Forze armate - Cappellani militari - Atto assunto dall'Ordinario Militare in ordine alla non idoneità ecclesiastica - Esplica efficacia nell'ambito dell'ordinamento statale - Giurisdizione del G.A. - Sussiste - Fattispecie.
T.A.R. Bolzano, (Lombardia), sez. I, 24/05/2016, n. 173
In tema di cappellani militari, le norme del d.lg. n. 66/2010 (artt. 1547, 1557 e 1560) sanciscono, nel rispetto del principio dell'indipendenza e della sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa Cattolica, di cui all'art. 8 della Costituzione, una netta separazione tra l'attività riferibile direttamente all'ordinamento giuridico italiano e quella attinente al servizio spirituale in senso stretto, espressione dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, alla quale appartengono i sacerdoti. In particolare, l'ufficio dell'Ordinario Militare per l'Italia non può essere considerato tout court come ecclesiastico, bensì come ufficio dello Stato. Orbene, la valutazione espressa dall'Ordinario Militare circa la facoltà di amministrare sacramenti e sacramentali all'interno della circoscrizione ecclesiastica dell'Ordinariato Militare per l'Italia non è di certo sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, attenendo alla sfera della idoneità pastorale del sacerdote. Nondimeno, lo stesso giudice, chiamato a valutare la legittimità del conseguente atto di sospensione disciplinare dall'impiego, può sindacare gli aspetti estrinseci del procedimento di formazione e manifestazione della volontà provvedimentale e il rispetto dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla normativa italiana.
10-09-2016 11:44
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