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Sentenza

Aspirante carabiniere trovata 1 cm meno dell'altezza minima richiesta dal bando....
Aspirante carabiniere trovata 1 cm meno dell'altezza minima richiesta dal bando. Inutile sostenere che durante la ferma prefissata nell'esercito era stata valutata l'altezza pari a 1,61 mt
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 luglio – 1 agosto 2016, n. 3463
Presidente Anastasi – Estensore Greco

Fatto

La signora -omissis- ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lei proposto per l'annullamento della propria esclusione dal concorso per il reclutamento di 342 Allievi Carabinieri effettivi, indetto dal Comando Generale dell'Arma con bando del 2 gennaio 2014, nonché del retrostante giudizio di inidoneità.
Con unico articolato motivo ha dedotto: illegittimità/erroneità della gravata pronuncia; carenza/erroneità/illogicità della motivazione della sentenza impugnata, violazione/falsa applicazione degli artt. 579, 580, 582 e 587 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr. 66, violazione/falsa applicazione del bando di concorso nonché delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso”; violazione/falsa applicazione dei principi e norme regolanti la procedura concorsuale de qua, tra cui l'art. 10, comma 4, del bando di concorso; violazione/falsa applicazione del decreto 4 aprile 2000, nr. 114 (“Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare”) nonché delle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005; violazione/falsa applicazione del d.lgs. nr. 66 del 2010; violazione dell'art. 24 Cost.; difetto di motivazione degli atti impugnati; eccesso di potere per difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti e perplessità; travisamento della realtà; erroneità dell'accertamento della statura della ricorrente; irragionevolezza, incongruità; contraddittorietà; violazione dell'art. 97 Cost., dei principi del giusto procedimento, della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi verificazione tecnica al fine di conoscere l'esatta misura della statura della stessa ricorrente.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, depositando documentazione.
Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2015, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
All'udienza del 7 luglio 2016, dopo che l'appellante ha ulteriormente sviluppato con apposita memoria la propria tesi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Diritto

1. L'odierna appellante, signora -omissis-, già in forza all'Esercito quale volontaria in ferma prefissata di un anno e quindi in rafferma, ha partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 342 Allievi Carabinieri effettivi, indetto con bando del Comando Generale dell'Arma del 2 gennaio 2014 e riservato, ai sensi dell'art. 2201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno, raffermati ovvero in congedo (oltre che, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo).
Superate le prove scritta e di efficienza fisica, l'istante è stata però dichiarata inidonea all'esito degli accertamenti sanitari, essendo risultata di statura pari a cm 160, inferiore a quella minima di cm 161 richiesta dal bando; un successiva istanza di riesame in autotutela del provvedimento di esclusione ha avuto riscontro negativo.
2. Per questo, l'istante ha proposto ricorso giurisdizionale, lamentando l'erroneità degli accertamenti che avevano determinato la sua esclusione.
3. Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., l'adìto T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso.
4. Nell'odierno appello, l'interessata torna a lamentare l'erroneità delle conclusioni relative alla misurazione della sua statura, criticando le conclusioni del primo giudice e insistendo perché sia disposto un approfondimento istruttorio tramite verificazione, al fine di prevenire a una precisa misurazione.
5. L'appello va però respinto, non apparendo le istanze suindicate meritevoli di favorevole delibazione.
6. Ed invero, con riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle risultanze degli accertamenti tecnici condotti ai fini dell'arruolamento dei militari, va richiamato il consolidato indirizzo di questo Consiglio di Stato, dal quale in questa sede non si ravvisa motivo per discostarsi, secondo cui le condizioni psico-fisiche rilevanti sono e restano unicamente quelle verificate al momento della visita psico-fisio-attitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi (cfr., ex plurimis e solo fra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 28 agosto 2015, nr. 4024; id., sez. III, 5 marzo 2013, nr. 1326; id., sez. IV, 20 settembre 2012, nr. 5039).
Ne discende che, almeno di regola, è escluso che l'organo giurisdizionale possa “surrogare”, attraverso una propria verificazione tecnica, gli accertamenti ritualmente compiuti dall'Amministrazione tramite le strutture all'uopo preposte.
I precedenti in senso contrario, invocati dall'odierna istante e ben noti a questa Sezione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, nr. 814), riguardano fattispecie eccezionali nelle quali vi era fondata (e oggettiva) ragione di dubitare della correttezza e precisione della misurazione effettuata dall'Amministrazione, in tal modo aprendosi la via a un accertamento tecnico in sede giudiziale.
Nel caso di specie, invece, l'istante non ha fornito neanche un principio di prova dell'asserita erroneità della misurazione eseguita in sede concorsuale (quale sarebbe stata, ad esempio, la vetustà o inadeguatezza dell'apparecchiatura impiegata), limitandosi a supportare il proprio assunto col richiamo ad altre misurazioni, eseguite sia prima che dopo quella per cui è causa, dalle quali sarebbe risultata una statura superiore e rientrante nel limite stabilito dal bando; trattasi però di rilievi per nulla dirimenti, atteso che la statura è un dato notoriamente soggetto a minime variazioni, in dipendenza di svariate condizioni (esercizio fisico, situazioni di salute, finanche dati connessi alle stagioni ed all'orario del giorno), di modo che in alcun modo può dirsi dimostrata, neanche a livello indiziario, la fallacia della misurazione eseguita in occasione del concorso.
7. Così stando le cose, non potendo accedersi alla richiesta istruttoria formulata nell'appello, s'impone una pronuncia di reiezione dello stesso.
8. In considerazione del mancato svolgimento di difese da parte dell'Amministrazione appellata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Avv. Antonino Sugamele

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