Forze armate - In genere - Militari Trasferimento ad altra sede di servizio limitrofa - Indennità - Esclusione.
Consiglio di Stato, sez. IV, 29/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep.29/02/2016), n. 863
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8447 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della
Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte della Guardia di
Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,
tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope
legis domiciliati;
contro
Fr. Va., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Paolo Manfredini,
Fabrizio Ravida', con domicilio eletto presso Fabrizio Ravidà in
Roma, Via Attilio Bertoloni 44/46;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del PIEMONTE -Sede di TORINO - SEZIONE I n.
00960/2015, resa tra le parti, concernente corresponsione
dell'indennità di trasferimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fr. Va.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il
Consigliere Fabio Taormina e udito parte appellata l'Avvocato
Fabrizio Ravidà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - sede di Torino - ha scrutinato ed accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato Va. Fr. per l'accertamento del diritto del predetto ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 della L. 100/1987 e successivamente prevista dall'art. 1 e ss. della L. 86/2001 nonché dell'indennità di prima sistemazione di cui alla L. 836/73 e L. n. 417/1978 e art. 47, comma 5 DPR n. 164/2002 oltre interessi legali, in relazione al proprio trasferimento necessitato dalla soppressione del reparto di appartenenza e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle predette indennità.
In punto di fatto l'appellato aveva fatto presente che in previsione della soppressione della Tenenza della Guardia di Finanza di Arona, disposta con circolare del 15 giugno 2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'Amministrazione aveva sottoposto a tutti gli interessati la facoltà di presentare istanza di trasferimento esprimendo un minimo di due reparti in ambito provinciale, regionale o interregionale, con l'assicurazione che, fatte salve le prioritarie esigenze dell'Amministrazione, le stesse sarebbero state accolte.
L'appellato aveva quindi presentato in data 11 luglio 2011 istanza di trasferimento, alternativamente, per la sede del Gruppo Malpensa (prima scelta) o per quella della Compagnia di Gallarate (seconda scelta) e l'Amministrazione aveva accolto l'istanza del ricorrente in relazione alla sede di "seconda scelta" e disposto il suo trasferimento presso la Compagnia di Gallarate a far data dall'1 agosto 2011.
Egli aveva fatto quindi presente che trattavasi di una domanda cui era stato facultizzato dall'Amministrazione, e che si innestava in una soprressione del Reparto, facendo presente che gli spettava quindi la richiesta indenniità.
Il Tar ha accolto il mezzo, richiamando copiosa giurisprudenza e motivando in ordine alla inapplicabilità dello jus superveniens ed alle conseguenze che dovevano discendere dalla natura non retroattiva del predetto jus superveniens; ha in proposito richiamato i principi di cui alla propria precedente sentenza n. 778/2015 del 15 maggio 2015, con conseguente accertamento del diritto dell'appellato a percepire le indennità indicate in epigrafe e condanna dell'Amministrazione a corrispondergli sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001, tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Il Tar ha invece escluso che all'appellato spettasse la rivalutazione monetaria.
La odierna parte appellante, già resistente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell'appellata decisione e richiamando numerose decisioni giurisprudenziali che -a suo dire- confortavano le proprie critiche.
Alla adunanza camerale del 3 novembre 2015 la trattazione dell'incidente cautelare è stata differita al fine di consentire il perfezionamento delle notifiche
Parte appellata, con memoria depositata il 16.11.2015 ha chiesto la reiezione dell'appello, facendo presente che era rimasto definitivamente chiarito in giurisprudenza che in ipotesi di avvio di una domanda di trasferimento per soppressione di reparto, l'eventuale gradimento manifestato dal militare non valeva a trasformare la natura della procedura avviata da "trasferimento d'ufficio " a quella di "trasferimento su domanda".
Alla adunanza camerale dell'1 dicembre 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
Diritto
1.Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio della possibilità di immediata definizione nel merito della causa l'appello può essere definitivamente deciso nel merito.
1.1. L'appello è infondato e va disatteso, in armonia con il recente orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI 12/11/2014 n. 5553, CGA, n. 00367/2014).
2.La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall'Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all'indennità di trasferimento 'di autorità' di cui all'art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull'affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all'Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".
Infatti, nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - analoga a quella qui trattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).
Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.
Deve quindi ritenersi, argomentando a contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento 'di autorità' spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l'elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.
Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti de quibus in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l'indennità di trasferimento 'di autorità' anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.
2.1. Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).
Nel caso in esame, come si è detto sopra, l'esigenza di trasferire l'appellato discende dalla decisione dell'Amministrazione di sopprimere l'articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.
Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l'effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall'amministrazione.
3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va quindi conclusivamente respinto.
4.Le spese di questo grado del giudizio vanno compensate tra le parti avuto riguardo alla natura della controversia ed alla pluralità di opzioni ermeneutiche patrocinate in passato dalla giurisprudenza.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 FEB. 2016.
02-04-2016 11:58
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