Forze armate - In genere - Militari - Procedimento disciplinare -
A norma degli artt. 100 e ss., d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, competente ad infliggere la censura o a valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione di una sanzione più grave, in tal caso rimettendo gli atti all'ufficio del personale, è il capo dell'ufficio da cui dipende il militare incolpato che secondo l'ordinamento dell'Amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad un ramo dell'Amministrazione.
02-04-2016 11:55
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