Buona condotta. Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 26/01/2004, n. 713
Il requisito della "buona condotta" richiesto dall'art. 91, comma 1, lett. a) del r.d. n. 484 del 1936 per l'avanzamento a scelta dei militi, graduati e sottufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, va accertato dalla p.a. con riguardo alla personalità complessiva del soggetto e non a singoli episodi, soprattutto se, come nella specie, risalenti nel tempo. Ne consegue l'insufficienza del richiamo ad un precedente penale per dedurre automaticamente e senza una seria comparazione con il comportamento dell'interessato, precedente e successivo a siffatta vicenda, l'insussistenza della buona condotta, segnatamente se non sono stati considerati il lasso di tempo intercorso e la riabilitazione.
11-09-2016 15:35
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