Da quando decorre il termine di cui all'articolo 260 cpmp per la tempestività della richiesta di procedimento?
Cassazione penale, sez. I, 03/03/2015, (ud. 03/03/2015, dep.25/03/2015), n. 12567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani - Presidente -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. SANDRELLI Giacomo - Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
S.T. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 596/2013 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di ROMA,
del 29/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FLAMINI L.M., che ha chiesto
l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti
al Gup del Tribunale di Roma;
Udito il difensore Avv. CANCELLARA MONTESANO M., che ha chiesto il
rigetto del ricorso. del Procuratore Generale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Roma, in data 29.5.2014, dichiarava, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di S.T. in relazione al reato di diffamazione di cui all'art. 227 c.p.m.p. contestato al capo a) per intempestività della richiesta di procedimento ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p..
In particolare, rilevava che la richiesta di procedimento era stata avanzata dal comandante del corpo in data 21.9.2012, ben oltre il mese dalla data del fatto del 4.7.2012; riteneva irrilevante che il comandante avesse dichiarato di avere avuto notizia del fatto soltanto a seguito di segnalazione della Procura militare, atteso che la tempestiva comunicazione di fatti di possibile rilievo penale da parte della catena di comando del militare coinvolto in vicende suscettibili di essere valutate a fini penali costituisce adempimento istituzionale posto a carico della superiore della scala gerarchica la cui inosservanza o il cui tardivo esercizio non possono ritorcersi in danno dei soggetti interessati che potrebbero rimanere soggetti a tale vincolo senza effettivi limiti di tempo. Evidenziava, altresì, che l'art. 237 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare espressamente prescrive di trasmettere copia di tutte le informative al comandante del corpo in modo da consentirgli fin da subito, nell'immediatezza dei fatti, l'esercizio delle prerogative di legge in materia di reati militari.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale militare della repubblica presso la Corte militare di appello, denunciando la violazione di legge.
Afferma che la lettera dell'art. 260 c.p.m.p. dispone che il termine per proporre la richiesta di procedimento decorre dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato, formulazione del tutto incompatibile con l'interpretazione proposta dal giudice che fa riferimento alla data in cui si è verificato il fatto. Contesta che la richiamata disposizione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, art. 237, di natura organizzativa interna, possa avere effetti sulla decorrenza del termine fissato all'art. 260 citato.
Nella specie, il comandante del corpo ha attestato di avere ricevuto conoscenza del fatto in data 18.9.2012, all'atto della ricezione della nota della Procura militare di Roma del 13.9.2012 ed ha avanzato la richiesta di procedimento il 21.9.2012, quindi tempestivamente.
3. Con memoria in data 11.2.2015, S.T. chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale, rilevando che il comandante del corpo aveva ricevuto notizia del fatto accaduto il (OMISSIS) attraverso la informativa della Compagnia dei carabinieri di Cassino del 9.8.2012, contenuta negli atti del processo - allegata alla memoria - che era stata inviata anche al comandante del corpo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.
Testualmente l'art. 260 c.p.m.p. dispone che il termine di un mese entro il quale può essere proposta la richiesta di procedimento decorre dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato, di tal che, non può farsi riferimento alla data in cui si è verificato il fatto.
Del resto, poichè la richiesta di procedimento è una facoltà che spetta esclusivamente al comandante del corpo di appartenenza organica del militare cui è attribuito l'apprezzamento, nel rispetto delle tradizioni e dello spirito del corpo, delle circostanze del fatto e della personalità del colpevole, al fine di accertare se sia opportuno o meno perseguire condotte di limitato disvalore, contemplate nei reati individuati dal citato art. 260, il termine per l'esercizio di tale facoltà non può che decorrere dal momento in cui il fatto sia venuto effettivamente a conoscenza di chi a tanto è legittimato. (Sez. 1^, n. 12127 del 28/10/1985, Barbagallo, rv.
171370; Sez. 1^, n. 22699 del 14/04/2004, Cogoni, rv. 228506).
Allo stesso modo, d'altro canto, avviene per il termine per la proposizione della querela che decorre dal momento in cui il titolare del potere di querela abbia conoscenza del fatto e del suo autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (Sez. 2^, n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, rv. 261326).
Nel caso di specie - come correttamente rilevato dal ricorrente - il comandante del corpo ha attestato di avere ricevuto conoscenza del fatto in data 18.9.2012, all'atto della ricezione della nota della Procura militare di Roma del 13.9.2012, e la richiesta di procedimento è stata avanzata tempestivamente il 21.9.2012.
All'evidenza, la circostanza dedotta dal S. con la memoria difensiva che il comandante del corpo avesse ricevuto notizia del fatto prima del 18.9.2012 attraverso la informativa della Compagnia dei carabinieri di Cassino del 9.8.2012, è questione di fatto - eventualmente verificabile se adeguatamente allegata dall'interessato - sulla quale nella specie il giudice non ha argomentato, essendosi, invece, limitato ad affermare che era decorso il termine dalla data del fatto e che il titolare del potere di richiesta avrebbe dovuto saperlo prima di quanto ha affermato.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Gup del Tribunale militare di Roma.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gup del Tribunale militare di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015
04-10-2016 22:03
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