Forze armate - Esercito - Sottufficiali - Allievi dei corsi per marescialli dell'Esercito italiano - Soggezione alla normativa di cui all'art. 21, d.lg. n. 82 del 2001 modificativo dell'art. 39, d.lg. n. 196 del 1995 - Cancellazione dai precedenti ruoli - Con conseguente perdita, nel periodo del corso, del precedente status.
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 14/06/2016, n. 6810
Gli allievi dei corsi per marescialli dell'Esercito italiano sono soggetti alla normativa di cui all'art. 21, d.lg. n. 82 del 2001, che ha modificato l'art. 39, d.lg. 12 maggio 1995 n. 196. Tale previsione normativa, pertanto, dispone la cancellazione dai precedenti ruoli per tali allievi, così che essi, perdono, nel periodo del corso, il precedente status per acquisirne uno nuovo. Detta norma, in ogni caso, garantisce agli allievi marescialli il diritto a percepire il medesimo trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione prima dell'avvio al corso ma, certamente, tale evenienza non può ritenersi comprensiva di tutte le indennità e le componenti accessorie collegate all'impiego specifico nei precedenti gradi militari.
07-08-2016 12:45
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