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Sentenza

Cappellani militari - Sanzioni disciplinari ecclesiastiche - Da cui consegua la ...
Cappellani militari - Sanzioni disciplinari ecclesiastiche - Da cui consegua la sospensione disciplinare dall'impiego - Mancata previsione della durata della sanzione - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 24/05/2016,  n. 173
   Dalla lettura dell'art. 1575 d.lg. n. 66/2010 - che dispone: "le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico" - si evince, senza margini di dubbio, che nella sanzione disciplinare in oggetto deve essere stabilito un termine. Diversamente opinando, la sanzione della sospensione dall'impiego non si distinguerebbe dal diverso istituto della cessazione dal servizio permanente, disciplinato dai successivi artt. 1577 e ss.. Nella specie, l'autorità militare non poteva certamente sindacare la valutazione ecclesiastica espressa dall'Ordinario Militare per l'Italia sulla inidoneità sacerdotale del ricorrente, ma aveva comunque l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti, previsti dalla legislazione italiana, ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare di cui al citato art. 1575. Pertanto, è in contrasto con la norma citata il decreto ministeriale di sospensione disciplinare dall'impiego che non prevede la durata della sanzione.
Avv. Antonino Sugamele

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