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Sentenza

41^ stormo dell'aeronautica militare: insubordinazione con ingiuria continuata e...
41^ stormo dell'aeronautica militare: insubordinazione con ingiuria continuata e minaccia ad un inferiore continuata.
Cassazione penale, sez. I, 08/07/2015, (ud. 08/07/2015, dep.15/09/2015),  n. 37331 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. GIORDANO Umberto        -  Presidente   -                      
Dott. TARDIO   Angela         -  Consigliere  -                      
Dott. CASSANO  Margherita     -  Consigliere  -                      
Dott. MAZZEI   Antonella -  rel. Consigliere  -                      
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
Procuratore militare della Repubblica di Napoli; avverso la  sentenza 
del  19  novembre  2014  del  Giudice  dell'udienza  preliminare  del 
Tribunale militare di Napoli; nei confronti di: 
      C.F., nato ad (OMISSIS); 
                                  e 
            Ca.Ro., nato a (OMISSIS); 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal componente Antonella Patrizia Mazzei; 
sentito  il Pubblico Ministero presso questa Corte di Cassazione,  in 
persona  del  Sostituto Procuratore generale militare, Dott.  FLAMINI 
Luigi Maria, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; 
udito il difensore di             Ca.Ro., avvocato LECCE Giuseppe, 
il  quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto 
del ricorso. 
                 


Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 novembre 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli, qualificati come ingiuria (art. 226 c.p.m.p.) e minaccia (art. 229 c.p.m.p.) i fatti già contestati come insubordinazione con ingiuria continuata (art. 189 c.p.m.p. e art. 81 c.p., 1^ cpv.) e minaccia ad un inferiore continuata (art. 196 c.p.m.p. e art. 81 c.p., 1^ cpv.), ascritti rispettivamente a C.F. e Ca.Ro., il primo in servizio presso il 41^ stormo dell'aeronautica militare di (OMISSIS) con il grado di primo maresciallo e il secondo col grado (superiore) di primo maresciallo luogotenente, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati, come sopra riqualificati, perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo di cui all'art. 260 c.p.m.p..

Secondo il Giudice dell'udienza preliminare la lite tra i due marescialli che aveva determinato la minaccia del Ca. al C., con le parole "La prossima volta che mi superi a tre metri dal cancello ti butto fuori strada", e la risposta ingiuriosa del C. al Ca. "Passista di merda", si inseriva nel contesto di una lite privata tra i due ufficiali non attinente alla disciplina e al servizio dagli stessi prestato, con la conseguenza che non rilevava il rapporto gerarchico e i fatti commessi erano inquadrabili nelle fattispecie di ingiuria e minaccia semplici, soggette a condizione di procedibilità non sussistente.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica di Napoli, il quale denuncia violazione di legge e vizio della motivazione.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di condizioni per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il ricorrente rileva che, nel caso di specie, la lite con scambio di minacce e ingiurie tra i due ufficiali, era avvenuta a pochissimi metri dall'ingresso nella base militare di (OMISSIS) e che solo l'istruzione dibattimentale avrebbe potuto chiarire le reali ragioni di essa e l'eventuale preesistenza di contrasti tra i due imputati riconducibili a ragioni di servizio e disciplina militare.

Il procedimento, pertanto, avrebbe dovuto restare aperto agli approfondimenti dibattimentali dei quali non era possibile escludere, a priori, come ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare, sviluppi istruttori idonei a chiarire il contesto dei fatti ascritti, apoditticamente ritenuto in sentenza estraneo al servizio militare.

3. Il difensore del Ca., avvocato Giuseppe Lecce, ha fatto pervenire memoria il 22 giugno u.s., nella quale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di sentenza di non luogo a procedere, osserva che la vicenda non poteva ritenersi aperta ad alcun sviluppo istruttorio nella sede dibattimentale, giacchè i protagonisti di essa aveva già chiarito che lo scambio di minacce ed ingiurie era stato determinato esclusivamente dal sorpasso dell'autovettura del Ca. da parte di quella del C., in prossimità dell'ingresso nella base militare, con manovra ritenuta pericolosa dal primo, e, quindi, da ragioni esclusivamente private.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore militare è inammissibile perchè generico.

Esso, infatti, non indica le fonti probatorie, diverse dai protagonisti della vicenda, idonee a chiarire un contesto della lite diverso da quello meramente privato e, perciò, compatibile con i più gravi reati originariamente contestati, siccome attinenti alla violazione della disciplina militare; ne discende che non risulta sorretta da concreti argomenti la prognosi favorevole ad ulteriori sviluppi istruttori nella fase del giudizio, che si assume erroneamente negata nella sentenza di non luogo a procedere.

In proposito, questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del giudice dell'udienza preliminare, senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, nè i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poichè, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015, Bellissimo, Rv. 263256).

2. Si impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2015
Avv. Antonino Sugamele

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