., la sentenza di applicazione della pena “patteggiata”, ex art. 444 e ss. del c.p.p.) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 478,11 (quattrocentosettantotto//11).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 novembre 2015.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
Eugenio Madeo Luisa Motolese
Depositata in Segreteria il 22/12/2015
IL DIRIGENTE 27-12-2015 17:45
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