Capitano di vascello della Marina Militare impugna la graduatoria del quadro di avanzamento al grado di Contrammiraglio per l'anno 2014.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Jessica Quatrale, Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Cardarelli in Roma, Via G.Pierluigi da Palestrina, 47;
contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Direzione Marittima di Venezia, Stato Maggiore Marina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
N.M., P.G.V.;
per l'annullamento
- della nota prot. (...) dell'8.6.2015 del Ministero della Difesa con la quale è stato comunicato l'esito del quadro di avanzamento a Contrammiraglio della Marina Militare per l'anno 2015;
- del messaggio e-mail inviato in data 24.01.2014 dal Direttore Marittimo del Veneto, con il quale è stata trasmessa la graduatoria di merito dei Capitani di Vascello (CP) valutati per la promozione al grado di Contrammiraglio, per l'anno 2014;
- della graduatoria relativa ai predetti quadri d'avanzamento;
- dei giudizi valutativi espressi, e dei verbali della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare Italiana - anno 2014 e 2015;
- della determina datata 21.2.2014, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare;
- del prospetto dei Capitani di Vascello (CP) RN SPE inclusi nell'aliquota di ruolo per l'anno 2014 e giudicati idonei (allegato n. 2 al verbale n. 4/S datato 13.1.2014 della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare Italiana);
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa Stato, Maggiore Marina, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Direzione Marittima di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente, capitano di vascello della Marina Militare, in servizio presso il Corpo delle Capitanerie di Porto, ha impugnato la graduatoria del quadro di avanzamento al grado di Contrammiraglio per l'anno 2014 (posizionato al 9 posto su 2 ufficiali utilmente scrutinati con punteggio di 29,00).
Nel ricorso ha evidenziato in particolare: la mancata preventiva individuazione da parte della Commissione di avanzamento dei criteri di valutazione, nonché l'inadeguata valutazione dei suoi precedenti di carriere (sempre valutato eccellente) e il deteriore posizionamento in graduatoria rispetto al precedente scrutinio.
Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio il 9 maggio 2014.
Con motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2014, a seguito dell'esito di una sua istanza di accesso, ha poi censurato lo stesso quadro per l'eccesso di potere in senso assoluto e relativo desumibile dall'operato della stessa Commissione (non uniformità dei criteri applicativi dei principi indicati nel D.Lgs. n. 66 del 2010 e nel DPE n. 90/2010 - disparità di trattamento relativamente ad altri due ufficiali utilmente collocati in graduatoria: M. e V.).
Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 28 gennaio 2015, a seguito dell'esito dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 7673/2014, ha prospettato ulteriori motivi di gravame in ordine al quadro di avanzamento oggetto del ricorso introduttivo (con riferimento ad altri ufficiali positivamente graduati e alla prevalenza del suo curriculum professionale).
Con ordinanza collegiale n. 764/2015 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare del ricorrente. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2165/2015, ha invece accolto l'appello nei confronti della stessa in ragione del danno conseguente al suo prossimo collocamento in congedo.
L'Avvocatura dello Stato ha per ultimo depositato una memoria il 18 giugno 2015.
Con motivi aggiunti depositati il 6 ottobre 2015, il ricorrente ha infine impugnato anche il successivo quadro di avanzamento del 2015 (8 con punteggio di 29/30), lamentandone la sua illegittimità derivata dalla mancata iscrizione nel 2014, cioè, nella sostanza, per gli stessi profili già denunciati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell'11 novembre 2015.
2. Il Collegio ritiene il ricorso ed i relativi motivi aggiunti infondati.
Il ricorrente lamenta in primo luogo la mancata predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di avanzamento.
Tuttavia, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di quadri di avanzamento tali criteri sono esclusivamente quelli indicati nel codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), in particolare nell'art. 1058 (norma che ha trascritto nel codice il precedente art. 26 della L. n. 1137 del 1955).
Né dalla documentazione versata agli atti del giudizio è possibile rilevare un contrasto tra la valutazione operata dalla Commissione e i precedenti di carriera del ricorrente.
Dall'esame dei giudizi operati dalla Commissione di avanzamento non emergono infatti evidenti aspetti di incoerenza o irragionevolezza ovvero errori o utilizzo di criteri impropri.
La valutazione della stessa Commissione di avanzamento dei titoli culturali e militari, dei corsi frequentati, degli incarichi disimpegnati, delle decorazioni, onorificenze e ricompense del ricorrente risulta coerente ai criteri indicati dagli artt. 25 e 26, comma 2, della L. n. 1137 del 1955.
Più in particolare, emerge, dalle schede di valutazione del ricorrente, che i membri della Commissione non sempre hanno attribuito ai diversi indici un giudizio apicale.
D'altra parte, egli nel corso della carriera ha riportato sei qualifiche non apicali di "superiore alla media" e in diverse schede valutative, pur avendo riportato la massima qualifica finale, non è stato giudicato con le più elevate aggettivazioni possibili. Inoltre, nei corsi basici non ha riportato risultati di spicco.
Quello che appare è che comunque sono stati considerati tutti i suoi titoli e i precedenti di carriera, compresi, come sopra evidenziato, i giudizi non sempre di preminenza assoluta.
Quanto al richiamo al possesso di ottime note caratteristiche e di benemerenze va rilevato che lo stesso non costituisce elemento autonomamente sufficiente per l'attribuzione di un punteggio elevato, dovendo la Commissione, nell'attribuzione del punteggio, esprimere un giudizio di valore secondo parametri di ampia discrezionalità, tanto più nella promozione agli alti gradi della gerarchia militare, gradi che presuppongono la necessità di scegliere soggetti estremamente qualificati per l'esercizio delle complesse e delicate funzioni di alto comando. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3367/2012).
Con riferimento alla lamentata contraddittorietà tra i profili della carriera del ricorrente e la valutazione riportata, va dunque rilevato che non risultano macroscopici elementi desunti dal libretto personale e dallo stato di servizio tali da evidenziare l'assoluta inadeguatezza del punteggio attribuito.
Anche sotto il profilo del dedotto eccesso di potere in senso relativo, la Commissione di avanzamento non appare essere incorsa in giudizi non omogenei.
In particolare, in relazione agli ufficiali contro interessati posizionati utilmente in graduatoria, non può ritenersi sussistente una disparità di punteggio tale da rendere in concreto censurabile una differenza di apprezzamento tra i diversi titoli ed incarichi svolti.
Si tratta infatti di differenze di punteggio apprezzabili tanto che il ricorrente non si è posizionato utilmente sia per il 2013, sia per il 2014.
Come normalmente avviene nei quadri per la promozione ad ufficiale superiore, la differenza di punteggio tra gli scrutinati, anche quando è minima, è difficilmente valutabile ai fini della sussistenza dell'eccepito eccesso di potere in senso relativo. Ciò a maggior ragione nel caso di specie dove all'assenza di puntuali evidenze si aggiunge una differenza di punteggio apprezzabile.
Più in generale, va rilevato che la promozione a scelta non è comunque caratterizzata dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi.
Pertanto, l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ognuno degli interessati nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito.
La Commissione in sostanza opera un giudizio globale sulla base delle singole voci di valutazione sicché non è possibile scindere i singoli elementi, come prospetta il ricorrente, per conferirvi individualmente un rilievo decisivo nel giudizio unitario.
Nel contesto sopra delineato, il sindacato del giudice è dunque circoscritto all'eventuale riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio, tali da comportare il vizio della funzione sia in senso assoluto che relativo.
Relativamente poi alla circostanza che il ricorrente ha riportato una posizione nel quadro 2014 inferiore a quella raggiunta nel 2013 va rilevato che trattandosi di uno scrutino per merito assoluto è del tutto fisiologico che possano risultare punteggi non esattamente coincidenti tra un quadro ed un altro, stante l'autonomia di ciascuna valutazione.
L'indagine va quindi fatta non sul dato della cristallizzazione di graduatorie precedenti, ma sugli elementi che giustificano una diversa valutazione.
Quanto al lamentato eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'intimata Amministrazione nell'inadeguata valutazione dei precedenti di carriera del ricorrente anche in relazione agli altri ufficiali utilmente scrutinati, in particolare M. e V., lo stesso non appare suffragato dalle risultanze della documentazione di servizio depositata agli atti del giudizio anche in seguito all'ordine istruttorio di questo Tribunale.
Dall'esame dei giudizi operati dalla Commissione di avanzamento non emergono infatti evidenti aspetti di incoerenza o irragionevolezza ovvero errori o utilizzo di criteri impropri.
La valutazione della stessa Commissione di avanzamento dei titoli culturali e militari, dei corsi frequentati, degli incarichi disimpegnati, delle decorazioni, onorificenze e ricompense del ricorrente risulta anche in questo caso coerente ai criteri indicati dagli artt. 25 e 26, comma 2, della L. n. 1137 del 1955.
In ordine al dedotto vizio della funzione in senso relativo, è opportuno ricordare che per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II, n. 1000/2010) il sindacato sulla valutazione degli avanzamenti in senso comparativo, cioè in relazione agli altri ufficiali scrutinati, è ammissibile solo laddove sia utile a far emergere una valutazione abnorme e differente di un medesimo titolo posseduto.
Il ricorrente si sofferma su tale comparazione senza tuttavia dimostrare l'esistenza di tale abnorme e differente valutazione. Né può colmare questa mancanza l'operato raffronto tra titoli e qualità tendente a dimostrare discrasie tra i vari elementi del giudizio, tenuto conto che le stesse se non dimostrano, come detto, un'abnormità del giudizio, non possono venire in rilievo nella necessaria visione di insieme (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4347/2012) e nell'ampio profilo discrezionale che caratterizza la valutazione.
D'altra parte, l'intera normativa che regola la modalità di valutazione degli ufficiali non prevede la comparazione tra gli scrutinandi, ma richiede la valutazione in assoluto di ciascuno attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina la posizione in graduatoria. Ne consegue che la mancanza di uno o più titoli può essere compensata da altra documentazione ritenuta equivalente o superiore a giudizio della Commissione secondo l'ampia discrezionalità riconosciuta alla stessa dall'ordinamento di settore (a maggior ragione nella promozione ad un grado apicale).
Peraltro, i due ufficiali presi a riferimento, come risulta dalla documentazione depositata dall'Amministrazione, sono stati valutati per caratteristiche migliori (M. solo quattro giudizi "superiore alla media", ha conseguito, oltre la laurea in giurisprudenza, l'abilitazione all'esercizio della professione ed ha frequentato corsi per la difesa NBC; V. ha conseguito sempre risultati superiori al ricorrente ed ha riportato il giudizio di ottimo al corso ISSMI).
Per ultimo, non sussiste di conseguenza alcun profilo di illegittimità derivata anche con riferimento al quadro di avanzamento per il 2015.
3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione che liquida nella misura complessiva di Euro 2.000,00(duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
24-01-2016 15:17
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