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Sentenza

Abusiva introduzione nel sistema informatico denominato SER.P.I.CO, in dotazione...
Abusiva introduzione nel sistema informatico denominato SER.P.I.CO, in dotazione alle forze di polizia.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2016) 01-09-2016, n. 36370

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. MAZZEI Antonel - rel. Consigliere -

Dott. CASA Filippo - Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato da:

G.U.P. ROMA;

nei confronti di:

G.U.P. PALERMO;

con l'ordinanza n. 9213/2015 G.I.P. TRIBUNALE DI ROMA, del 26 novembre 2015;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Aldo;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che chiedeva dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo.2
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2014 il G.U.P. del Tribunale di Palermo, in accoglimento di eccezione del P.M., dichiarava la propria incompetenza per territorio ai sensi degli artt. 21 c.p.p. e ss. nel procedimento a carico di M.A. e M.G., in ordine ai reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1 e art. 326 c.p. e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il G.U.P. rilevava che il reato più grave contestato agli imputati era quello previsto dall'art. 615 ter c.p. e, pertanto, ai sensi dell'art. 16 c.p., doveva farsi riferimento al luogo di consumazione di tale reato, per determinare la competenza territoriale.

Il G.U.P. osservava che, in riferimento a tale imputazione, agli imputati era contestata l'abusiva introduzione nel sistema informatico denominato SER.P.I.CO, in dotazione alle forze di polizia.

2. Nell'ambito di detto procedimento la difesa aveva rilevato che, con riferimento all'acquisizione illegale di dati riservati al Sistema di informazione, il locus commissi delicti doveva essere determinato in relazione al luogo di ubicazione del server e non a quello di inserimento dei dati o delle credenziali, che consentivano l'introduzione nel sistema.

Nel caso in esame pertanto, doveva individuarsi il luogo di consumazione del reato in Roma, luogo ove era situato il server del Servizio per i servizi al Contribuente (SER.P.I.CO).

3. Con ordinanza del 26 novembre 2015, il G.U.P. del Tribunale di Roma, in accoglimento di eccezione difensiva, dichiarava la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 30 c.p.p., in favore dell'autorità giudiziaria di Termini Imerese e sollevava conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, cui disponeva trasmettersi gli atti.

Il G.U.P. si richiamava all'orientamento di cui alla recente pronunzia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2015 n. 17325), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico è quello del luogo del soggetto in cui si trova il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente.

Nel caso in esame, pertanto, essendo l'accesso abusivo al sistema SER.P.I.CO. avvenuto da terminale remoto collocato in (OMISSIS), la competenza doveva spettare al G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3-quinquies.

4. Con memoria successivamente depositata la difesa di M.A. e M.G. aderiva alle valutazioni del G.U.P. del Tribunale di Roma.
Motivi della decisione

1. Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità in rito del conflitto.

2. E' indubbia l'esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento.

La condizione di stallo è insuperabile senza l'intervento di questa Suprema Corte.

3. Allo stato, competente a conoscere il procedimento è il G.U.P. del Tribunale di Palermo.

La questione da cui il contrasto trae scaturigine è stata rimessa e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015 n. 17325, Rv. 263020), al cui principio si ritiene di aderire.

Infatti, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la parola chiave o, altrimenti, eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare, per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso. E' irrilevante, di converso, il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale).

3. Da ciò, e avuto riguardo alla prospettazione indicata nel tema di contestazione, si apprende che la condotta sarebbe stata commessa dal soggetto attivo, sfruttando le credenziali di accesso al sistema informatico, attribuitegli nella qualità di dipendenti del Comando della Guardia di finanza Provinciale di Bologna.

Alla luce delle considerazioni svolte la competenza ratione loti va fissata, attribuendo rilevanza ai dati di cui si dispone, attraverso la individuazione dei fatti dedotti nell'imputazione. L'accesso, operato attraverso l'impiego delle credenziali, da parte dell'imputato, in servizio presso la Compagnia della Guardia di finanza di (OMISSIS), utilizzando il terminale allocato nella sede di servizio (da cui era abilitato ad operare il militare) segna il locus commissi delic. 4. Va, pertanto, dichiarata la competenza per territorio del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016
Avv. Antonino Sugamele

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