Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) - Corpo guardie di P.S. (ora Polizia di Stato) - Trasferimenti - Personale con figli di età inferiore a tre anni - Assegnazione temporanea ad altra sede - Ex art. 42-bis, d.lg. n. 151 del 2001 - Applicabilità.
T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 22/04/2016, n. 1166
Il beneficio della temporanea assegnazione ad altra sede, di cui all'art. 42-bis, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, non è riservato al solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, con figli di età inferiore a tre anni, ma è applicabile anche al personale militare e delle Forze di polizia con identico carico familiare. Ciò perché, salvo specifiche, espresse, eccezioni, non recate dall'art. 42-bis citato, detta disposizione, nell'utilizzare l'ampia nozione di “dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, induce a ritenere compresi nel campo di applicazione della norma anche il personale in regime di diritto pubblico, siccome anch'esso titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una di dette amministrazioni, per quanto, ovviamente, organizzato in modo peculiare.
13-08-2016 22:04
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