Esclusione concorso per il reclutamento di n. 852 allievi finanzieri: era stato segnalato a bordo di autovettura con altri tre giovani, sulla persona di due dei quali furono rinvenuti complessivi grammi 6 di hashish e i quattro giovani avrebbero ammesso, secondo quanto riportato nel verbale, di averla acquistata da uno spacciatore di Caserta per farne uso.
Consiglio di Stato, sez. IV, 12/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep.12/08/2016), n. 3621
GUARDIA DI FINANZA - Allievi finanzieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caputi, e presso
lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Sardegna n. 14 (studio legale avv. Ernesto Stajano), per mandato a
margine dell'appello;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante
generale in carica;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e
presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n.
12420 del 4 novembre 2015, resa tra le parti, con cui è stato
rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1455/2011, proposto per
l'annullamento della determinazione n. 0019702/11 del 24 gennaio
2011, recante esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 952 allievi finanziari per difetto del requisito
di condotta di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del bando
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di
Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons.
Leonardo Spagnoletti e uditi per l'avv. Caputi per l'appellante e
l'avvocato dello Stato Garofoli per le Autorità appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.) L'interessato, già volontario in ferma annuale prosciolto, ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 852 allievi finanzieri e ne è stato escluso per difetto del requisito di condotta di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del bando (possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ossia condotta incensurabile), perché nel 2004 fu oggetto di segnalazione all'U.T.G. di Caserta da parte dei CC della Stazione di Amorosi, ai sensi dell'art. 75 comma 2 d.P.R. n. 309/1990 (possesso di modica quantità per uso personale non terapeutico: nell'occasione si trovava a bordo di autovettura con altri tre giovani, sulla persona di due dei quali furono rinvenuti complessivi grammi 6 di hashish e i quattro giovani avrebbero ammesso, secondo quanto riportato nel verbale, di averla acquistata da uno spacciatore di Caserta per farne uso).
A seguito di sospensiva, è stato ammesso con riserva prima alla ferma quadriennale e poi avviato al corso di formazione quale allievo finanziere.
Con la sentenza in epigrafe, richiamati i prevalenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa anche di appello circa la rilevanza di episodio isolato relativo a detenzione e consumo di sostanze psicotrope, il ricorso è stato rigettato.
A seguito della sentenza, è stata quindi disposta, a scioglimento della riserva, l'esclusione dal concorso e la dimissione dal corso in data 10 dicembre 2015.
2.) Nell'appello si contesta diffusamente la sentenza, sostenendo che il verbale dei C.C. non può costituire ex se base probatoria sufficiente, l'episodio è isolato e risalente nel tempo allorquando era minorenne, nelle successive visite per l'ammissione alla ferma annuale e quadriennale non è mai risultato positivo per l'uso di sostanze stupefacenti, ha svolto la ferma annuale in modo lodevole, ricevendo un encomio (semplice).
Con ordinanza cautelare n. 570 del 19 febbraio 2016, ritenuto non sfornito di fumus l'appello "in relazione alle specifiche circostanze di fatto", l'istanza cautelare è stata accolta ai fini della riammissione dell'appellante alla frequenza del corso, con fissazione dell'udienza pubblica di discussione del 5 maggio 2016.
Con memorie depositate il 10 e 16 febbraio 2016 le Autorità appellate hanno dedotto l'infondatezza del gravame, richiamando la giurisprudenza in ordine alla rilevanza anche di isolato episodio.
Con memoria difensiva depositata il 4 aprile 2016 l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza pubblica del 5 maggio 2016 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.) L'appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve annullarsi il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri.
Il Collegio non ignora che il più recente orientamento della giurisprudenza sezionale abbia ritenuto giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione a episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riallacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente, che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848).
In effetti la valutazione dell'incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale "normali" e "regolari".
È peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo -e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita-, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta.
In altri termini, non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato.
Nel caso di specie, al contrario, l'esclusione è connotata proprio dal segnalato automatismo, e quindi caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo del tutto obliterato la risalenza temporale, l'unicità dell'episodio di vita, la condizione di minore età all'epoca del fatto, il giudizio psico-fisico di idoneità formulato in ordine all'ammissione alla ferma prefissata nonché la concreta condotta durante la prestazione del servizio, che non ha dato causa ad alcun rilievo (ed anzi, nella specie, risulta che l'interessato ha conseguito un encomio sia pur semplice): elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell'episodio di vita, confinandolo in un'isolata esperienza adolescenziale.
4.) Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello deve essere accolto, onde in riforma della sentenza gravata deve annullarsi il provvedimento di esclusione dal concorso per l'arruolamento, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.) In relazione alla peculiarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese e onorari del doppio grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 356 del 2016:
1) Accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 12420 del 4 novembre 2015, annulla il provvedimento impugnato;
2) Dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 AGO. 2016.
28-08-2016 03:30
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