Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) - Espropriazioni militari - Occupazione d'urgenza - Termine - Individuazione.
T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 21/04/2016, n. 1107
L'occupazione d'urgenza di immobili per esigenze militari, di cui all'art. 76 della legge n. 2359 del 1865, pur non essendo necessariamente soggetta all'ordinario termine biennale previsto, in via generale, dall'art. 73 della citata legge, è comunque sottoposta — non potendo protrarsi indefinitamente, in modo da sopprimere sostanzialmente il diritto di proprietà — alla scadenza naturale costituita dalla ragionevolezza del perdurare dell'apprensione del bene privato in relazione agli specifici obiettivi perseguiti dall'autorità militare. Tale ragionevolezza, nell'occupazione d'urgenza preliminare all'esproprio per l'esecuzione di opera militare (e non già con finalità meramente detentiva) va riferita al tempo necessario per definire la procedura di espropriazione.
13-08-2016 22:11
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