Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Carrista dell'esercito italiano impugna il diniego del riconocoscimento della ca...
Carrista dell'esercito italiano impugna il diniego del riconocoscimento della causa di servizio.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 04/05/2016, (ud. 10/02/2016, dep.04/05/2016),  n. 462
    Vedi massime correlate

Classificazione:

    IMPIEGATI DELLO STATO - Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo - - in genere

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna     
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2011, proposto da:   
-OMISSIS-,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Carlo  Parente,  con
domicilio eletto presso -OMISSIS- in Bologna, Viale G.Vicini  32  c/o
Caserma Mameli;                                                      
                               contro                                
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso per legge  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  anche
domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;                         
Ministero Economia e Finanze-Comitato di Verifica  per  le  Cause  di
Servizio;                                                            
                         per l'annullamento                          
- del decreto della Direzione  Generale  della  Previdenza  Militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati  -II^
Reparto-7^ Divisione n. 1158/C, datato 14.5.2010 e notificato in data
14.1.2011;                                                           
- del parere con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio
ha deliberato il rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio, in ordine alle patologie da cui è affetto il ricorrente;
- di ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e/o  conseguente  ivi
espressamente compreso il verbale n. 013921 del 5.8.2008,  deliberato
dalla C.M.O di Firenze.                                              
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016  il  dott.
Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori Laura Paolucci.;       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, sottufficiale dell'Esercito italiano, assegnato al Reparto Comando Supporti Tattici "Friuli" di Bologna, con specializzazione di "carrista" dal 1981, impiegato anche nella mensa di servizio, impugna il diniego di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 4 giugno 2009, per le seguenti patologie: -OMISSIS-in L3-L4; esiti di -OMISSIS-. Solo gli esiti di -OMISSIS-venivano riconosciuti dipendenti da evento traumatico occorso per causa di servizio, e conseguentemente indennizzati.

In fatto, il ricorrente assume di avere partecipato, quale capo-carro, a tutte le esercitazioni in qualsiasi condizione atmosferica, di avere subito lunghi spostamenti su automezzi, di essere quotidianamente salito e sceso da carri armati trasportando pesi e maneggiando solventi senza protezioni; quale addetto alla mensa, di avere sempre svolto manualmente pesanti operazioni di carico e scarico e di essere stato esposto a frequenti sbalzi termici, per entrare e uscire da celle frigorifere e cucine.

Poiché al momento dell'arruolamento il ricorrente non era affetto da alcuna delle suindicate patologie, mentre gli strapazzi fisici e disagi climatici subiti per prestare il servizio sono stati riconosciuti dalla C.M.O. nel 1989 e nel 2001 (ai fini del riconoscimento della -OMISSIS- come dipendente dal servizio), e dal Servizio sanitario del 6° Reggimento Bersaglieri nel '99 (ai fini del riconoscimento della -OMISSIS-come dipendenti), non si comprenderebbe perché tali risultanze istruttorie siano state trascurate dal Comitato di Verifica, né su quali altre si basi l'opposto convincimento di non dipendenza.

Resiste l'amministrazione.

Preliminarmente va rilevato che la competenza degli organi sanitari militari è esclusivamente diagnostica, cioè si esaurisce nell'accertamento delle patologie e nella loro valutazione ai fini della ascrivibilità alla pertinente tabella e categoria indennitaria. Per tutto quanto riguarda la individuazione e descrizione delle concrete circostanze, condizioni e modalità di prestazione del servizio, la competenza non può che appartenere invece agli uffici che per posizione e funzione istituzionale ne hanno diretta conoscenza (in primis i superiori gerarchici dell'istante), mentre la valutazione del possibile nesso causale tra gli uni (fatti e condizioni di servizio rappresentate dai superiori gerarchici e/o dimostrati dall'interessato) e le altre (patologie accertate dalla C.M.O.) è riservata esclusivamente al Comitato di Verifica (giurisprudenza pacifica).

Nella fattispecie, a parte pareri apodittici ed assolutamente generici di dipendenza da esposizione a condizioni disagevoli e fattori climatici avversi (così genericamente indicati nel '89 dalla C.M.O., ma non risultanti dalle relazioni dei superiori), agli atti non vi è assolutamente nulla sulle concrete modalità e circostanze di prestazione del servizio, eventualmente gravose, rischiose ed eccedenti le ordinarie condizioni, che dovessero essere considerate dal Comitato per valutarne la possibile efficacia causale o concausale; anzi, in relazione alle domande del '89 e '98 (in atti), i reparti hanno espressamente precisato che l'istante non veniva impiegato in attività addestrative o comunque operative esterne ma solo nella mensa, e che pertanto è solo in questo servizio che potrebbero essere ricercate eventuali condizioni avverse (si ripete, non specificate in alcuna nota o relazione amministrativa acquisita al procedimento).

Deve dunque senz'altro concludersi che dalle risultanze istruttorie non emergevano fatti o circostanze di servizio trascurati dal Comitato e tali da ingenerare un suo onere di valutazione e motivazione in ordine ad una loro eventuale efficacia patogenetica.

Pertanto il ricorso è respinto.

Spese compensate in via equitativa con riguardo alla natura della controversia.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 MAG. 2016.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza